Garante per la protezione     dei dati personali Conservazione di immagini raccoltemediante sistemi di videosorveglianza. Verifica preliminare richiesta da ENEA PROVVEDIMENTO DEL 11 APRILE 2013 Registro dei provvedimenti n. 178 del 4 aprile 2013 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATIPERSONALI Nellariunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, delladott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna BianchiClerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. GiuseppeBusia, segretario generale; Vistoil Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003,n. 196, di seguito "Codice"); Vistoil provvedimento generale in materia di videosorveglianza adottato dal Garantel'8 aprile 2010; Vistala nota dell'ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e losviluppo economico sostenibile) – Centro ricerche Frascati del 30 ottobre2012 concernente la richiesta di allungamento dei tempi di conservazione delleimmagini registrate attraverso un sistema di videosorveglianza (Prot.ENEA/2012/54017/FRA), successivamente integrata con le note dell'11 dicembre2012 (Prot. ENEA/2012/63609/FRA) e del 13 marzo 2013 (Prot.ENEA/2013/14466/FRA); Vistala documentazione in atti; Vistele osservazioni dell'Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensidell'art. 15 del regolamento del Garante, n. 1/2000; Relatorela dott.ssa Augusta Iannini; PREMESSO: L'ENEA(Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economicosostenibile) – Centro ricerche Frascati ha chiesto al Garante di poterallungare i tempi di conservazione delle immagini raccolte mediante i sistemidi videosorveglianza installati presso il Centro fino a quattordici giorni,durante i periodi di chiusura del Centro medesimo. Nell'ambitodell'istruttoria preliminare, l'Ufficio del Garante, richiamando ilprovvedimento generale dell'8 aprile 2010 (pubblicato in G.U. n. 99 del 29aprile 2010), ha fornito all'Agenzia specifiche indicazioni inordine alla durata della conservazione delle immagini. In particolare, haprecisato che qualora il titolare intenda procedere a un allungamento dei tempidi conservazione per un periodo superiore alla settimana, una richiesta in talsenso deve essere sottoposta ad una verifica preliminare del Garante, nellaquale il titolare medesimo deve adeguatamente motivare la congruità del tempodi conservazione delle immagini ritenuto necessario, facendo riferimento ad unaspecifica esigenza di sicurezza perseguita, in relazione a concrete situazioni dirischio riguardanti eventi realmente incombenti e per il periodo di tempo incui venga confermata tale eccezionale necessità (punti 3.2.1. e 3.4. del provvedimento generale dell'8 aprile 2010). Successivamente,l'Agenzia ha, quindi, sottoposto ad una verifica preliminare del Garante larichiesta di procedere ad un allungamento dei tempi di conservazione per unperiodo di quattordici giorni, motivando tale richiesta, oltre che "perimpedire l'accesso fraudolento in alcuni locali che ospitano impianti e/osostanze potenzialmente nocive per la salute", anche per "impedireulteriori furti di rame che, in considerazione di quanto fino ad oggi accaduto(Š), sono da considerarsi altamente probabili e quindi incombenti". Asostegno della citata richiesta, l'Agenzia ha dichiarato che"l'aggiornamento e il miglioramento dell'impianto di videosorveglianza èstato anche consigliato dal Comandante del Gruppo Carabinieri di Frascati, acui codesta Autorità potrà rivolgersi per eventuali ulteriorivalutazioni". L'Agenziaha, poi, integrato la richiesta precisando che durante i periodi di chiusura,dai 10 ai 13 giorni, che riguardano il mese di agosto e le festività natalizie,il Centro non è presidiato; "pertanto eventuali eventi fraudolenti chegiustificano la visione delle immagini registrate non possono essere conosciuteprima dei 14 giorni richiesti". OSSERVA: Lanormativa in materia di protezione dei dati personali prevede che laconservazione delle informazioni oggetto di trattamento, in una forma checonsenta l'identificazione dell'interessato, non superi il periodo di temponecessario agli scopi per i quali esse sono state raccolte o successivamentetrattate (art. 11, comma 1, lett. e) del Codice). IlGarante, con il citato provvedimento di carattere generale dell'8 aprile 2010,ha fornito ai titolari del trattamento specifiche indicazioni circa il correttoutilizzo di sistemi di videosorveglianza, al fine di rendere il trattamento deidati personali effettuato mediante l'uso di tali sistemi conforme alla disciplinain materia di protezione dei dati personali. Intale provvedimento generale, l'Autorità ha evidenziato, in particolare, che neicasi in cui sia stato scelto un sistema che preveda la conservazione delleimmagini, in applicazione del principio di proporzionalità, anche l'eventualeconservazione temporanea dei dati deve essere commisurata al tempo necessario-e predeterminato- a raggiungere la finalità perseguita. Più precisamente, ilGarante ha previsto che la conservazione deve essere limitata al massimo alleventiquattro ore successive alla rilevazione e che solo in alcuni casi puòritenersi ammesso un tempo più ampio di conservazione dei dati, che non supericomunque la settimana. Intutti i casi in cui si voglia procedere a un allungamento dei tempi di conservazioneper un periodo superiore alla settimana, una richiesta in tal senso deve esseresottoposta, come sopra evidenziato, ad una verifica preliminare del Garante, ecomunque essere ipotizzato dal titolare come eccezionale nel rispetto delprincipio di proporzionalità. La congruità di un termine di tempo più ampio