Garante per la protezione     dei dati personali Trattamento di dati personali perattività di propaganda elettorale. Esonero dall'informativa PROVVEDIMENTO DEL 24 APRILE 2013
Registro dei provvedimenti n. 228 del 24 aprile 2013 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATIPERSONALI NELLAriunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, delladott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna BianchiClerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. GiuseppeBusia, segretario generale; VISTOil "Codice in materia di protezione dei dati personali", d.lgs. 30giugno 2003, n. 196 (di seguito Codice); CONSIDERATOche nel mese di maggio 2013 si terranno le elezioni dei sindaci e dei consiglicomunali, nonché dei consigli circoscrizionali e che nel mese di giugno 2013 siterrà, altresì, l'elezione del presidente e del consiglio regionale dellaRegione Valle D'Aosta; CONSIDERATOche partiti, movimenti politici, sostenitori e singoli candidati intraprendononumerose iniziative di selezione di candidati alle elezioni, di comunicazione edi propaganda elettorale, e che ciò comporta l'impiego di dati personali perl'inoltro di messaggi elettorali e politici al fine di rappresentare le proprieposizioni in relazione alle consultazioni elettorali; CONSIDERATOche il diritto riconosciuto a tutti i cittadini di concorrere con metododemocratico a determinare la politica nazionale (art. 49 Cost.) deve essereesercitato nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché delladignità delle persone cui si riferiscono i dati utilizzati, con particolareriferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto allaprotezione dei dati personali ai sensi dell'art. 2 del Codice; CONSIDERATOche, se i dati sono raccolti presso l'interessato, quest'ultimo deve esserepreviamente informato in ordine alle finalità, alle modalità e alle altrecaratteristiche del trattamento, salvo che per gli elementi già noti allapersona che fornisce i dati (art. 13, commi 1 e 2, del Codice); VISTOche, se i dati non sono invece raccolti presso l'interessato, la predettainformativa è resa all'interessato all'atto della registrazione dei dati o,quando è prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione (art.13, comma 4, del Codice); CONSIDERATOche il Garante, qualora i dati non sono raccolti presso l'interessato, ha ilcompito di dichiarare se l'adempimento all'obbligo di rendere l'informativa, daparte di un determinato titolare del trattamento, comporta o meno un impiego dimezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato, e diprescrivere in tal caso eventuali misure appropriate (art. 13, comma 5, lett.c), del Codice); VISTOil provvedimento generale di questa Autorità del RITENUTO,altresì, che le prescrizioni del menzionato provvedimento devono intendersi quiintegralmente richiamate, a esclusione della lett. B) del punto 4, relativo altrattamento dei dati personali degli intestatari di utenze pubblicate neglielenchi telefonici per finalità di invio di materiale pubblicitario o divendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazionecommerciale; il trattamento di tali dati, infatti, è ora ammesso senza ilpreventivo consenso degli interessati, salvo che gli stessi non abbianoesercitato il diritto di opposizione mediante l'iscrizione nel "Registropubblico delle opposizioni" disciplinato dal d.P.R. del 7 settembre 2010,n. 178, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 2 novembre 2010, n. 256 (art. 130,commi 3-bis e ss., del Codice); CONSIDERATOche, a seguito delle predette modifiche all'art. 130 del Codice eall'istituzione del Registro pubblico delle opposizioni, è stata introdotta pergli intestatari di utenze pubblicate negli elenchi telefonici una deroga alprincipio generale dell'obbligo di acquisirne preventivamente il consensolibero, specifico e informato, che opera solo per i trattamenti dei datieffettuati mediante telefonate con operatore fisico per finalità di invio dimateriale pubblicitario, di vendita diretta o per il compimento di ricerche dimercato o di comunicazione commerciale; CONSIDERATOche tale deroga non trova applicazione in relazione ai