Garante per la protezione     dei dati personali Parere del Garante su uno schema diregolamento recante disposizioni in materia di iscrizione nell'Albo degliamministratori giudiziari PROVVEDIMENTO DEL 27 GIUGNO 2013 Registro dei provvedimenti n. 314 del 27 giugno 2013 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATIPERSONALI Nellariunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, delladott.ssa Augusta Iannini, vice presidente, della prof.ssa Licia Califano edella dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia,segretario generale; Vistala richiesta di parere del Ministero della giustizia; Vistol'articolo 154, comma 4 del Codice in materia di protezione dei dati personali(d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196); Vistala documentazione in atti; Vistele osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensidell'articolo 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; Relatorela dott.ssa Augusta Iannini; PREMESSO IlMinistero della giustizia ha richiesto il parere del Garante su uno schema diregolamento recante disposizioni in materia di iscrizione nell'Albo degliamministratori giudiziari di cui al decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14,nonché in materia di modalità di sospensione e cancellazione dall'Albo e diesercizio del potere di vigilanza da parte del Ministero della giustizia. Ilpredetto decreto legislativo n. 14 del 2010 ha previsto, infatti, alcunidecreti ministeriali di attuazione. Inparticolare: l'articolo 3, comma 4, stabilisce che con decreto del Ministrodella giustizia di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico, daemanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,siano disciplinate le modalità di certificazione dei requisiti di idoneitàprofessionale dei richiedenti l'iscrizione nell'Albo; l'articolo 9 prevede acarico degli iscritti un contributo annuo per la tenuta dell'Albo, il cuiammontare e le modalità di versamento sono stabilite con decreto del Ministrodella giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze edello sviluppo economico; infine, con decreto del Ministro della giustizia, daemanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400, sono stabilite: a) le modalità di iscrizione all'Albo; b) le modalità disospensione e cancellazione dall'Albo; c) le modalità di esercizio del poteredi vigilanza da parte del Ministero della giustizia (art. 10). Ilpresente schema di regolamento intende dare attuazione a tutte e tre lesuddette previsioni legislative mediante un unico provvedimento, al fine disemplificare e accelerare il completamento del quadro normativo relativo allapronta realizzazione dell'Albo degli amministratori giudiziari dei benisequestrati e confiscati. RILEVATO Dopole definizioni utilizzate nell'ambito del provvedimento (art. 1), lo schema diregolamento contiene le disposizioni relative alla tenuta e all'aggiornamentodell'Albo che, come previsto dalla norma primaria, è articolato in due sezioni,una ordinaria e una di esperti in gestione aziendale (art. 2 dello schema). L'Alboè istituito presso il Ministero della giustizia, che lo schema definisceespressamente titolare del trattamento dei dati personali. Particolaricompiti sono assegnati al "responsabile" dell'Albo (il direttoregenerale della giustizia civile, Dipartimento per gli affari di giustizia delMinistero della giustizia ovvero persona da lui delegata con qualificadirigenziale nell'ambito della direzione generale): cura il continuoaggiornamento dei dati e può prevedere ulteriori integrazioni delle annotazioni(art. 2, comma 5); vigila altresì sull'Albo e sull'attività degli iscritti,procedendo al compimento delle attività di cancellazione o di sospensione neicasi previsti dal decreto legislativo n. 14 del 2010 (art. 8). L'Albodegli amministratori è suddiviso in due parti, una parte pubblica e una parteriservata. Nella parte pubblica sono inseriti: i dati identificativi e la PECdell'amministratore giudiziario, la sezione dell'Albo nella quale è