Garante per la protezione     dei dati personali NELLA riunione odierna, inpresenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini,vice presidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa LiciaCalifano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale; VISTO il Codice in materiadi protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, di seguitoCodice) ed, in particolare, gli artt. 23 e 130, commi 1 e 2; VISTA la direttiva 95/46/CEdel 24 ottobre 1995, del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa allatutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,nonché alla libera circolazione di tali dati; VISTA la direttiva2002/58/CE del 12 luglio 2002, del Parlamento europeo e del Consiglio, relativaal trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settoredelle comunicazioni elettroniche come da ultimo modificata dalla direttiva2009/136/CE del 25 novembre 2009; VISTO l'art. 20 bis"Adeguamento alla normativa comunitaria in materia di tutela della vitaprivata nel settore delle comunicazioni elettroniche, di cui alla direttiva2002/58/CE" del decreto legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, conmodificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166; VISTO il decreto delPresidente della Repubblica del 7 settembre 2010, n. 178, "Regolamentorecante istituzione e gestione del Registro pubblico degli abbonati che sioppongono all'utilizzo del proprio numero telefonico per vendite opromozioni commerciali"; VISTO l'art. 6"Ulteriori riduzioni e semplificazioni degli adempimenti burocratici"del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni,dalla legge 12 luglio 2011, n. 106; VISTO il decretolegislativo 28 maggio 2012, n. 69 "Modifiche al decreto legislativo 30giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personaliin attuazione delle direttive 2009/136/CE, in materia di trattamento dei datipersonali e tutela della vita privata nel settore delle comunicazionielettroniche, e 2009/140/CE in materia di reti e servizi di comunicazioneelettronica e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra leautorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa a tutela deiconsumatori"; VISTO l'art. 8"Obblighi di informazione per la comunicazione commerciale" deldecreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 (di recepimento della direttiva2000/31/CE "relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della societàdell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercatointerno") richiamato nell'art. 130, comma 1, del Codice, a seguito dellemodifiche legislative apportate alla norma dal citato decreto legislativo 28maggio 2012, n. 69; VISTO l'art. 58"Limiti all'impiego di talune tecniche di comunicazione a distanza"del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante il "Codice delConsumo"; VISTO il provvedimento delGarante del VISTO il provvedimento delGarante del VISTA la documentazione inatti; VISTE le osservazionidell'Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 delRegolamento del Garante n. 1/2000 del 28 giugno 2000; Relatore dott. AntonelloSoro; Il presente provvedimentointende evidenziare la linea interpretativa delineata dall'Autorità conriguardo all'art. 130, commi 1 e 2, del Codice, anche in relazione alla normadi cui all'art. 23, rispetto ai trattamenti dei dati personali svolti perfinalità di cosiddetto marketing diretto, ossia per l'invio di materialepubblicitario, di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato odi comunicazione commerciale, attraverso il ricorso a strumenti automatizzatidi contatto come la posta elettronica, il telefax, i messaggi del tipo mms(multimedia messaging service) o sms (short message service) o strumenti dialtro tipo. Tale provvedimento nonriguarda i trattamenti svolti per finalità di marketing mediante l'impiego deltelefono con operatore, previo utilizzo dei dati personali tratti dagli elenchidegli abbonati (che la legge definisce oggi "contraenti") ai servizidi telefonia, per i quali vige la disciplina relativa al Registro pubblicodelle opposizioni. Il provvedimento deriva daun'attività, avviata dal Garante ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. a), delCodice, al fine di verificare la liceità e correttezza dei trattamentieffettuati dai maggiori operatori