Garante per la protezione     dei dati personali Linee guida redatte dall'Agenzia perl'Italia Digitale ai sensi dell'art. 58, comma 2, del d.lg. 7 marzo 2005, n. 82(CAD) PROVVEDIMENTO DEL 4 LUGLIO 2013 Registro dei provvedimenti n. 332 del 4 luglio 2013 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATIPERSONALI NELLAriunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, delladott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna BianchiClerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, della e del dott. GiuseppeBusia, segretario generale; VISTOil decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezionedei dati personali (di seguito Codice); VISTAla richiesta di parere dell'Agenzia per l'Italia digitale del 6 giugno 2013sulle linee guida redatte ai sensi dell'art. 58, comma 2, del d.lg. 7marzo 2005, n. 82; VISTAla documentazioni in atti; VISTEle osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensidell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; RELATOREil dott. Antonello Soro; PREMESSO L'Agenziaper l'Italia Digitale, con la nota del 6 giugno 2013, ha sottoposto al Garantele linee guida redatte ai sensi dell'art. 58, comma 2, del d.lg. 7 marzo 2005,n. 82 (di seguito Cad). Tale disposizione prevede, infatti, che, "aisensi dell'articolo 50, comma 2, nonché al fine di agevolare l'acquisizioned'ufficio ed il controllo sulle dichiarazioni sostitutive riguardanti informazionie dati relativi a stati, qualità personali e fatti di cui agli articoli 46 e 47del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, leAmministrazioni titolari di banche dati accessibili per via telematicapredispongono apposite convenzioni aperte all'adesione di tutte leamministrazioni interessate volte a disciplinare le modalità di accesso ai datida parte delle stesse amministrazioni procedenti, senza oneri a loro carico. Leconvenzioni valgono anche quale autorizzazione ai sensi dell'articolo 43, comma2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000". Nell'aprile2011, DigitPA, ora Agenzia per l'Italia Digitale, aveva pubblicato una primaversione delle predette linee guida in relazione alla quale, in collaborazionecon l'Ufficio del Garante, sono state apportate modifiche e integrazioni volte,in particolare, a migliorare gli aspetti relativi alle convenzioni che hannoper oggetto l'accesso a dati personali, ora riportate nella versione in esame.Tale nuova versione delle linee guida tiene anche conto delle recenti modifichenormative che, in particolare, hanno istituito l'Agenzia e ne hanno definito lecompetenze (d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni con lalegge n. 134/2012) e sono intervenute in materia di pubblicità, trasparenza ediffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (d.lg. 14marzo 2013, n. 33). Inparticolare, le linee guida individuano: Acompletamento delle linee guida viene riportato, in allegato alle stesse, unestratto della normativa di riferimento (all. 1), nonché i "Criteritecnici per le modalità di accesso" da prevedere nelle convenzioni, chedescrivono gli aspetti tecnici e di sicurezza delle differenti modalità diaccesso previste (all. 2). Lelinee guida verranno adottate con determinazione del Direttore Generaledell'Agenzia per l'Italia digitale e saranno pubblicate sul sito istituzionaledell'Agenzia per l'Italia Digitale. Viene,inoltre, previsto che l'aggiornamento delle linee guida potrà avvenire con lestesse modalità, sentito il Garante, in relazione all'evoluzione delle tecnologieed all'esigenza di introdurre ulteriori misure a garanzia della sicurezza deidati e del loro corretto trattamento. OSSERVA: Ilparere è reso su di una versione delle linee guida che tiene conto degliapprofondimenti e delle indicazioni suggeriti dall'Ufficio del Garante aicompetenti uffici dell'Agenzia nel corso di riunioni e contatti informali,volti a perfezionare il testo e a rendere conformi alla disciplina in materiadi protezione dei dati personali i trattamenti ivi previsti. Leosservazioni dell'Ufficio hanno interessato principalmente il paragrafo 5 dellelinee guida "Servizi e modalità di accesso alle banche dati", conparticolare riferimento al sotto paragrafo 5.5. dedicato agli "Aspetti diprotezione dei dati personali", nonché i paragrafi 6 e 7 relativi,rispettivamente, al "Contenuto della convenzione" e agli"Adempimenti di attuazione" che sono state integralmente recepitedall'Agenzia. Pertanto, il Garante esprime parere favorevole sulle linee guidain esame. Inparticolare, il testo così modificato, oltre