Garante per la protezione     dei dati personali Parere del garante sullo schema diprovvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate concernente lecomunicazioni all'anagrafe tributaria dei dati relativi ai contratti assicurativie ai premi assicurativi PROVVEDIMENTO DEL 4 APRILE 2013 Registro dei provvedimenti n. 153 del 4 aprile 2013 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATIPERSONALI INdata odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssaAugusta Iannini, vicepresidente, del dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, dellaprof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretariogenerale; VISTOil decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezionedei dati personali (di seguito Codice); VISTAla richiesta di parere dell'Agenzia delle entrate del 14 dicembre 2012,relativa allo schema di provvedimento del Direttore dell'Agenzia in materia diComunicazioni all'anagrafe tributaria dei dati relativi ai contrattiassicurativi e ai premi assicurativi, adottato sulla base del combinatodisposto dall'art. 7 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 605, dall'art. 78 dellalegge 30 dicembre 1991, n. 413, dall'art.1 del d.m. 27 gennaio 2000 e dall'art.1 del d.m. 27 giugno 2000, e volto a riunire in un unico tracciato recordcomunicazioni relative ai premi assicurativi versati e ai dati dei contratti diassicurazione, semplificando le trasmissioni effettuate dalle compagnie diassicurazione e da altri soggetti del settore ed evitando ogni rischio diduplicazione dei dati; VISTAla richiesta di informazioni del Garante del 14 gennaio 2013, approfonditaanche attraverso un accertamento di carattere ispettivo presso l'Agenzia delleentrate, volta ad acquisire ogni informazione utile a valutare la pertinenza ela non eccedenza delle informazioni indicate nella sezione "contributo alServizio sanitario nazionale" del tracciato record allegato allo schema inesame che le compagnie di assicurazione e altri soggetti del settore dovrebberotrasmettere all'anagrafe tributaria, rispetto alle finalità perseguite dallanorma, ovvero il controllo formale degli oneri deducibili, anche tenuto contodei dati relativi alle assicurazioni e ai beni mobili registrati già presentiin anagrafe tributaria, o comunque disponibili all'Agenzia delle entrate, conparticolare riferimento: VISTOche i dati relativi all'ammontare del premio pagato per l'assicurazione delleunità da diporto non risultano già trasmessi all'Agenzia ai sensi del predettoprovvedimento del Direttore dell'Agenzia del 20 aprile 2012, che li escludeespressamente; VISTA,pertanto, la nuova versione dello schema di provvedimento dell'Agenzia, daultimo trasmessa con la nota del 15 marzo 2013, la quale ha tenuto conto degliapprofondimenti richiesti dall'Ufficio del Garante, relativi alla pertinenza enon eccedenza dei dati, nonché alla base normativa per la comunicazione deidati relativi ai natanti, prevedendo che: VISTOche lo schema in esame prevede che i soggetti obbligati effettuino lecomunicazioni previste utilizzando il servizio telematico Entratel oFisconline, già oggetto di rilievi critici del Garante con il provvedimento del17 aprile 2012; CONSIDERATOche l'Agenzia ha dichiarato nella propria richiesta di parere che talicomunicazioni saranno trasferite sulla nuova infrastruttura Sistema diinterscambio dati (SID) in corso di realizzazione e che, comunque, sono statipianificati alcuni interventi evolutivi del servizio telematico Entratelriferiti, in particolare, alla gestione della dimensione dei file e almonitoraggio dell'utilizzo delle credenziali di accesso; CONSIDERATOche la nuova infrastruttura SID è stata già oggetto di valutazione favorevoledel Garante nel parere del 15 novembre 2012 e nel provvedimento del 31 gennaio2013 in relazione alla comunicazione integrativa annuale all'archivio deirapporti finanziari; RITENUTOche, nonostante le predette criticità rilevate dall'Autorità in relazione alservizio Entratel, sia necessario assicurare, anche attraverso il mantenimentotemporaneo dell'utilizzo di tale canale di trasmissione, la prosecuzione dellacomunicazione all'anagrafe tributaria delle informazioni oggetto dello schemain esame al fine di garantire all'Agenzia delle entrate il perseguimento delleproprie finalità istituzionali anche per l'anno in corso, semplificando glioneri di trasmissione in capo alle compagnie di assicurazione e agli altrisoggetti del settore e trasferendo tali comunicazioni sulla nuovainfrastruttura SID non appena ultimata, e comunque entro il 31 dicembre 2013; FERMArestando la necessità di una revisione organica dei flussi di dati versol'anagrafe tributaria, nonché di esaminare, in separata sede, anchecongiuntamente all'Agenzia delle entrate, l'adeguatezza del servizio Entratelrispetto alle altre comunicazioni all'anagrafe tributaria per le qualiattualmente è utilizzato tale servizio; VISTAla documentazioni in atti; VISTEle osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensidell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; Relatoreil dott. Antonello Soro; TUTTO CIO' PREMESSO IL GARANTE aisensi dell'articolo 154, commi 4 e 5, del Codice, esprime parere favorevolesullo schema di provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrateconcernente le "Comunicazioni all'anagrafe tributaria dei dati relativi aicontratti assicurativi e ai premi assicurativi", a condizione che talicomunicazioni siano trasferite sulla nuova infrastruttura SID entro il 31dicembre 2013. Roma, 4 aprile 2013
|