nazionali di telefonia, con riguardo ai datipersonali dei clienti, acquisiti sulla base del consenso manifestato al momentodella sottoscrizione di un contratto di abbonamento o dell'attivazione di unalinea prepagata. Nell'ambito di tale attività,all'Autorità sono inoltre pervenute segnalazioni che hanno evidenziato unaserie di problematiche in merito alla formulazione, nella modulistica adottatadagli operatori, dei diversi consensi da richiedere all'interessato in basealla normativa sulla protezione dei dati personali, rispetto ai differentitrattamenti effettuati dal titolare, nonché al ricorso a modalità automatizzateper l'invio di comunicazioni commerciali e di materiale pubblicitario. Con riguardo a taliproblematiche particolare rilievo ha assunto quella relativa allamanifestazione di uno specifico consenso rispetto all'utilizzo di strumentiautomatizzati di contatto per finalità di cosiddetto marketing diretto, stanteil dettato dell'art. 130, commi 1 e 2, del Codice. In particolare, al Garantesono state prospettate alcune criticità relativamente alla richiesta delsuddetto consenso al soggetto interessato ed è stata proposta dagli operatoriun'interpretazione del citato art. 130, commi 1 e 2, anche rispetto all'art. 23del Codice, in una nuova prospettiva legata, peraltro, ad una chiara esigenzadi semplificazione degli adempimenti connessi al trattamento dei datipersonali. 1. Il quadro normativo diriferimento. Come è noto, lamanifestazione del consenso da parte del soggetto interessato costituisce unodei principi cardine del trattamento dei dati personali nel settore privato aisensi del citato art. 23 del Codice. Sulla base di tale norma, l'Autorità hasempre evidenziato come tale requisito debba essere inteso in terminiselettivi, ovvero nel senso della necessità di un consenso specifico per ognifinalità perseguita dal titolare del trattamento, distinguendo, ad esempio, traprofilazione e marketing, anche nel rispetto dei principi sanciti dall'art. 11del Codice. Con riguardo al trattamentosvolto per finalità di "marketing diretto", il menzionato art. 130del Codice, al comma 1, prevede poi che l'uso di sistemi automatizzati dichiamata senza l'intervento di un operatore sia consentito solo con il consensodel contraente o dell'utente; consenso, che, anche in tal caso, è daconsiderarsi validamente prestato solo se espresso liberamente especificamente, oltre che documentato per iscritto, come sancisce la regolagenerale di cui all'art. 23 del Codice. Tale previsione si applica anche, comedispone il comma 2 dell'art. 130, alle comunicazioni elettroniche effettuate,per le medesime finalità, mediante posta elettronica, telefax, messaggi deltipo mms o sms o strumenti di altro tipo. Del resto, il citato art. 130,inserito nel titolo X del Codice ("Comunicazioni elettroniche") alCapo I relativo ai "Servizi di comunicazione elettronica",costituisce una norma speciale di diretta derivazione comunitaria,ricollegandosi all'art. 13, comma 1, della direttiva 2002/58/CE (cd. direttivae-privacy) il quale dispone espressamente che: "l'uso di sistemiautomatizzati di chiamata senza intervento di un operatore (dispositiviautomatici di chiamata), del telefax o della posta elettronica a fini dicommercializzazione diretta è consentito soltanto nei confronti degli abbonatiche abbiano espresso preliminarmente il loro consenso". La ratio della normarisiede infatti, come emerge anche dal considerando n. 40 della citatadirettiva, nell'opportunità di prevedere misure volte a tutelare gliinteressati da interferenze nella vita privata attraverso "forme" dicomunicazione commerciale particolarmente invasive, nonché onerose per idestinatari, per le quali è giustificato prevedere il previo consenso esplicitodi questi ultimi. Pertanto, è proprio sulla base di tali valutazioni che illegislatore nazionale ha previsto la disposizione di cui al citato art. 130,commi 1 e 2, includendovi, peraltro, rispetto al menzionato art. 13 delladirettiva, i messaggi del tipo sms e mms. 2. La posizione deglioperatori telefonici. L'interpretazione e larelazione tra le menzionate norme del Codice è stata individuata, daglioperatori telefonici, nel senso di escludere la necessità di acquisire ilconsenso specifico del soggetto interessato, che abbia già prestato il consensorichiesto ai sensi dell'art. 