Garante per la protezione
    dei dati personali


Parere del Garante su uno schema didecreto recante disposizioni per la prima applicazione dell'articolo 62 deldecreto legislativo 7/2005, che istituisce presso il Ministero dell'internol'Anagrafe nazionale della popolazione residente

PROVVEDIMENTO DEL 24 APRILE 2013

Registro dei provvedimenti
n. 216 del 24 aprile 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATIPERSONALI

NELLAriunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vice presidente, della prof.ssa Licia Califano e delladott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia,segretario generale;

Vistala richiesta di parere del Ministero dell'interno;

Vistol'art. 154, comma 4 del Codice in materia di protezione dei dati personali(d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196);

Vistala documentazione in atti;

Vistele osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensidell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatorela dott. ssa Augusta Iannini;

PREMESSO

IlMinistero dell'interno ha richiesto il parere del Garante in ordine a unoschema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recantedisposizioni per la prima applicazione dell'articolo 62 del decreto legislativo7 marzo 2005, n. 82 (recante il codice dell'amministrazione digitale, diseguito "CAD") come modificato dall'articolo 2, comma 1, deldecreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dallalegge 17 dicembre 2012, n. 121, che istituisce presso il Ministero dell'internol'Anagrafe nazionale della popolazione residente.

Atal riguardo, giova rammentare che ai sensi di tale disposizione normativa, laneo-istituita ANPR, quale base di dati di interesse nazionale (art. 60 delCAD), subentra all'Indice Nazionale delle Anagrafi (INA), istituito ai sensidell'articolo 1, comma quinto, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228 eall'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE), istituita ai sensidella legge 27 ottobre 1988, n. 470 (art. 62, comma 1, CAD).

L'ANPRsubentra altresì alle anagrafi della popolazione residente e dei cittadiniitaliani residenti all'estero tenute dai comuni, secondo un piano di gradualesubentro, da definire con decreto ai sensi del successivo comma 6, e fino allacui completa attuazione l'ANPR acquisisce autonomamente in via telematica idati contenuti nelle predette anagrafi comunali (art. 62, comma 2, CAD).

Conuno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta delMinistro dell'interno, del Ministro per la pubblica amministrazione e lasemplificazione e del Ministro delegato all'innovazione tecnologica, diconcerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i tempie le modalità di attuazione delle disposizioni dell'articolo 62, conriferimento in particolare: alle garanzie e alle misure di sicurezza daadottare nel trattamento dei dati personali, alle modalità e ai tempi diconservazione dei dati e all'accesso ai dati da parte delle pubblicheamministrazioni per le proprie finalità istituzionali; ai criteri perl'interoperabilità dell'ANPR con le altre banche dati di rilevanza nazionale eregionale, secondo le regole tecniche del sistema pubblico di connettività, inmodo che le informazioni di anagrafe, una volta rese dai cittadini, siintendano acquisite dalle pubbliche amministrazioni senza necessità diulteriori adempimenti o duplicazioni da parte degli stessi; ed infineall'erogazione di altri servizi resi disponibili dall'ANPR, tra i quali ilservizio di invio telematico delle attestazioni e delle dichiarazioni dinascita e di altri certificati.

RILEVATO

L'odiernoschema di decreto definisce le modalità "di prima attuazione" diquanto sancito dal novellato articolo 62 del CAD.

Lostesso schema precisa poi che con successivi decreti (adottati ai sensi delmedesimo articolo 62, comma 6), saranno disciplinate le ulteriori modalità diattuazione della disposizione di cui al citato articolo 2 del decreto-legge n.179 del 2012, anche con riferimento al subentro dell'ANPR alle anagraficomunali, alle relative misure di sicurezza e alle specifiche tecnicheconcernenti l'organizzazione e il flusso dei dati (art. 1, comma 3, delloschema).

Loschema precisa, altresì, che le fasi relative all'attuazione dell'ANPR, da completare definitivamente entro il 31 dicembre 2014, nonché i sistemi disicurezza, relativi alla fase di prima attuazione, sono descritti nel documentoallegato al presente regolamento, di cui costituisce parte integrante.

RITENUTO

1. La struttura e il funzionamento dell'ANPR in viadi prima attuazione e "a regime".

1.1.Considerazioni generali.

Conl'istituzione dell'ANPR si è determinata la centralizzazione presso ilMinistero dell'interno di un numero cospicuo di informazioni personali,attualmente registrate in distinte banche dati (anagrafi comunali).