trattamenti di datipersonali degli intestatari di utenze pubblicate negli elenchi telefonicieffettuati per l'inoltro di messaggi elettorali e politici in relazione alleconsultazioni elettorali, per i quali resta pertanto ferma la necessità diacquisire preventivamente il consenso informato degli interessati ai sensidegli artt. 13 e 23 del Codice; CONSIDERATO,altresì, che il consenso dell'interessato deve essere preventivamente acquisitoanche quando il trattamento dei dati personali per finalità di comunicazione edi propaganda elettorale venga realizzato mediante l'uso di sistemiautomatizzati di chiamata senza l'intervento di un operatore nonché mediantedispositivi quali, ad esempio, posta elettronica, telefax, messaggi del tipoMms o Sms, come previsto dall'art. 130, commi 1 e 2, del Codice; CONSIDERATOche il quadro di garanzie e di adempimenti richiamati con il citatoprovvedimento del 7 settembre 2005 opera anche in relazione alle prossimeconsultazioni elettorali; CONSIDERATAla necessità di esonerare, in via temporanea, dall'obbligo di informativa dicui all'art. 13 del Codice partiti, movimenti politici, sostenitori e singolicandidati, che trattano dati personali per esclusiva finalità di selezione dicandidati alle elezioni, di propaganda elettorale e di connessa comunicazionepolitica, nel circoscritto ambito temporale concernente le prossimeconsultazioni elettorali; RITENUTOche, applicando i princìpi affermati nel citato provvedimento del 7 settembre2005 a proposito dell'obbligo di informativa, deve ritenersi proporzionatorispetto ai diritti degli interessati esonerare i soggetti, che utilizzano idati per esclusivi fini di selezione di candidati alle elezioni, di propagandaelettorale e di connessa comunicazione politica, dall'obbligo di renderel'informativa, sino alla data del 31 agosto 2013, solo nelle ipotesi in cui: RITENUTOche, decorsa la data del 31 agosto 2013, partiti, movimenti politici,sostenitori e singoli candidati possano continuare a trattare (anche mediantemera conservazione) i dati personali raccolti lecitamente secondo le modalitàindicate nel predetto provvedimento del 7 settembre 2005, per esclusive finalitàdi selezione di candidati alle elezioni, di propaganda elettorale e di connessacomunicazione politica, solo se informeranno gli interessati entro il 31ottobre 2013, nei modi previsti dall'art. 13 del Codice; RITENUTOche, nel caso in cui partiti, movimenti politici, sostenitori e singolicandidati non informino gli interessati entro il predetto termine del 31ottobre 2013 nei modi previsti dall'art. 13 del Codice, i dati dovranno esserecancellati o distrutti; RILEVATOche l'interessato può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del Codice, conriferimento ai quali il titolare del trattamento è tenuto a fornire un idoneoriscontro; VISTAla documentazione in atti; VISTEle osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 delregolamento del Garante n. 1/2000; RELATOREil dott. Antonello Soro; TUTTO CIO' PREMESSO IL GARANTE 1.ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. c), del Codice, prescrive ai titolari ditrattamento interessati che intendano utilizzare lecitamente dati personali afini di comunicazione politica e di propaganda elettorale, al fine di rendereil trattamento conforme alle disposizioni vigenti, di adottare le misurenecessarie e opportune individuate nel provvedimento generale di questa Autoritàdel 2.ai sensi dell'art. 13, comma 5, del Codice dispone che partiti, movimentipolitici, sostenitori e singoli candidati: I)i dati siano raccolti direttamente da pubblici registri, elenchi, atti o altridocumenti conoscibili da chiunque senza contattare i medesimi interessati, oppure II)il materiale propagandistico che si intende inviare sia di dimensioni ridottetali che, a differenza di una lettera, non sia possibile inserire un'idoneainformativa anche sintetica; 3.dispone la trasmissione di copia del presente provvedimento al Ministero dellaGiustizia – Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la suapubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 24 aprile 2013
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