23 per il trattamento effettuato dal titolare perfinalità di "marketing diretto", quando si ricorra alle modalitàautomatizzate indicate dall'art. 130, commi 1 e 2. Le argomentazioni propostein tale ambito sono state oggetto di approfondita analisi da parte del Garante,tenuto conto, da un lato, dell'orientamento dell'Autorità con riguardo aipresupposti ed alle caratteristiche del consenso, e dall'altro, del fatto cheil tema di un'univoca manifestazione di volontà quando per finalità di"marketing diretto" si utilizzino, oltre a sistemi tradizionali dicontatto, anche i sistemi automatizzati richiamati dal citato art. 130 delCodice, non investe solo il settore della telefonia, ma molti altri settoriprivati, quali, ad esempio, quello bancario o quello assicurativo, assumendo,quindi, una connotazione ben più vasta di quella che ha originato l'interventodell'Autorità. Secondo l'interpretazioneprospettata all'Autorità dagli operatori telefonici, l'art. 130, comma 1, delCodice, richiamato dal successivo comma 2, si limiterebbe a subordinarel'utilizzo di sistemi automatizzati di contatto per le finalità indicate dallanorma, all'acquisizione del consenso dell'interessato senza richiedere che taleconsenso debba essere espresso in forma separata in riferimento alla tecnica dieffettuazione della comunicazione. Ciò in quanto la finalità che connota iltrattamento non muta sia che si utilizzino modalità tradizionali di contatto,come la posta cartacea o le chiamate con intervento dell'operatore, sia che siutilizzino modalità automatizzate, con la conseguenza che il consenso dovrebbeessere espresso specificamente solo rispetto alle finalità del trattamento,come previsto dall'art. 23 del Codice e non in ragione del canale comunicativoutilizzato dal titolare. In questo quadro, sonostate rappresentate all'Autorità anche le criticità legate alle procedureorganizzative ed alle tecniche di documentazione e gestione dei consensi, conparticolare riguardo all'esigenza di semplificazione degli adempimenti che ititolari del trattamento sono chiamati a porre in essere. L'acquisizione di unospecifico consenso per finalità di "marketing diretto", realizzateattraverso il ricorso a modalità automatizzate di contatto, è stata peraltroprospettata anche come una sovrapposizione di adempimenti rispetto a quellipure disposti da altre discipline, in particolare dall'art. 58 del Codice delConsumo. Pertanto, stante quanto giàprevisto dall'art. 23 del Codice rispetto ai requisiti che il consenso altrattamento dei dati personali deve necessariamente rivestire, sarebbesufficiente, secondo la tesi sopra richiamata, richiedere un unico consenso alsoggetto interessato anche quando, per finalità di "marketingdiretto", il titolare faccia ricorso alle modalità automatizzate dicomunicazione di cui all'art. 130, commi 1 e 2, del Codice. 3. La posizione del Garante. La lettura del citato art.130, commi 1 e 2, sopra delineata, non tiene conto dello specifico significatodella norma, la quale si inserisce nell'impianto codicistico come disposizionespeciale rispetto alle più generali previsioni del citato art. 23 del Codice,garantendo all'interessato, proprio in presenza di forme di comunicazionecommerciale particolarmente invasive ed onerose, la possibilità di controllodell'utilizzo dei propri dati personali, attraverso l'espressione consapevole especifica del consenso. Tuttavia, il Garante hainteso comunque ricercare, nello spirito del Codice, una soluzioneinterpretativa che, tenendo conto della struttura normativa vigente e dellaportata delle specifiche disposizioni di cui al citato art. 130, consideritutti gli interessi rappresentati. Ciò avuto in particolare riguardo aiprincipi di semplificazione, armonizzazione ed efficacia che l'art. 2, comma 2,del Codice, nell'ottica di un elevato livello di tutela dei diritti e dellelibertà fondamentali delle persone, richiama espressamente rispetto allemodalità previste per l'adempimento degli obblighi del titolare deltrattamento, come per l'esercizio dei diritti dell'interessato. Del resto, profili disemplificazione, da intendersi come snellimento di alcuni adempimentinell'ambito di un corretto trattamento dei dati personali, nell'ottica di unasostanziale coesione tra i diversi interessi dei soggetti coinvolti, emergonoanche nell'attuale ambito