Garante per la protezione     dei dati personali Parere del Garante sulle modifichealla deliberazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici n. 111del 20 dicembre 2012, attuativa dell'art. 6-bis del d.lg. 12 aprile 2006, n.163 PROVVEDIMENTO DEL 1 AGOSTO 2013 Registro dei provvedimenti n. 377 del 1° agosto 2013 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATIPERSONALI INdata odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssaAugusta Iannini, vicepresidente, del dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, dellaprof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretariogenerale; VISTOil decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezionedei dati personali (di seguito Codice); VISTAla deliberazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (diseguito AVCP) n. 111 del 20 dicembre 2012 attuativa dell'art. 6-bis del d.lg.12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,servizi e forniture), in base al quale, dal 1° gennaio 2013, le stazioniappaltanti e gli enti aggiudicatori devono verificare il possesso dei requisitidi carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per lapartecipazione alle procedure disciplinate dal citato Codice dei contrattipubblici esclusivamente tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici(BDNCP), istituita presso l'AVCP medesima; VISTOil VISTAla richiesta di parere dell'AVCP del 26 giugno 2013 (prot. N. 0059306) con laquale sono prospettate alcune modifiche da apportare alla predettadeliberazione n. 111; più precisamente, il nuovo testo sottoposto all'esame,tenuto conto delle difficoltà di natura prevalentemente organizzativamanifestate dalle stazioni appaltanti circa l'adozione della PEC personale peri differenti soggetti abilitati alla verifica dei requisiti, presenta leseguenti modifiche: VISTOche, riguardo al sopracitato punto 2), l'AVCP ha altresì precisato che al finedi ottenere certezza della comunicazione, contestualmente ad ogni trasmissioneeffettuata su posta elettronica ordinaria in luogo della PEC, destinata aisoggetti della stazione appaltante, i sistemi dell'Autorità provvederannoall'invio automatico di una notifica – tramite PEC – di avvenutatrasmissione alla stazione appaltante; RITENUTOche tali modifiche, volte a consentire l'utilizzo di canali diversi dalla PECpersonale per i differenti soggetti abilitati alla verifica dei requisiti,siano finalizzate ad agevolare le stazioni appaltanti negli adempimenti nelrispetto del Codice; CONSIDERATO,in particolare, che l'impiego delle caselle di posta ordinaria, opportunamenteconfigurate e con specifiche cautele di gestione, è ammesso unicamente per unperiodo transitorio stabilito fino al 31 dicembre 2013, data in cui termina ilregime facoltativo di utilizzo del sistema AVCpass; VISTAla nota dell'AVCP del 18 luglio 2013 con la quale è stata trasmessa una nuovaversione della deliberazione n. 111 che, valutato quanto prescritto dal Garantenel citato parere del 19 dicembre 2012, stabilisce il termine di sei mesi perla conservazione dei dati relativi agli accessi e alle operazioni compiute sulsistema AVCpass; VISTAla documentazioni in atti; VISTEle osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensidell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; Relatoreil dott. Antonello Soro; IL GARANTE esprimeparere favorevole sulle prospettate modifiche alla deliberazione dell'Autoritàper la vigilanza sui contratti pubblici n. 111 del 20 dicembre 2012, attuativadell'art. 6-bis del d.lg. 12 aprile 2006, n. 163. Roma, 1 agosto 2013
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