iscritto el'ordine professionale di appartenenza. Nella sezione riservata sono indicatigli incarichi ricevuti dall'amministratore giudiziario, con indicazionedell'autorità che ha attribuito l'incarico (autorità giudiziaria o Agenzianazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati econfiscati alla criminalità organizzata di cui all'articolo 110 del decretolegislativo 6 settembre 2011, n. 159) nonché della relativa data di conferimentoe di cessazione, gli acconti e il compenso finale ricevuti. L'Alboè inserito in uno spazio dedicato del sito internet del Ministero dellagiustizia, che si suddivide in un'area ad accesso libero e un'area ad accessoriservato. Nell'area ad accesso libero sono contenuti i dati presenti nellaparte pubblica dell'Albo, nella sezione ad accesso riservato sono contenuti idati presenti nella parte riservata dell'albo (art. 3, commi 2 e 3). Allasezione riservata dell'Albo possono accedere solo magistrati, dirigenti dellecancellerie e delle segreterie competenti nonché il direttore dell'Agenzia(art. 3, comma 4). L'accesso all'Albo ha luogo esclusivamente con modalitàtelematiche. Le specifiche tecniche per l'inserimento dei dati e per l'accessoall'area riservata saranno fissate con decreto dirigenziale del responsabileper i sistemi informatizzati del Ministero della giustizia, sentito il Garante(art. 3, comma 5). Loschema precisa opportunamente che il trattamento dei dati personali èeffettuato solo per finalità correlate alla tenuta dell'Albo (art. 3, comma 6). L'articolo4 disciplina l'iscrizione nell'Albo, che può avvenire solo previa sussistenzadei requisiti professionali e di onorabilità di cui agli articoli 3 e 4 delcitato decreto legislativo n. 14 del 2010. Viene altresì specificato ilcontenuto della domanda di iscrizione (tra l'altro, l'interessato devedichiarare di possedere i requisiti di onorabilità e deve indicare il proprioindirizzo di PEC). La domanda è presentata in modalità telematica secondospecifiche tecniche dettate da un decreto dirigenziale del responsabile per isistemi informativi del Ministero della giustizia, sentito il Garante (art. 4,comma 5). Loschema disciplina, poi, il procedimento per l'iscrizione, che deve avvenire entro90 giorni dal ricevimento della domanda, salva la richiesta di integrazionedella documentazione, da effettuarsi una sola volta, entro trenta giorni dalricevimento della domanda. E' inoltre previsto che gli amministratorigiudiziari siano tenuti a comunicare tutte le nomine ricevute dall'autoritàgiudiziaria ovvero dall'Agenzia nazionale beni sequestrati e confiscati,l'eventuale esistenza o sopravvenienza di situazioni di incompatibilità nonchéla data di cessazione dell'incarico e i compensi percepiti (art. 5). Lepredette comunicazioni avvengono con modalità telematiche secondo specifichetecniche dettate da un decreto dirigenziale del responsabile per i sistemiinformativi del Ministero della giustizia, sentito il Garante (art. 5, comma6). Gliarticoli 6 e 7 prevedono il contributo annuo per l'iscrizione e le modalità dipagamento. L'articolo9, infine, prevede l'onere per l'autorità giudiziaria e l'Agenzia di comunicareal responsabile l'eventuale revoca dell'incarico assegnato nonché di segnalare tuttii fatti e le notizie rilevanti ai fini dell'esercizio dei poteri previsti dagliarticoli 5 e 6 del decreto legislativo. Anche nella fattispecie, lacomunicazione deve avvenire con modalità telematica secondo specifiche tecnichedettate da un decreto dirigenziale del responsabile per i sistemi informatividel Ministero della giustizia, sentito il Garante. CONSIDERATO 1.Il parere è reso su di una versione dello schema di regolamento che tiene contodegli approfondimenti e delle indicazioni suggeriti dall'Ufficio del Garante aicompetenti uffici dell'Amministrazione interessata nel corso di una riunione edi contatti informali, volti a perfezionare il testo e a rendere effettivo ildiritto alla protezione dei dati personali degli interessati nell'ambito deitrattamenti previsti dal