Garante per la protezione     dei dati personali PROVVEDIMENTO DEL 1 AGOSTO 2013 (Pubblicato sulla G.U. n. 197 del 23 agosto 2013) Registro dei provvedimenti n. 376 del 1° agosto 2013
NELLAriunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, delladott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna BianchiClerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. GiuseppeBusia, segretario generale; VISTIgli artt. 12 e 139 del Codice in materia di protezione dei dati personali-d.lgs. 30 giugno 2003, n.196 (di seguito "Codice"), ai sensi deiquali il Garante promuove l'adozione da parte del Consiglio nazionaledell'ordine dei giornalisti del codice di deontologia relativo al trattamentodei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica; VISTOil codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personalinell'esercizio dell'attività giornalistica adottato con Provvedimento delGarante del 29 luglio 1998, Gazzetta Ufficiale 3 agosto 1998, n. 179; VISTAla nota del 10 luglio 2013 (prot. n. 1772/87758) con cui il Presidente delGarante per la protezione dei dati personali ha rappresentato al Presidente delConsiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti la decisione del Garante dipromuovere, ai sensi del citato art. 139 del Codice, l'adozione di"modificazioni od integrazioni al codice di deontologia"; ciò, inragione dell'opportunità di Ğadeguare il codice alle mutate realtà e sensibilità,soprattutto alla luce delle implicazioni che l'evoluzione tecnologica ha sulmodo di fare informazioneğ; VISTAla nota del 16 luglio 2013 con cui il Presidente del Consiglio nazionaledell'ordine dei giornalisti ha manifestato piena disponibilità al riguardo; VISTIgli esiti dell'incontro tra i rappresentanti del Consiglio nazionaledell'ordine dei giornalisti e il Garante, in data 23 luglio 2013, in occasionedel quale è stata confermata la comune volontà di dare avvio ai lavori secondola procedura di cooperazione prevista dall'art. 139 del Codice; RISERVATAla possibilità, in accordo con il Consiglio nazionale dell'ordine deigiornalisti, di sentire, nel corso della procedura citata e con modalità dadefinire, soggetti rappresentativi del settore dell'informazione, anche online, nonché altri soggetti ad altro titolo interessati alle problematichelegate alla protezione dei dati personali nella società dell'informazione; CONSIDERATAaltresì l'opportunità di esaminare eventuali contributi che dovessero pervenireentro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente delibera sullaGazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -presso la casella di postaelettronica codicegiornalismo@gpdp.it-da parte di associazioni o altri organismi strutturati in forma associativa cheoperano in particolare sulla rete Internet nei settori legati alle attività deimezzi di informazione o si interessano della libertà di informazione e delleproblematiche legate al rapporto tra quest'ultima e la protezione dei datipersonali. Tali associazioni ed organismi dovranno illustrare le propriefinalità statutarie allegando copia del proprio statuto o documento analogo dalquale possano desumersi le specifiche finalità associative; RITENUTOdi dover disporre, ai sensi dell'art 2, comma 2, del Regolamento del Garante n.2/2006, approvato con deliberazione n. 31 bis del 20 luglio 2006, la pubblicitàdella presente deliberazione mediante invio al Ministero della giustizia per lasua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, oltre chela sua pubblicazione sul sito web del Garante www.garanteprivacy.it; VISTEle osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 delRegolamento del Garante n. 1/2000; RELATOREil dott. Antonello Soro; IL GARANTE 1) promuove l'adozione di modifiche e integrazioni al codice dideontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'eserciziodell'attività giornalistica -adottato con Roma, 1 agosto 2013
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