europeo. L'esigenza di garantirealle persone il controllo effettivo delle proprie informazioni personali,coniugandolo con le nuove istanze di semplificazione del contesto normativo, inparticolare riducendo sensibilmente la burocrazia ed eliminando una serie diformalità, emerge infatti chiaramente dalla Comunicazione della Commissioneeuropea del 25 gennaio 2012 al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitatoeconomico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Salvaguardare laprivacy in un mondo interconnesso. Un quadro europeo della protezione dei datiper il XXI secolo". Peraltro, la necessità dieliminare inutili appesantimenti burocratici e di aggiornare il quadrodispositivo, attraverso il ricorso a criteri di semplificazione, era già stataampiamente evidenziata nella precedente Comunicazione della Commissione europeadel 25 giugno 2008, nel contesto dell'analisi delle politiche europee verso lepiccole e medie imprese "Una corsia preferenziale per la piccola impresa.Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la Piccola impresa (un"Small Business Act" per l'Europa)". Un'esigenza disemplificazione degli adempimenti correlata alla necessità di salvaguardare idiritti dell'interessato, si delinea anche nella previsione di cui al comma 4dell'art. 130 del Codice con riguardo all'ipotesi di cosiddetto soft-spam.Analoghi criteri di semplificazione sono stati inoltre adottati con riguardoall'invio di posta cartacea, a fini di vendita diretta alla clientela diprodotti e servizi analoghi, con il citato provvedimento generale del Garantedel 19 giugno 2008. Anche le recenti modifichenormative (si veda il citato art. 20 bis del decreto legge 25 settembre 2009,n. 135, convertito dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, che ha novellatol'art. 130 del Codice) hanno previsto, con riguardo all'attività di"marketing diretto" mediante l'impiego del telefono con operatore,l'applicazione di un regime di cd. opt-out, consentendo, senza il consensopreventivo del soggetto interessato, il trattamento dei dati personalipubblicati negli "elenchi di abbonati" ai servizi di telefonia, salvoil diritto di opposizione dell'interessato stesso, attraverso l'iscrizioneall'apposito Registro pubblico delle opposizioni. Del resto, il passaggio daun regime di opt-in al regime di opt-out è stato previsto anche per ilmarketing postale (come emerge dal citato art. 6 del decreto legge 13 maggio2011, n. 70, convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, che haulteriormente modificato l'art. 130 del Codice), rispetto al quale, tuttavia,non è stato ancora istituito l'apposito Registro pubblico delle opposizioni. In un quadro cosìdelineato, considerato, altresì, che esigenze di semplificazione coinvolgonovasti ambiti del settore privato, oltre quello della telefonia, è possibileindividuare, in un'ottica di contemperamento dei diversi interessi coinvolti,una diversa configurazione del consenso da richiedere all'interessato nel casodi ricorso, per finalità di "marketing diretto", a modalitàautomatizzate di contatto. Pertanto, nel rispetto deldettato normativo di cui al citato art. 130, commi 1 e 2, del Codice, l'Autoritàintende evidenziarne una più ampia portata applicativa, tenendo conto che la"specificità" del consenso – che costituisce regola generaleper tutti i trattamenti che si basano su tale requisito – deve esserevalutata nella considerazione di tutti gli interessi implicati nei trattamentistessi, ma soprattutto nello spirito di agevolare, semplificando, non solo gliadempimenti del titolare, ma anche l'esercizio dei diritti dell'interessato. Nel ribadire che l'art.130, commi 1 e 2, del Codice garantisce, proprio in presenza di tecniche dicomunicazione commerciale massive ed incontrollate, quali quelle che si svolgonocon modalità automatizzate, la tutela dell'interessato attraverso lamanifestazione di una specifica accettazione del trattamento effettuato contali modalità, l'Autorità ritiene che la richiesta del consenso, proprio sullabase di questa apposita disposizione, possa già presupporre il consensoprevisto dall'art. 23 rispetto alle finalità che l'art. 130 specificamenterichiama. Tale ultima disposizione,in quanto volta a disciplinare ipotesi di trattamento caratterizzate, oltre chedalle finalità richiamate al