diconservazione va adeguatamente motivata con riferimento ad una specificaesigenza di sicurezza perseguita, in relazione a concrete situazioni di rischioriguardanti eventi realmente incombenti e per il periodo di tempo in cui vengaconfermata tale eccezionale necessità (punti 3.2.1. e 3.4. del citatoprovvedimento generale dell'8 aprile 2010). L'Agenziaha chiesto al Garante di verificare la possibilità di allungare il periodo diconservazione delle immagini registrate presso il Centro ricerche Frascati perun periodo di quattordici giorni, limitatamente ai periodi di chiusura dellostesso. Al riguardo, l'Agenzia, con riferimento al Centro medesimo, hadichiarato che: - tale richiesta "scaturisce dal fatto che durante i periodidi lunga chiusura del Centro (dai 10 ai 13 giorni) che avvengono di normadurante il mese di agosto e durante le feste natalizie, il Centro non èpresidiato e pertanto eventuali eventi fraudolenti che giustificano la visionedelle immagini registrate non possono essere conosciute prima dei 14 giornirichiesti"; - "dopo tale periodo le registrazioni sarannocancellate" e che tali registrazioni "non saranno usate per ilcontrollo a distanza dei dipendenti, né per controllare gli spostamenti deimedesimi all'interno del Centro, ma solo al fine di evitare ingressi nonautorizzati ovvero fraudolenti"; - "nei circa 50 laboratori di ricerca del Centro sonopresenti, tra gli altri, rischi chimici derivanti dall'uso di agenti chimici,gas pericolosi e rischi da radiazioni non ionizzanti", i quali"derivano dalle attività di ricerca e sviluppo di applicazioni delleradiazioni relative a sorgenti laser (a gas, a stato solido, a elettroniliberi) e applicazioni laser nel campo della diagnostica (ambientale,industriale e medicale), dei nano e micro sistemi, della metrologia e dellavisione laser", per le quali "sono state attualmente censite circa 80attrezzature laser principalmente di 3° e 4° classe"; - le citate attività, "con particolare riguardo a quellenucleari possono esporre il sito ad eventi delittuosi anche estremi come quelloavvenuto durante la fine degli anni '70 con un'incursione di terroristi che ferìuna delle guardie particolari giurate addette alla sorveglianza"; - in relazione ai rischi di furto, nello scorso periodo estivo,sono stati sottratti complessivamente circa 2730 Kg di rame e che tale eventodi sottrazione indebita è da ritenersi "altamente probabile e quindiincombente"; - anche il Comando del Gruppo dei Carabinieri di Frascati haritenuto opportuno aggiornare e migliorare il sistema di videosorveglianzaesistente. Allaluce di quanto rappresentato e allo stato degli elementi forniti, emerge unaspecifica esigenza di sicurezza, riconnessa, da un lato, alla peculiarità delladestinazione delle aree del Centro, ove si svolgono attività di ricerca checomportano l'utilizzo di particolari sostanze, il cui utilizzo improprio puòdeterminare una grave e concreta situazione di rischio per la salute el'incolumità degli stessi o di terzi, dall'altro, ai concreti rischi disottrazione indebita di materiali ed apparecchiature. Taleesigenza di sicurezza rende necessario poter visionare le immagini, registratenei periodi di chiusura indicati dal Centro ricerche Frascati dell'Agenzia, almomento della riapertura dello stesso, soltanto ove vengano ravvisati osegnalati eventuali illeciti oppure allorché pervenga una richiesta in talsenso da parte dell'Autorità giudiziaria. Pertanto,con riferimento alla richiesta presentata dall'Agenzia, un allungamento deitempi di conservazione delle immagini raccolte attraverso i sistemi divideosorveglianza installati presso il Centro Frascati, per le sopraindicatefinalità di sicurezza perseguite e per un periodo che non superi i quattordicigiorni, limitatamente ai periodi di chiusura del Centro (periodi che l'Agenziaha indicato con riferimento al mese di agosto e durante le feste natalizie) puòritenersi congruo, in quanto rispettoso del menzionato principio diproporzionalità, che prevede la conservazione dei dati personali oggetto ditrattamento, in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato perun arco di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essisono stati raccolti o successivamente trattati (art. 11, comma 1, lett. e) delCodice; punto 3.4. del citato provvedimento). TUTTO CIO' PREMESSO IL GARANTE allaluce di quanto dichiarato e allo stato degli elementi forniti, accoglie larichiesta di verifica preliminare relativa all'allungamento dei tempi diconservazione delle immagini registrate dagli impianti di videosorveglianzadall'ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppoeconomico sostenibile) – Centro ricerche Frascati e, ai sensi dell'art.17 del Codice, ammette la conservazione delle immagini medesime per un periodoche non superi i quattordici giorni, soltanto in occasione della chiusura delCentro, nel mese di agosto e durante le feste natalizie, così come indicatodall'Agenzia. L'accessoalle immagini registrate potrà essere effettuato solo nel caso in cui venganoravvisati o segnalati eventuali illeciti oppure allorché pervenga una richiestain tal senso da parte dell'Autorità giudiziaria. Aisensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso ilpresente provvedimento può essere proposta opposizione all'autorità giudiziariaordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha laresidenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trentagiorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessantagiorni se il ricorrente risiede all'estero. Roma, 11 aprile 2013
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