a prevedere il necessario rispettodelle misure minime previste dal Codice (art. 33), reca anche le misurenecessarie che il Garante, ai sensi dell'articolo 154, comma 1, lett. c), delCodice, ritiene di prescrivere ai destinatari delle linee guida("erogatore" e "fruitore" dei dati) al fine di ridurre alminimo i rischi di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito onon conforme alle finalità della raccolta dei dati, anche in relazione alleconoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e allespecifiche caratteristiche del trattamento (art. 31 del Codice). Diconseguenza, nell'Allegato 1 Laddovesiano già state stipulate convenzioni ai sensi del predetto art. 58, comma 2,del Cad prima dell'adozione delle linee guida in esame da parte dell'Agenziaper l'Italia Digitale, le misure necessarie individuate nel presenteprovvedimento dovranno essere rispettate in occasione del rinnovo delleconvenzioni stesse e, comunque, entro e non oltre il 30 giugno 2014. Restanosalve le convenzioni o le modalità di accesso alle banche dati che siano giàstate oggetto di esame da parte del Garante per la protezione dei datipersonali nell'ambito di specifici provvedimenti. Siritiene, inoltre, necessario che l'Agenzia per l'Italia Digitale: TUTTO CIO' PREMESSO IL GARANTE: I.ai sensi dell'articolo 154, commi 1, lett. g), e 5, del Codice, esprime parerefavorevole sulle linee guida in esame redatte dall'Agenzia per l'ItaliaDigitale ai sensi dell'art. 58, comma 2, del d.lg. 7 marzo 2005, n. 82; II.ai sensi dell'articolo 154, comma 1, lett. c), del Codice, al fine di ridurreal minimo i rischi di accessi non autorizzati o di trattamenti non consentiti onon conformi alle finalità della raccolta dei dati, anche in relazione alleconoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e allespecifiche caratteristiche del trattamento nell'ambito delle convenzionistipulate ai sensi dell'art. 58, comma 2 del Cad, prescrive ai destinataridelle predette linee guida di adottare le misure necessarie individuate nell' III.ai sensi dell'articolo 154, comma 1, lett. c), del Codice, prescrive all'Agenziaper l'Italia Digitale di:
Allegato 1 Misure necessarie 5.1 Modalità d'accesso .."le pubbliche amministrazioni devono rendere conoscibili le diversetipologie di dati che possono essere fruibili da altre pubblicheamministrazioni, mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale delleconvenzioni-quadro volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati. Inproposito, tenuto conto degli obiettivi di carattere generale perseguiti dalCAD e dell'attuale quadro infrastrutturale disponibile sul territorio, siprevedono le seguenti opzioni tecniche per la fruibilità dei dati: 5.2 Modalità d'accesso alternative e transitorie "Fermorestando le modalità di accesso telematico definite al punto precedente, chedevono considerarsi quelle di riferimento ai fini dell'attuazione delle normein materia di fruibilità dei dati, le amministrazioni possono utilizzaremodalità alternative, laddove si presentino documentabili vantaggi economici ola situazione infrastrutturale e organizzativa non consenta l'adozione diquelle sopra riportate. Le predette circostanze devono essere adeguatamentedocumentate all'Agenzia per l'Italia Digitale e richiamate in convenzione. Intali casi, le modalità di accesso telematico prevedibili sono: 5.5 Aspetti di protezione dei dati personali Qualorala convenzione abbia per oggetto l'accesso a dati personali, nel trattamento ditali informazioni l'erogatore e il fruitore sono chiamati a rispettare ledisposizioni del Codice con particolare riferimento ai presupposti chelegittimano i flussi di dati e agli adempimenti in materia di misure disicurezza. Leconvenzioni sono lo strumento in cui stabilire le garanzie poste - anche neiconfronti dello stesso erogatore - a tutela del trattamento dei dati personalie dell'utilizzo dei sistemi informativi. Diseguito vengono pertanto individuati misure e accorgimenti da attuare al finedi assicurare la correttezza del trattamento e di ridurre rischinell'utilizzo dei dati personali. Inogni caso l'erogatore, al fine di salvaguardare la sicurezza dei propri sistemiinformativi, anche in considerazione delle caratteristiche delle banche datiaccessibili attraverso la convenzione, è tenuto a valutare l'introduzione diulteriori strumenti volti a gestire i profili di autorizzazione, verificareaccessi anomali, tracciare le operazioni di accesso, ovvero individuaretassative modalità di accesso alle banche dati, dandone conto nella convenzione(art. 31 del Codice). 