Garante per la protezione     dei dati personali Sistemi di videosorveglianza per ilcontrollo della procedura di raccolta del campione urinario a fini certificatorio di cura della salute PROVVEDIMENTO DEL 15 MAGGIO 2013 Registro dei provvedimenti n. 243 del 15 maggio 2013 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATIPERSONALI NELLAriunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, delladott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna BianchiClerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia,segretario generale; VISTOil Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003,n. 196), di seguito "Codice"; ESAMINATEle istanze pervenute all'Autorità da parte di organismi sanitari in merito allapossibilità di installare sistemi di videosorveglianza all'interno dei propriservizi igienici per il controllo della procedura di raccolta del campioneurinario effettuato dai medesimi organismi a fini certificatori e di cura dellasalute;
VISTO il provvedimento generale in materia di videosorveglianzaadottato dal Garante l' VISTOil provvedimento generale adottato dal Garante il VISTOlo schema tipo aggiornato di regolamento per il trattamento di dati personalisensibili e giudiziari da effettuarsi presso le regioni e le province autonome,le aziende sanitarie, gli enti e agenzie regionali/provinciali, gli entivigilati dalle regioni e dalle province autonome, predisposto dalla Conferenzadelle regioni e delle province autonome, sul quale il Garante ha espressoparere favorevole il VISTOl'art. 85, comma 1, lett. d), del Codice che considera quale finalità dirilevante interesse pubblico le attività certificatorie proprie del Serviziosanitario nazionale e degli altri organismi sanitari pubblici; VISTA,in particolare, la scheda n. 23 dell'allegato B) del predetto schema tipoaggiornato di regolamento che, nel quadro delle finalità di rilevante interessepubblico (artt. 85, comma 1, lett. a), b), d) e g) e 86, comma 1, lett. b) delCodice) perseguite dagli organismi sanitari pubblici, disciplina il trattamentodei dati sensibili e giudiziari effettuato nell'ambito delle attivitàamministrative correlate alle dipendenze (tossicodipendenze ealcooldipendenze); VISTA,altresì, la scheda n. 33 dell'allegato B) del predetto schema tipo aggiornatodi regolamento, che, nel quadro delle finalità di rilevante interesse pubblico(art. 85, comma 1, lett. a), b), d) e e) del Codice) perseguite dagli organismisanitari pubblici, disciplina il trattamento dei dati sensibili e giudiziarieffettuato nella sfera dell'attività medico-legale inerente l'accertamento delpossesso di particolari requisiti previsti per l'accesso a specifici impieghi; VISTIgli artt. 75 e ss. del Codice relativi al trattamento dei dati personalieffettuato in ambito sanitario; VISTO,in particolare, il punto 4 del predetto parere del 26 luglio 2012 sullo schematipo aggiornato di regolamento, nel quale l'Autorità ha previsto che "lemodalità del trattamento dei dati mediante l'utilizzo di "supportivideo" potrà avvenire nel rispetto delle garanzie che saranno individuatedal Garante con autonomo provvedimento a tutela della dignità e dellariservatezza degli interessati"; VISTAla documentazione in atti; VISTEle osservazioni dell'Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensidell'art. 15 del regolamento del Garante, n. 1/2000; RELATOREla dott.ssa Augusta Iannini; PREMESSO Lanormativa in materia di accertamenti di assenza di tossicodipendenza prevedeche gli appartenenti alle categorie di lavoratori destinati a mansioni checomportano rischi per la sicurezza, la incolumità e la salute dei terzi siano"sottoposti, a cura di strutture pubbliche nell'ambito del Serviziosanitario nazionale e a spese del datore di lavoro, ad accertamento di assenzadi tossicodipendenza prima dell'assunzione in servizio e, successivamente, adaccertamenti periodici" (art. 125, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309). Nell'ambitodi tali accertamenti le strutture sanitarie devono assicurare una correlazioneunivoca tra il campione