comma 1, anche dalle particolari modalità indicateal comma 2, poiché connotate da una particolare invasività nella vita privatadegli interessati, può infatti essere letta, in ragione di tale elementoaggiuntivo, nel senso di ricomprendere logicamente in sé la norma di cuiall'art. 23 del Codice, la quale si limita a definire, in termini generali, lecaratteristiche del consenso posto alla base dei trattamenti svolti in ambitoprivatistico. Conseguentemente, sullabase di tale interpretazione, nella richiamata ottica di contemperamento degliinteressi coinvolti e di valorizzazione del principio di semplificazione di cuial citato art. 2, comma 2, del Codice, l'interessato che esprime il proprioconsenso, sulla base del menzionato art. 130, commi 1 e 2, del Codice,relativamente al trattamento svolto per le precipue finalità indicate dallanorma e con le specifiche modalità automatizzate ivi richiamate, acconsenteanche alla ricezione di comunicazioni a carattere promozionale inviateattraverso modalità tradizionali di contatto meno invasive, come la postacartacea e le chiamate telefoniche con operatore. Peraltro, a frontedell'interpretazione sopra delineata, resta sempre ferma, da un lato, lapossibilità per l'interessato di non conferire il consenso al trattamento deipropri dati personali ai sensi del citato art. 130, commi 1 e 2, del Codice,assenza di consenso che si estende anche alla ricezione di comunicazionicommerciali effettuate attraverso modalità tradizionali di contatto e,dall'altro, la possibilità per il titolare del trattamento, che intendaottenere un maggior numero di riscontri positivi, di richiedere consensidifferenziati ai sensi dell'art. 130, commi 1 e 2, e dell'art. 23 del Codice. Alla luce di taliconsiderazioni, anche il diritto di opposizione dell'interessato al trattamentodei propri dati personali per finalità di "marketing diretto" conmodalità automatizzate di contatto, dovrà ritenersi esteso alla ricezione dicomunicazioni promozionali effettuate attraverso modalità tradizionali e ciòanche nel caso in cui i dati risultino presenti negli "elenchiabbonati" e lo stesso non abbia iscritto la propria utenza telefonica alRegistro pubblico delle opposizioni. Va altresì specificato chela linea interpretativa indicata dall'Autorità non deve in alcun mododeterminare una riduzione delle garanzie di libertà ed autodeterminazionedell'interessato. Resta salva pertanto perl'interessato la possibilità, da rendersi esercitabile in maniera agevole egratuitamente, di comunicare al titolare del trattamento l'eventuale volontà diricevere comunicazioni per finalità di "marketing diretto"esclusivamente attraverso le modalità tradizionali di contatto, quali la postacartacea o le chiamate tramite operatore. Tale possibilità deveinfatti ritenersi ricompresa nei diritti dell'interessato quale espressionedella menzionata capacità di autodeterminazione informativa e, in particolare,come manifestazione del diritto di opporsi anche in parte all'utilizzo delleinformazioni personali, come prevede espressamente l'art. 7, comma 4, delCodice. In un quadro così delineatol'Autorità ritiene pertanto opportuno prescrivere ai titolari del trattamento,ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. b), e 154, comma 1, lett. c), delCodice, idonei accorgimenti al fine di garantire un equo contemperamento deidiritti dell'interessato con le esigenze di semplificazione degli adempimenticonnessi al trattamento dei dati personali emersi in sede di applicazione delladisciplina. Pertanto, dall'informativarilasciata dal titolare ai sensi dell'art. 13 del Codice e dalla richiesta diconsenso dovrà risultare chiaro che, con riguardo ai trattamenti svolti perfinalità di "marketing diretto", il consenso dell'interessatoacquisito ai sensi dell'art. 130, commi 1 e 2, del Codice, riguarda le modalitàdi comunicazione non solo automatizzate, ma anche tradizionali. Dall'informativa dovràaltresì emergere che il diritto di opposizione dell'interessato al trattamentodei propri dati personali per le suddette finalità attraverso modalità automatizzate di contatto si estende all'invio di comunicazioni promozionalicon modalità tradizionali, salvo, anche in tale ipotesi, il diritto perl'interessato di opporsi in parte al trattamento, così come previsto dall'art.7, comma 4, del