5.5.1 Presupposti per l'accesso alle banche dati 5.5.1.1Verifiche preliminari L'erogatoreprima di stipulare ogni singola convenzione per l'accesso alle proprie banchedati in via telematica deve verificare: 5.5.1.2Selezione dei dati Laselezione delle informazioni personali oggetto di accesso deve avvenire nelrispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza in relazione a ciascunadelle finalità perseguite dal fruitore. Rispetto ad una medesima banca datidevono essere, infatti, prefigurati diversi livelli e modalità di accessoche offrano al fruitore unicamente i dati necessari per le proprie esigenzeistituzionali. Lemodalità di accesso alle banche dati devono essere, pertanto, configurateoffrendo un livello minimo di accesso ai dati, anche limitando i risultatidelle interrogazioni a valori di tipo booleano (ad es., web services cheforniscono un risultato di tipo vero/falso nel caso di controlli sull'esistenzao sulla correttezza di un dato oggetto di autocertificazione). Livelli diaccesso gradualmente più ampi possono essere autorizzati soltanto a fronte didocumentate esigenze del fruitore da indicare in convenzione. Θchiaro, inoltre, che per ciascun fruitore possono essere individuate piùmodalità di accesso ad una medesima banca dati in relazione alle diversefunzioni svolte dai propri operatori per il perseguimento della medesimafinalità, modulando così il livello di accesso ai dati. L'erogatore deve,infatti, far sì che sia consentita, per quanto più possibile, la segmentazionedei dati visualizzabili al fine di rendere consultabili dall'utente, anche inbase al proprio profilo e in relazione al bacino di utenza del fruitore,esclusivamente i dati necessari rispetto alle finalità in concreto perseguite.In altri termini la convenzione deve prevedere l'accesso alle sole informazionipertinenti e non eccedenti rispetto alla finalità istituzionale perseguitadalla convenzione stessa. Particolareattenzione deve essere prestata, inoltre, nella scelta delle informazionirichieste per l'interrogazione diretta della banca dati, ovvero perl'invocazione dei web services, imponendo un set minimo di dati perl'individuazione puntuale del soggetto cui si riferiscono. Salvo eccezionirigorosamente motivate e documentate nella convenzione, la risposta fornitaall'interrogazione non deve, poi, contenere un elenco di soggetti. 5.5.1.3Elenco aggiornato L'erogatoredeve poi disporre in ogni momento di informazioni complete e strutturate suifruitori autorizzati e sulle modalità di accesso alle proprie banche dati. Atal fine occorre pertanto che l'erogatore rediga un documento, mantenutocostantemente aggiornato, che riporti l'elenco delle banche dati accessibili,descrivendo per ogni fruitore le informazioni di cui ai punti a), b), c), dicui al precedente paragrafo 5.5.1.1, corredato delle informazioni relative aiformati dei dati disponibili a fruitori esterni ("tracciato record",schemi XML o altri formalismi). 5.5.1.4Controlli annuali L'erogatoredeve altresì verificare, con cadenza periodica annuale, l'attualità dellefinalità per cui ha concesso l'accesso ai fruitori, anche con riferimento alnumero di utenze attive, inibendo gli accessi (autorizzazioni o singole utenze)non conformi a quanto stabilito nelle convenzioni. 5.5.2 Soggetti incaricati del trattamento 5.5.2.1Designazione responsabili e incaricati Pereffetto dell'esecuzione della convenzione e della conseguente comunicazione deidati personali, il fruitore, in quanto titolare del trattamento dei datioggetto di comunicazione da parte dell'erogatore, ai sensi della normativavigente in materia, deve dare attuazione a quanto previsto dagli artt. 29 e 30del Codice della privacy, in materia di designazione degli incaricati deltrattamento e eventuale designazione del responsabile del trattamento,garantendo che l'accesso ai dati sia consentito esclusivamente a tali soggetti. Ilfruitore si impegna a comunicare all'erogatore, su richiesta motivata, l'elencodegli incaricati del trattamento autorizzati all'accesso ai dati (ad esempio,in caso di controlli sull'attualità delle utenze la cui amministrazione è demandataa gestori presso il fruitore, ovvero nel caso di cooperazione applicativa dicui al punto seguente). Laddovei fruitori vogliano avvalersi di soggetti terzi (ad esempio, altra pubblicaamministrazione o altro soggetto ) al fine di realizzare servizi d'interscambio,previa apposita designazione dello stesso soggetto delegato come responsabileo, se persona fisica, anche incaricato del trattamento dei dati personali,devono darne comunicazione all'erogatore. Tale eventualità deve essere,naturalmente, esplicitamente riportata nella convenzione. 