Lefinalità che appaiono sottese a tale progetto (semplificazione delle procedureamministrative, a vantaggio dello stesso cittadino; facilitazione dellecomunicazioni fra pubbliche amministrazioni), sono lecite e rispondono ariconosciute finalità istituzionali. Nondimeno, occorre assicurare un equobilanciamento di tali esigenze con i diritti delle persone, assicurandoun'adeguata protezione delle informazioni registrate nell'anagrafe nazionale,anche sotto il profilo della sicurezza dei dati e dei sistemi, e, prima ancora,il loro corretto allineamento rispetto ai dati contenuti nelle anagraficomunali (almeno fino al completo subentro dell'ANPR a queste ultime) e,comunque, l'esattezza dei dati e l'integrità dei documenti che li contengono.

Lemodalità del trattamento dei dati correlato alla menzionata centralizzazione,dovranno, perciò, essere conformate a tali specifiche garanzie per gliinteressati.

Nona caso il legislatore, nell'istituire l'Anagrafe nazionale della popolazioneresidente, ne ha anche previsto la sottoposizione -con cadenza annuale- ad unaudit di sicurezza, i cui risultati "sono inseriti nella relazione annualedel Garante" (art. 62, comma 1, CAD).

Proprioin ragione della rilevanza che tale banca dati assume sotto il profilo dellaprotezione dei dati personali, il Garante riconnette particolare importanzaall'avvio del processo di attuazione della nuova Anagrafe nazionale dellapopolazione residente e, in tale quadro, esprime le seguenti osservazioni dicompetenza.

1.2. L'articolato.

Loschema trasmesso, si compone di un articolato e di un documento tecnicoallegato, che costituisce parte integrante del decreto.

L'articolatonon presenta criticità, rispondendo, peraltro, alle indicazioni rese, in viacollaborativa, dall'Autorità all'esito di riunioni e contatti informali, voltia perfezionare il testo e a rendere conformi alla disciplina in materia diprotezione dei dati personali i trattamenti previsti dal provvedimento.

Sottoquesto profilo, il Garante non ha pertanto osservazioni da formulare.

1.3. Lediverse fasi di attuazione dell'ANPR.

IlGarante prende poi atto che l'odierno schema è relativo al primo dei diversidecreti di cui al ripetuto comma 6 dell'articolo 62 del CAD, ed è volto adefinire le modalità "di prima attuazione" di quanto sancito dalmedesimo articolo 62, per quanto attiene all'avvio dell'ANPR e al suo subentroall'INA e all'AIRE.

Ildistinto piano di subentro alle anagrafi comunali e, a maggior ragione, ildefinitivo assetto della nuova banca dati, anche sotto il profilo deltrattamento dei dati personali e delle misure di sicurezza, che dovrebbeentrare a regime dal 1° gennaio 2015, saranno invece disciplinati da successividecreti, ai sensi sempre del comma 6 dell'art. 62 del CAD (cfr. al riguardoanche la relazione illustrativa).

E'in tale ottica, quindi, che deve essere letto l'allegato tecnico all'odiernoschema che individua e descrive -sin d'ora- tre distinte e successive fasi diattuazione del "progetto ANPR": la fase 1, che contiene le modalitàdi attuazione immediata, con la modifica dei sistemi di sicurezza, mentrerestano invariate le modalità di accesso e di trasmissione dei dati; la fase 2,quale fase transitoria che prevede la progressiva migrazione nell'ANPR dellebanche dati relative alle anagrafi comunali; la fase 3, che è il progettodefinitivo, in cui l'ANPR subentra alle anagrafi comunali, destinato a entrare"a regime" dal 1° gennaio 2015.

Intale quadro, la valutazione del Garante sui sistemi di sicurezza da adottarenella implementazione del "progetto ANPR" non può che essereriservata, per il momento, alla sola fase 1, cioè alla fase in cui sicontinuano ad assicurare i servizi resi dall'INA e dall'AIRE (all. tecnico,par. 4.6.1.), e a quegli aspetti della fase 2 analoghi a quelli della fase 1(trasmissione dei dati dalla postazione comunale verso la nuova ANPR; all.tecnico, par. 4.6.2). Il Garante si riserva, invece, di valutare i sistemi e lemisure di sicurezza diversi da quelli appena indicati, relativi alle fasi 2 e3, in occasione dei pareri che l'Autorità dovrà esprimere sugli schemi did.P.C.M previsti per la disciplina di tali fasi e dei relativi profili disicurezza dei dati (art. 62, comma 6, CAD; artt. 1, comma 3, e 2, comma 3,dello schema).

1.4. Laprima attuazione dell'ANPR (fase 1).

Laprima fase (fase 1) garantisce i servizi resi dall'INA e dall'AIRE checontinuano ad operare secondo le attuali modalità di cui all'allegato tecnicodel decreto del Ministro dell'interno n. 32 del 19 gennaio 2012; restanoinalterate l'organizzazione ed i flussi dei dati, nonché i trattamenti che sudi essi intervengono ad eccezione dei meccanismi di sicurezza e protezione delcanale di comunicazione secondo quanto indicato nell'allegato tecnico alpresente decreto (par. 4.6.1).

