Garante per la protezione
    dei dati personali


Parere del Garante al Ministerodell'Interno su uno schema di regolamento recante disposizioni in materia dicarta d'identità elettronica unificata alla tessera sanitaria

PROVVEDIMENTO DEL 27 GIUGNO 2013

Registro dei provvedimenti
n. 312 del 27 giugno 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATIPERSONALI

NELLAriunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vice presidente, della prof.ssa Licia Califano e delladott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia,segretario generale;

Vistala richiesta di parere del Ministero dell'interno;

Vistol'art. 154, comma 4 del Codice in materia di protezione dei dati personali(d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196);

Vistala documentazione in atti;

Vistele osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensidell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatoreil dott. Antonello Soro;

PREMESSO

IlMinistero dell'interno ha richiesto il parere del Garante in ordine a unoschema di regolamento recante disposizioni in materia di carta d'identitàelettronica unificata alla tessera sanitaria.

Loschema è adottato ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 13maggio 2011, n. 70, convertito dalla legge n. 106 del 2011, come modificatodall'articolo 1, comma 2, lett. b), del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, in base al quale con d.P.C.M. èdisposto l'ampliamento delle possibili utilizzazioni della carta d'identitàelettronica anche in relazione all'unificazione sul medesimo supporto (c.d.documento digitale unificato - DDU) della predetta carta con la tesserasanitaria e alle modifiche ai parametri di entrambi i documenti necessarie perl'unificazione degli stessi.

Loschema di regolamento si limita a prevedere l'unificazione, su un medesimosupporto, dei due documenti (carta d'identità elettronica e tessera sanitaria),attualmente disponibili su distinti supporti; demanda, invece, a un successivod.P.C.M. la definizione dell'ampliamento delle possibili utilizzazioni dellacarta d'identità elettronica, anche in relazione all'unificazione con latessera sanitaria (art. 5 dello schema).

Ilmodello del DDU nonché le  modalità tecniche di produzione, distribuzione,gestione e supporto all'utilizzo del nuovo documento saranno definite condecreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia edelle finanze, con il Ministro per la pubblica amministrazione e lasemplificazione, con il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e,limitatamente ai profili sanitari, con il Ministro della salute, ai sensi delmedesimo articolo 10, comma 3, del decreto-legge n. 70 del 2011 (art. 2).

RILEVATO

L'odiernoschema di regolamento riproduce pressoché pedissequamente una precedenteversione di schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sulquale il Garante ha già reso parere in data 31 gennaio 2013.

L'articolatopresenta, quale unica novità, la clausola di invarianza finanziaria (art. 8).Sotto questo profilo l'Autorità non ha osservazioni da formulare, nella misurain cui tale clausola non pregiudichi le garanzie di adeguati standard disicurezza in ordine al trattamento dei dati effettuato.

IL GARANTE

a)esprime parere favorevole, nei termini di cui in motivazione, sullo schema diregolamento volto all'unificazione, su un medesimo supporto, della cartad'identità elettronica con la tessera sanitaria, adottato ai sensidell'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertitodalla legge 12 luglio 2011 n. 106, e successive modificazioni, nella misura incui la clausola di invarianza finanziaria non pregiudichi le garanzie diadeguati standard di sicurezza in ordine al trattamento dei dati effettuato;

b)resta in attesa di ricevere lo schema di decreto interministeriale che dovràindividuare le  modalità tecniche di produzione, distribuzione, gestione esupporto all'utilizzo del nuovo documento, per l'espressione del parere dicompetenza (art. 154, comma 4, d.lg. n. 196 del 2003).

Roma, 27 giugno 2013

Il presidente
Soro

Il relatore
Soro

Il segretario generale
Busia