5.5.2.2Procedura di autenticazione e autorizzazione degli utenti a)Accessi via web Nelcaso in cui la modalità di accesso prescelta preveda l'attribuzione dicredenziali individuali (ad esempio, applicazione con accesso via web), leconvenzioni devono predefinire una procedura per il rilascio delle utenze e lagestione delle autorizzazioni degli utenti che coinvolga attivamente le figureapicali degli uffici interessati e un unico supervisore (soggetto giuridicamentepreposto all'individuazione degli utenti e dei profili). Il supervisore puòanche non coincidere con il soggetto tecnicamente deputato alla materialegestione delle utenze (direttamente o attraverso l'erogatore), ma deverispondere del controllo sullo stesso. Nelcaso il sistema di accesso preveda la gestione diretta delle utenze da partedel fruitore, la convenzione deve prevedere l'individuazione di uno o piùsoggetti (coordinati tra loro) deputati alla materiale amministrazione delleutenze di coloro che sono stati autorizzati dal supervisore ad accedere allabanca dati. Tali gestori-amministratori devono essere preferibilmente sceltitra personale che abbia un rapporto stabile con il fruitore e devono essereadeguatamente formati in ordine alle modalità di accesso alla banca dati eall'attività di autorizzazione degli utenti. Occorreinoltre che venga assicurato un flusso di comunicazione tra il supervisore, ilgestore e l'articolazione che si occupa della gestione delle risorse umane, alfine di procedere alla tempestiva revisione del profilo di abilitazione o alladisabilitazione dei soggetti preposti ad altre mansioni o che abbiano cessatoil rapporto con l'ente, anche con apposite verifiche a cadenza almenotrimestrale. Il responsabile della convenzione individuato presso il fruitoredeve effettuare periodicamente, con cadenza almeno annuale, anche incollaborazione con l'erogatore, una puntuale verifica sulla correttaattribuzione dei profili di autorizzazione e sull'attualità delle utenzeattive. Le convenzioni devono predefinire anche le soglie relative al numero diutenti abilitabili da ciascun fruitore. L'elencodei soggetti incaricati da abilitare all'accesso alla banca dati deve essereallegato alla convenzione, ovvero comunicato entro un termine ivi stabilito, ecostantemente aggiornato dal responsabile della convenzione. Qualora lagestione degli utenti sia demandata al fruitore, la comunicazione potrà esserelimitata agli utenti cui è affidata la funzione di gestori dell'amministrazionedelle utenze. b)Cooperazione applicativa Iweb services devono essere integrati soltanto in applicativi che gestisconoprocedure amministrative volte al raggiungimento delle finalità istituzionaliper le quali è consentita la comunicazione delle informazioni contenute nellabanca dati. Devono essere, quindi, possibili unicamente accessi per lefinalità per le quali è stata realizzata la convenzione alle sole informazionipertinenti e non eccedenti rispetto alla finalità istituzionale perseguitadalla convenzione. Inogni caso, il fruitore deve garantire che i servizi resi disponibilidall'erogatore verranno esclusivamente integrati con il proprio sistemainformativo e tali servizi non saranno resi disponibili a terzi per viainformatica. Lemodalità di accesso in cooperazione applicativa integrata negli applicativiutilizzati dal fruitore devono assicurare garanzie non inferiori a quelleindividuate nel precedente punto a) attraverso idonee policy di sicurezza deisistemi informativi dello stesso, che prevedano la presenza di una figuraapicale (anche coadiuvata da un responsabile tecnico) a garanzia del rispettodei presupposti per l'accesso stabiliti in convenzione, anche attraversoverifiche periodiche, in termini di: Alfine di consentire l'adeguato tracciamento delle operazioni compiute sui datipersonali, il fruitore deve fornire all'erogatore, contestualmente ad ognitransazione effettuata, il codice identificativo dell'utenza che ha posto inessere l'operazione; il suddetto codice identificativo, anche nel caso in cuil'accesso avvenga attraverso sistemi di cooperazione applicativa, deve esserecomunque riferito univocamente al singolo utente incaricato del trattamento cheha dato origine alla transazione; il fruitore, laddove vengano utilizzateutenze codificate (prive di elementi che rendano l'incaricato del trattamentodirettamente identificabile), deve in ogni caso garantire anche all'erogatorela possibilità, su richiesta, di identificare l'utente nei casi in cui ciò sirenda necessario. 