urinario e il soggetto sottoposto ad accertamento. Sulpunto, l'Autorità è stata interpellata da alcuni organismi sanitari, i qualihanno evidenziato che, al fine di garantire la sicura appartenenza del campioneurinario al soggetto sottoposto ad accertamento, le procedure in atto prevedonoche il soggetto non venga lasciato solo durante la raccolta del campioneurinario, bensì sia osservato da un operatore sanitario qualificato. Alla lucedell'esperienza maturata al riguardo, le strutture sanitarie hanno rilevato cherisulterebbe necessario, in luogo dell'osservazione diretta da partedell'operatore sanitario, l'impiego di sistemi di videosorveglianza quali strumentiper assicurare la corretta raccolta -sotto il profilo dell'inalterabilità edella provenienza- del campione urinario del soggetto obbligato ai fini dilegge all'accertamento dell'assenza di dipendenze. Infatti, in molteplici casi,i soggetti sottoposti ad accertamento hanno manifestato il proprio disagio nelraccogliere il campione urinario sotto la diretta osservazione di un operatoresanitario. Taletematica è stata sollevata anche da numerose regioni nel corso dei lavori diaggiornamento dello schema tipo di regolamento per il trattamento di datipersonali sensibili e giudiziari da effettuarsi presso le regioni e le provinceautonome, le aziende sanitarie, gli enti e agenzie regionali/provinciali, glienti vigilati dalle regioni e dalle province autonome. L'esigenzadi garantire una correlazione univoca tra il campione urinario e il soggettoche lo conferisce è stata espressa dai medesimi organismi sanitari anche conriferimento ai controlli effettuati su soggetti affetti da dipendenze perfinalità di cura della loro salute. Anchein tali casi, infatti, l'uso del sistema di videosorveglianza risulterebbenecessario al fine di assicurare l'inalterabilità e la provenienza del campioneurinario del soggetto che si sottopone ad accertamenti sul proprio stato didipendenza; ciò per somministrare allo stesso una corretta terapia medica efarmacologica sia in termini di tipologia che di dosaggio. OSSERVA L'utilizzodi sistemi di videosorveglianza all'interno dei servizi igienici dellestrutture sanitarie per il controllo della procedura di raccolta del campioneurinario effettuato dai medesimi organismi a fini certificatori rientra neitrattamenti di dati personali idonei a rivelare lo stato di salute effettuatida soggetti pubblici per il perseguimento di finalità amministrative correlatealla cura, nel caso di specie, di tipo certificatorio. Nel rispetto di quantoprevisto dal Codice, tali trattamenti devono essere posti in essere senza ilconsenso dell'interessato, ma nel rispetto di quanto previsto dai regolamentiper il trattamento dei dati sensibili e giudiziari adottati dalle regioni inconformità al predetto schema tipo aggiornato di regolamento (sul quale ilGarante ha formulato il parere di conformità il 26 luglio 2012) e previainformativa all'interessato (artt. 13 e 20 del Codice). Nell'ambitodei lavori del tavolo tecnico interregionale di aggiornamento dello schema tipodi regolamento per il trattamento di dati personali sensibili e giudiziari, cuiha partecipato l'Ufficio del Garante, le regioni hanno evidenziato, alriguardo, che tale modalità di trattamento non risultava contemplata nelleschede dello schema tipo di regolamento approvato nel Intale quadro, pertanto, nel predetto parere del 26 luglio 2012 sullo schema tipoaggiornato di regolamento, il Garante ha previsto che, per ciò che concerne leattività medico-legali di competenza degli organismi sanitari inerenti l'accertamentodell'idoneità in ambito di diritto al lavoro e le attività amministrativecorrelate alle dipendenze, nelle schede nn. 23 e 33 dell'Allegato B), lemodalità di trattamento dei dati siano integrate attraverso l'indicazione dellamodalità denominata "supporto video". Nel medesimo parere l'Autoritàha poi demandato ad un autonomo provvedimento l'individuazione delle garanzie atutela della dignità e della riservatezza degli interessati da porre in esserenell'ambito di tali