Garante per la protezione
    dei dati personali


Differimento del termine di cui alpunto 4, lett. b) del provvedimento del 10 gennaio 2013

PROVVEDIMENTO DEL 22 MAGGIO 2013

Registro dei provvedimenti
n. 252 del 22 maggio 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATIPERSONALI

Indata odierna, con la partecipazione del dott. Antonello Soro, presidente, delladott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna BianchiClerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. GiuseppeBusia, segretario generale;

Vistoil decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia diprotezione dei dati personali, di seguito Codice;

VISTOil provvedimento del 10 gennaio 2013 con il quale il Garante ha prescrittoall'Azienda ospedaliero universitaria Ospedali riuniti di Trieste, all'Aziendaper i servizi sanitari n. 1, all'Azienda per i servizi sanitari n. 2,all'Azienda per i servizi sanitari n. 3, all'Azienda per i servizi sanitari n.4, all'Azienda per i servizi sanitari n. 5, all'Azienda per i servizi sanitarin. 6, all'Azienda ospedaliero universitaria S. Maria della Misericordia diUdine, all'Azienda ospedaliera S. Maria degli Angeli di Pordenone, all'IRCCSCRO di Aviano, all'IRCCS Burlo Garofalo di Trieste di adottare una serie dimisure e accorgimenti necessari al fine di rendere conforme alle prescrizioniivi impartite -anche eventualmente avvalendosi del supporto tecnico fornito daINSIEL S.P.A.- il trattamento dei dati personali effettuato attraverso gliapplicativi in uso presso gli stessi ;

VISTO,in particolare, il punto 4, lett. b), del predetto provvedimento, con il qualeil Garante ha prescritto ai predetti soggetti di mettere in atto specificiaccorgimenti che consentano all'interessato di poter esprimere la volontà dioscurare nel proprio dossier sanitario singoli eventi clinici anche relativi alpregresso, fissando per l'adempimento il termine di tre mesi dalla data di ricezionedel predetto provvedimento (ovvero entro il 29 aprile 2013);

VISTAla nota del 24 aprile 2013 con la quale la Regione autonoma Friuli VeneziaGiulia- Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politichesociali, in nome e per conto di tutte le strutture sanitarie regionalidestinatarie del citato provvedimento del Garante, ha chiesto di prorogare ditre mesi, fino al 30 luglio 2013, il termine entro il quale le predettestrutture sanitarie dovranno adeguarsi alle prescrizioni di cui al citato punto4, lett. b) del provvedimento del 10 gennaio 2013, precisando, a tal fine, che"le aziende sono comunque già in grado, allo stato attuale e per gliutenti che eventualmente lo richiedessero, di garantire l'oscuramento delcomplesso di dati pregressi e/o futuri contenuti nel dossier/fascicolo";

CONSIDERATOche quanto prescritto dal Garante nel citato punto 4, lett. b) del predettoprovvedimento è stato parzialmente ottemperato;

CONSIDERATO,altresì, quanto sostenuto dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia-Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, inordine a "la complessità e l'eterogeneità dell'intero sistema informativoregionale", nonché alla necessità di "testare il sistema con grandeattenzione e responsabilità, sia dal punto di vista tecnico che dal punto divista organizzativo, al fine di garantire la corretta operatività dellagestione del paziente";

RITENUTOdi poter condividere le suesposte ragioni fondanti la richiesta di prorogaavanzata dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia- Direzione centralesalute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali;

RITENUTO,pertanto, di aderire alla predetta richiesta della Regione autonoma FriuliVenezia Giulia- Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria epolitiche sociali, di prorogare fino al 30 luglio 2013 il termine di cui alpunto 4, lett. b), del citato provvedimento;

VISTEle osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensidell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATOREla dott.ssa Augusta Iannini;

TUTTO CIO' PREMESSO IL GARANTE

aisensi dell'art. 154, comma 1, lett. c), del Codice, in relazione alla richiestadi proroga del termine di cui al punto 4, lett. b) del provvedimento del 10gennaio 2013 formulata dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia- Direzionecentrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, in nome e perconto dell'Azienda ospedaliero universitaria Ospedali riuniti di Trieste,dell'Azienda per i servizi sanitari n. 1, dell'Azienda per i servizi sanitarin. 2, dell'Azienda per i servizi sanitari n. 3, dell'Azienda per i servizisanitari n. 4, dell'Azienda per i servizi sanitari n. 5, dell'Azienda per iservizi sanitari n. 6, dell'Azienda ospedaliero universitaria S. Maria dellaMisericordia di Udine, dell'Azienda ospedaliera S. Maria degli Angeli diPordenone, dell'IRCCS CRO di Aviano, all'IRCCS Burlo Garofalo di Trieste,dispone di differire tale termine al 30 luglio 2013.

Roma, 22 maggio 2013

Il presidente
Soro

Il relatore
Iannini

Il segretario generale
Busia