5.5.2.3Istruzioni e correttezza del trattamento Ilfruitore deve utilizzare le informazioni acquisite esclusivamente per lefinalità dichiarate in convenzione, nel rispetto dei principi di pertinenza enon eccedenza, nonché di indispensabilità, per i dati sensibili e giudiziari. Ilfruitore deve, altresì, garantire che non si verifichino divulgazioni,comunicazioni, cessioni a terzi, né in alcun modo riproduzioni dei dati neicasi diversi da quelli previsti dalla legge, stabilendo le condizioni perescludere il rischio di duplicazione delle basi dati realizzata ancheattraverso l'utilizzo di strumenti automatizzati di interrogazione. A tal fineil fruitore si impegna ad utilizzare i sistemi di accesso ai dati inconsultazione on line esclusivamente secondo le modalità con cui sono statiresi disponibili e, di conseguenza, a non estrarre i dati per via automatica emassiva (attraverso ad esempio i cosiddetti "robot") allo scopo, adesempio, di velocizzare le attività e creare autonome banche dati non conformialle finalità per le quali è stato autorizzato all'accesso; Ilfruitore deve garantire, inoltre, che l'accesso ai dati verrà consentitoesclusivamente a personale o assimilati ovvero a soggetti che siano statidesignati dal fruitore quali incaricati o responsabili del trattamento deidati, impartendo, ai sensi degli artt. 29 e 30 del Codice, precise edettagliate istruzioni, richiamando la loro attenzione sulle responsabilitàconnesse all'uso illegittimo dei dati, nonché al corretto utilizzo dellefunzionalità dei collegamenti. 5.5.3 Dati sensibili e giudiziari Inogni caso, qualora sia indispensabile accedere a dati sensibili o giudiziari,questi devono essere opportunamente cifrati con algoritmi che garantiscanolivelli di sicurezza adeguati al contesto ai sensi dell'art. 22, comma 6, delCodice. In considerazione della delicatezza e della quantità diinformazioni scambiate, l'erogatore deve individuare le modalità ditrasferimento dei dati sensibili e giudiziari maggiormente idonee ad assicurarela sicurezza dei collegamenti, prevedendo che in ogni caso il trasferimento deidati idonei a rivelare lo stato di salute deve essere in ogni caso cifrato. 5.5.4 Misure di sicurezza Oltrea garantire il rispetto delle misure minime di sicurezza previste dall'artt. 33e ss. Codice e dal relativo Allegato B, al fine di adempiere agli obblighi disicurezza di cui all'art. 31 del Codice nella fruibilità dei dati oggetto dellaconvenzione (sia in caso di accessi via web che di cooperazione applicativa),l'erogatore e il fruitore devono assicurare che: m.tutte le operazioni di trattamento di dati personali effettuate dagli utentiautorizzati, ivi comprese le utenze di tipo applicativo e sistemistico, devonoessere adeguatamente tracciate. Al tal fine: 5.5.5Controlli L'erogatoree il fruitore devono predisporre idonee procedure di audit sugli accessi allebanche dati, i cui esiti devono essere documentati secondo le modalità definitenelle convenzioni. Inparticolare, devono essere introdotte attività di audit basate sul monitoraggiostatistico delle transazioni e su meccanismi di alert che individuinocomportamenti anomali o a rischio. Atal fine, nelle applicazioni volte all'uso interattivo da parte di incaricatideve essere inserito un campo per l'indicazione obbligatoria del numero diriferimento della pratica (ad es. numero del protocollo o del verbale)nell'ambito della quale viene effettuata la consultazione. Lesuddette procedure devono, inoltre, prevedere la verifica periodica, anche acampione, del rispetto dei presupposti stabiliti nelle convenzioni cheautorizzano l'accesso (quali, in particolare, la rispondenza delleinterrogazioni ad una precisa finalità amministrativa). 5.5.6Casi particolari Comesopra ricordato, è compito dell'erogatore valutare l'introduzione di eventualiulteriori misure e accorgimenti al fine di salvaguardare la sicurezza deipropri sistemi informativi, anche in considerazione delle caratteristiche dellebanche dati accessibili attraverso la convenzione (ad esempio, delicatezza erilevanza delle informazioni accedute, rilevanti dimensioni della banca dati odel numero di utenti o volume di trasferimenti). Tali misure possono riguardare,in particolare: 7. Adempimenti di attuazione Leamministrazioni titolari di banche dati accessibili per via telematicapredispongono sulla base delle presenti linee guida convenzioni-quadro aperteall'adesione delle amministrazioni interessate. Inrelazione a tale