trattamenti (cfr. punto 4). Conil presente provvedimento l'Autorità provvede, quindi, all'individuazione, neitermini riportati nel successivo paragrafo 3, delle predette garanzie che gliorganismi sanitari devono adottare qualora intendano fare uso di sistemi divideosorveglianza per il controllo della procedura di raccolta del campioneurinario. L'utilizzodi sistemi di videosorveglianza all'interno dei servizi igienici dellestrutture sanitarie per il controllo della procedura di raccolta del campioneurinario a fini di cura della salute dell'interessato costituisce una peculiaremodalità di trattamento strettamente necessaria per assicurare l'inalterabilitàe la provenienza di tale campione, elementi indispensabili per garantire unacorretta somministrazione della terapia medica all'interessato medesimo. Iltrattamento dei dati personali connesso alla procedura di raccolta del campioneurinario, riconducibile ad un trattamento di dati effettuato da soggetti pubbliciin ambito sanitario per la tutela della salute e dell'incolumità fisicadell'interessato, può essere effettuato previa manifestazione del consensoinformato dell'interessato (artt. 13 e 75 e ss. del Codice). Tuttavia,l'utilizzo dei citati sistemi di videosorveglianza, costituendo -come soprarichiamato- una peculiare modalità di detto trattamento, non richiedel'acquisizione da parte dell'organismo sanitario di uno specifico e autonomoconsenso al riguardo, essendo sufficiente la manifestazione di volontà resa,con un'unica dichiarazione, dall'interessato in relazione ai trattamenti didati personali effettuati per finalità di cura (art. 81 del Codice). Ciòaffinché sia assicurato un elevato livello di tutela dei diritti e delle libertà,nel rispetto dei principi di semplificazione (art. 2, comma 2 del Codice). Neicasi sopra descritti, la particolare natura dei dati trattati (immagini dellapersona ripresa durante il conferimento del campione urinario), il luogo ove vieneeffettuata la raccolta dei dati (servizio igienico) e le modalità deltrattamento (tramite installazione di una telecamera che rende visibili leimmagini in remoto) rendono necessario individuare specifiche cautele edaccorgimenti a tutela, in particolare, della dignità degli interessati (cfr.-per i trattamenti di cui al punto 1 del presente provvedimento-il parere del26 luglio 2012 citato), anche in conformità alle misure prescritte dal Codiceper le strutture sanitarie nel predetto provvedimento generale del 9 novembre2005 (art. 83 del Codice). Conil presente provvedimento il Garante intende, pertanto, definire un quadrounitario di cautele e accorgimenti che gli organismi sanitari, qualoraintendano utilizzare un sistema di videosorveglianza all'interno dei propriservizi igienici per il controllo della procedura di raccolta del campioneurinario effettuato dai medesimi organismi ai soli fini certificatori e di curadella salute, sono tenuti ad applicare. In particolare, tali soggetti devonoprevedere che: Ilpresente provvedimento è pubblicato sul sito Internet del Garante(www.garanteprivacy.it) e, considerata la sua valenza generale, è inviato alleregioni e province autonome affinché provvedano a divulgarlo presso lestrutture sanitarie competenti. TUTTO CIO' PREMESSO IL GARANTE aisensi dell'art. 154, comma 1, lett. c) del Codice prescrive agli organismisanitari che intendono fare uso di sistemi di videosorveglianza per il controllodella procedura di raccolta del campione urinario a fini certificatori, nonchédi cura della salute di rispettare le cautele e gli accorgimenti individuatinel paragrafo 3 del presente provvedimento. Aisensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. n. 150/2011, avverso ilpresente provvedimento può essere proposta opposizione all'Autorità giudiziariaordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha laresidenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giornidalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giornise il ricorrente risiede all'estero. Roma, 15 maggio 2013
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