regolamento. Leosservazioni dell'Ufficio hanno riguardato, in particolare, la pertinenza delleinformazioni raccolte dall'Amministrazione per l'iscrizione nell'Albo; lemodalità di pubblicazione dell'Albo e di accesso selettivo alle informazioni inesso contenute; l'utilizzo delle informazioni per esclusive finalità correlatealla tenuta dell'Albo; la previsione espressa del parere del Garante suiprovvedimenti di attuazione del regolamento; il trattamento dei dati giudiziari(su tale ultimo aspetto cfr. par. 2). Leindicazioni rese sono state integralmente recepite dall'Amministrazioneinteressata, quindi, sotto questo profilo, l'Autorità non ha ulterioriosservazioni da formulare sull'articolato. RITENUTO 2.La materia oggetto dell'odierno schema di regolamento è di particolaredelicatezza sotto il profilo della protezione dei dati personali in quanto puòcomportare il trattamento di "dati giudiziari" (come definitidall'articolo 4, comma 1, lett. e), del Codice in materia di protezione deidati personali di cui al d.lg. n. 196/2003, d'ora innanzi "Codice"),per il quale sono previste particolari garanzie (artt. 20, 21 e 22 del Codice). Inparticolare tale trattamento può rendersi necessario in sede di accertamenticompiuti dal Ministero della giustizia sul possesso dei requisiti di onorabilitàrichiesti per l'iscrizione all'Albo, attraverso l'acquisizione, tra l'altro,del certificato del casellario giudiziale, dei carichi pendenti e di quellorelativo alla sottoposizione a misure di prevenzione. Iltrattamento di tali dati è autorizzato da norme di legge che specificano lefinalità di rilevante interesse pubblico (art. 21 del Codice) in quanto, da unlato, la fattispecie in questione riguarda un'iscrizione prevista "dallalegge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria" (art. 68,comma 2, lett. g), del Codice) e l'applicazione della disciplina in materia di"requisiti di onorabilità" (art. 69 del Codice) e, dall'altro, laconsultazione diretta, da parte di una pubblica amministrazione, degli archividell'amministrazione certificante "finalizzataŠal controllo sulledichiarazioni sostitutive presentate dai cittadini" si considera operataper una finalità di rilevante interesse pubblico (art. 43, comma 2, d.P.R. n.445/2000). Iltrattamento dei predetti dati richiede, peraltro, come è noto, l'ulteriorerequisito della previsione regolamentare che, in conformità al medesimoarticolo 21 del Codice, individui i tipi di dati e di operazioni chel'Amministrazione competente è autorizzata, rispettivamente, a trattare e adeffettuare, ai fini dell'applicazione del provvedimento in esame; previsioneregolamentare che l'Amministrazione è tenuta a verificare nel più ampio ambitodei trattamenti di dati sensibili e giudiziari di competenza. Intale quadro, l'Amministrazione, all'esito della necessaria verifica, potràcurare l'adeguamento della base normativa in questione mediante integrazionedel decreto del Ministro della giustizia del 12 dicembre 2006, n. 306 recantela disciplina del trattamento dei dati sensibili e giudiziari da parte delMinistero della giustizia, adottato ai sensi degli articoli 20 e 21 del Codice IL GARANTE a)esprime parere favorevole sullo schema di regolamento recante disposizioni inmateria di iscrizione nell'Albo degli amministratori giudiziari di cui aldecreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14, nonché in materia di modalità disospensione e cancellazione dall'albo degli amministratori giudiziari e diesercizio del potere di vigilanza da parte del Ministero della giustizia (punto1); b)richiama l'attenzione dell'Amministrazione competente in ordine alla verifica eall'integrazione della previsione regolamentare, conforme all'articolo 21 delCodice, concernente l'individuazione dei tipi di dati e di operazioni chel'Amministrazione competente è autorizzata, rispettivamente, a trattare e adeffettuare, ai fini dell'applicazione del provvedimento in esame (punto 2). Roma, 27 giugno 2013
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