adempimento procedurale possono prevedersi, in linea generale,i seguenti casi: a)la convenzione ha per oggetto l'accesso a dati personali, secondo quantoprevisto dall'articolo 4, lett. b), del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196; inquesto caso, l'adempimento in parola può ritenersi soddisfatto esclusivamente acondizione che la convenzione sia redatta conformemente alle presenti lineeguida. b)la convenzione ha per oggetto l'accesso a altre tipologie di dati, nonrientranti nell'ambito di applicazione del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196; intale situazione, naturalmente, non è necessario dare corso al suddettoadempimento. Inrelazione a quanto sopra, l'erogatore dovrà in ogni caso evidenziare laprocedura di riferimento adottata. A tal fine la convenzione stessa conterràuna esplicita "autocertificazione" di conformità alle presenti lineeguida. Diversamente,nel caso in cui una convenzione, ovvero le modalità di accesso ad unadeterminata banca dati, siano già state oggetto di esame da parte del Garanteper la protezione dei dati personali nell'ambito di specifici procedimenti, laconvenzione stessa conterrà l'indicazione del parere o del provvedimento delGarante. Comeprevisto dal successivo comma 3 dello stesso articolo 58, l'Agenzia perl'Italia Digitale provvede al monitoraggio in merito alla concreta attuazionedella norma in questione, riferendo annualmente con apposita relazione alMinistro per la Pubblica amministrazione e alla Commissione per lavalutazione, la trasparenza e l'integrità della amministrazioni pubbliche. Nelrichiamare l'attenzione in merito a quanto disposto dall'art. 12, co. 1-ter edall'art. 52, co. 4, del CAD in merito alla concreta attuazione delledisposizioni di cui trattasi e della conseguente rilevanza ai fini dellamisurazione e valutazione della performance dirigenziale, si riassumono diseguito i passi fondamentali per l'attuazione della norma stessa: 1.ogni Amministrazione deve individuare le banche dati che possono essere oggettodi convenzione ai sensi dell'art. 58, CAD; 2.la stessa amministrazione, in qualità di erogatore, predispone lo schema diconvenzione-quadro per ogni singola banca dati seguendo le indicazionicontenute nelle presenti linee guida, nel rispetto, in particolare, degliaspetti di sicurezza e privacy, riportati nel par. 5; 3.come sopra riportato, la convenzione conterrà l'autocertificazione della pienaconformità della convenzione stessa alle presenti linee guida, ovverol'indicazione del parere o del provvedimento del Garante per la protezione deidati personali; 4.l'erogatore provvede a pubblicare detta convenzione-quadro nel proprio sitoistituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente" seguendola struttura definita dal D. Lgs. n. 33/2013, riportata nel par. 4, dandone comunicazione via PEC (protocollo@pec.agid.gov.it) all'Agenzia perl'Italia Digitale. La stessa Agenzia potrà effettuare controlli a campionesulle convenzioni-quadro dichiarate conformi alle presenti linee guida al finedi verificarne eventuali difformità, segnalandole all'erogatore. Se talidifformità sono relative agli aspetti di sicurezza e privacy, esse sarannonotificate dall'Agenzia anche al Garante per la protezione dei dati personaliper i successivi adempimenti. Restano ferme le eventuali prescrizioni ad hocdel Garante e gli eventuali controlli operati dal Garante stesso ai sensi delD. Lgs. n. 196/2003; 5.in relazione alle esigenze istituzionali dei potenziali fruitori e allaaccertata sussistenza della base normativa che legittima tali esigenze,l'erogatore e il fruitore procedono alla stipula della convenzione; 6.l'erogatore comunica ufficialmente all'Agenzia per l'Italia Digitale (tramiteprotocollo telematico attraverso la casella PEC censita nell'indice delle PA) l'avvenuta stipula della convenzione, ai fini di quanto previsto dall'art. 58,comma 3, CAD. In particolare, per ogni convenzione stipulata l'erogatore dovràfornire le seguenti informazioni come riportato nel seguente schema:
Talecomunicazione non è necessaria nei casi in cui la fruizione dei dati avvenga inmodalità di cooperazione applicativa. In questo caso utilizzando i serviziprevisti dal DPCM 1 aprile 2008 recante "Regole tecniche e di sicurezzaper il funzionamento del Sistema pubblico di connettività", taleadempimento sarà soddisfatto attraverso la pubblicazione dell'accordo diservizio nel registro SICA (Servizi infrastrutturali di interoperabilità,cooperazione e accesso).
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