L'attualemeccanismo di sicurezza, che protegge il collegamento tra i comuni con il CNSDdel Ministero dell'interno ed il CNSD con altri enti, viene sostituito da uncanale di comunicazione protetto dal protocollo HTTPS con mutua autenticazionedella postazione di lavoro del comune e del servizio esposto da ANPR.

Icomuni continuano ad inviare le informazioni anagrafiche attraverso filecorrispondenti agli attuali formati.

L'identificazionedell'utente continua ad essere effettuata secondo le modalità indicatenell'allegato tecnico del predetto decreto n. 32 del 2012, che prevedono unmeccanismo di autenticazione basato sull'uso di utente/password al fine diidentificare l'operatore. Per il censimento degli utenti viene utilizzato ildatabase delle utenze già presente presso il CNSD.

Leamministrazioni/enti connessi al CNSD fruiscono dei servizi del Centroattraverso file corrispondenti agli attuali formati. Il collegamento èassicurato attraverso le metodologie standard di cooperazione tra enti.

Questafase di prima attuazione dell'ANPR si svolge, quindi, in continuità conl'attuale assetto tecnico-operativo previsto dal decreto del Ministrodell'interno 19 gennaio 2012, n. 32, sul cui schema il Garante ha reso a suotempo parere (parere del 24 giugno 2011).

Gliaspetti innovativi, attinenti al canale di comunicazione fra postazioni dilavoro comunali e ANPR, non presentano criticità sotto il profilo dellaprotezione dei dati (all. tecnico, par. 4.6.1., secondo cpv.).

IlGarante non ha, pertanto, osservazioni da formulare sulla parte dell'allegato tecnicoconcernente l'implementazione della fase 1 (par. 4.6.1).

1.5.Progressiva migrazione delle banche dati relative alle anagrafi comunalinell'ANPR (fase 2).

Inrelazione a tale fase l'Autorità si limita a prendere atto che il livello disicurezza nella trasmissione dei dati dalla postazione comunale verso l'ANPR èanalogo a quello della fase 1 (all. tecnico, par. 4.6.2. quarto cpv). Alriguardo l'Autorità non ha osservazioni da formulare.

Poichéi meccanismi implementati saranno, invece, analoghi a quelli di cui alla fase3, su tali aspetti il Garante si riserva di esprimere le valutazioni dicompetenza in occasione dei pareri che l'Autorità dovrà esprimere sugli schemidi d.P.C.M che regoleranno tali fasi (art 1, comma 3, dello schema). 

2. Disponibilità degli indirizzi PEC dei cittadini(domicilio digitale).

Loschema di decreto prevede che l'ANPR consenta a tutte le pubblicheamministrazioni e ai gestori o esercenti di pubblici servizi di usufruiredell'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dal cittadino qualeproprio domicilio digitale, secondo le modalità stabilite con il decreto delMinistro dell'interno di cui all'articolo 3-bis, comma 3, del decretolegislativo 7 marzo 2005, n. 82, introdotto dall'articolo 4 del decreto-legge18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

Alriguardo, il Garante si riserva di esprimere le valutazioni di competenza sutali modalità in occasione del parere che dovrà esprimere sullo schema delpredetto decreto, il quale dovrà disciplinare, fra l'altro, "le modalitàdi consultazione dell'ANPR da parte dei gestori e esercenti di pubblici serviziai fini del reperimento del domicilio digitale dei propri utenti" (art.3-bis, comma 3, d.lg. n. 82/2005).

IL GARANTE

a)esprime parere nei termini di cui in motivazione sullo schema di decreto delPresidente del Consiglio dei ministri recante disposizioni per la primaapplicazione dell'articolo 62  del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, che istituisce presso il Ministero dell'interno l'Anagrafe nazionale dellapopolazione residente (punti 1.2, 1.4 e 1.5);

b) siriserva di valutare i sistemi e le misure di sicurezza relativi alle fasi 2 e 3del progetto di attuazione dell'ANPR di cui all'allegato tecnico all'odiernodecreto, come individuati in motivazione, in occasione dei pareri che l'Autoritàdovrà esprimere sugli schemi di d.P.C.M previsti per la disciplina di tali fasie dei relativi profili di sicurezza dei dati (punti 1.3 e 1.5);

c) siriserva di esprimere le valutazioni di competenza sulle modalità diconsultazione dell'ANPR da parte dei gestori e esercenti di pubblici servizi aifini del reperimento del domicilio digitale dei propri utenti in occasione delparere che dovrà esprimere sul pertinente schema di decreto, da adottare aisensi dell'articolo 3-bis, comma 3, del CAD (punto 2).

Roma, 24 aprile 2013

Il presidente
Soro

Il relatore
Iannini

Il segretario generale
Busia