Codice. Inoltre, con riguardo allariconosciuta possibilità per l'interessato di esprimere la propria volontà diricevere comunicazioni commerciali e promozionali esclusivamente attraversomodalità tradizionali di contatto, spetterà al titolare del trattamentorichiamarla espressamente nell'informativa e rendere tale volontà esercitabilein maniera agevole e gratuitamente. Un richiamo alla volontàsopra evidenziata dovrà essere contenuto in un'informativa da rilasciarsi anchea tutti i soggetti che abbiano prestato un unico consenso per finalità di"marketing diretto" attraverso il ricorso a comunicazioni siaautomatizzate sia tradizionali, alla prima occasione utile, eventualmentemediante le ordinarie modalità di contatto per scopi endocontrattuali. Specifici obblighi diinformazione rispetto alle comunicazioni commerciali che costituiscono unservizio della società dell'informazione o ne sono parte integrante sono delresto previsti anche dall'art. 8 del d.lgs. n. 70 del 2003, espressamenterichiamato, a seguito delle ultime modifiche normative, al primo comma delmenzionato art. 130 del Codice. 1) evidenzia, ai sensi dell'art.154, comma 1, lett. h), del Codice, che, sulla base della linea interpretativa delineatain motivazione con riguardo all'art. 130, commi 1 e 2, del Codice, tutti ititolari del trattamento in ambito privato i quali, nel perseguire finalità di"marketing diretto" tramite modalità automatizzate di contatto,acquisiscono il consenso degli interessati ai sensi del citato art. 130,possano effettuare il medesimo trattamento anche mediante modalitàtradizionali, come la posta cartacea o le chiamate telefoniche tramiteoperatore, senza dover richiedere agli stessi interessati un ulteriore consenso,sempreché l'interessato non abbia esercitato nei confronti di un singolotitolare uno specifico diritto di opposizione al trattamento; 2) prescrive, ai sensi degliartt. 143, comma 1, lett. b), e 154, comma 1, lett. c), del Codice, aisuindicati titolari del trattamento che: a) dall'informativa e dallarichiesta di consenso risulti che il consenso prestato per l'invio dicomunicazioni commerciali e promozionali, sulla base dell'art. 130, commi 1 e2, del Codice, implica la ricezione di tali comunicazioni, non solo attraversomodalità automatizzate di contatto, ma anche attraverso modalità tradizionali,come la posta cartacea o le chiamate tramite operatore; b) dall'informativa risulti cheil diritto di opposizione dell'interessato al trattamento dei propri datipersonali per finalità di "marketing diretto" attraverso modalitàautomatizzate di contatto, si estende a quelle tradizionali e che, anche in talcaso, resta salva la possibilità di esercitare tale diritto in parte, così comeprevisto dall'art. 7, comma 4, del Codice; c) dall'informativa risulti,altresì, la possibilità per l'interessato, il quale non intenda prestare ilconsenso nei termini sopra indicati, di manifestare l'eventuale volontà diricevere comunicazioni per le suddette finalità esclusivamente attraversomodalità tradizionali di contatto, ove previste; d) tale volontà sia resaesercitabile in maniera agevole e gratuitamente ai sensi del citato art. 7,comma 4, del Codice; 3) prescrive, ai sensi degliartt. 143, comma 1, lett. b), e 154, comma 1, lett. c), del Codice, ai titolaridel trattamento che hanno raccolto un unico consenso per finalità di"marketing diretto" attraverso il ricorso a comunicazioni siaautomatizzate che tradizionali di inserire un analogo richiamo alla suddetta volontàin una informativa da rendere alla prima occasione utile, eventualmentemediante le ordinarie modalità di contatto per scopi endocontrattuali; 4) dispone la trasmissione dicopia del presente provvedimento al Ministero della giustizia-Ufficio pubblicazioneleggi e decreti, per la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dellaRepubblica italiana. Ai sensi degli artt. 152del Codice e 10 del d.lgs. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento puòessere proposta opposizione all'autorità giudiziaria ordinaria, con ricorsodepositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare deltrattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data dicomunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrenterisiede all'estero. Roma, 15 maggio 2013
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