Garante per la protezione
    dei dati personali


Parere del garante sullo schema diprovvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate concernente lecomunicazioni all'anagrafe tributaria dei dati relativi ai contratti assicurativie ai premi assicurativi

PROVVEDIMENTO DEL 4 APRILE 2013

Registro dei provvedimenti
n. 153 del 4 aprile 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATIPERSONALI

INdata odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssaAugusta Iannini, vicepresidente, del dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, dellaprof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretariogenerale;

VISTOil decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezionedei dati personali (di seguito Codice);

VISTAla richiesta di parere dell'Agenzia delle entrate del 14 dicembre 2012,relativa allo schema di provvedimento del Direttore dell'Agenzia in materia diComunicazioni all'anagrafe tributaria dei dati relativi ai contrattiassicurativi e ai premi assicurativi, adottato sulla base del combinatodisposto dall'art. 7 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 605, dall'art. 78 dellalegge 30 dicembre 1991, n. 413, dall'art.1 del d.m. 27 gennaio 2000 e dall'art.1 del d.m. 27 giugno 2000, e volto a riunire in un unico tracciato recordcomunicazioni relative ai premi assicurativi versati e ai dati dei contratti diassicurazione, semplificando le trasmissioni effettuate dalle compagnie diassicurazione e da altri soggetti del settore ed evitando ogni rischio diduplicazione dei dati;

VISTAla richiesta di informazioni del Garante del 14 gennaio 2013, approfonditaanche attraverso un accertamento di carattere ispettivo presso l'Agenzia delleentrate, volta ad acquisire ogni informazione utile a valutare la pertinenza ela non eccedenza delle informazioni indicate nella sezione "contributo alServizio sanitario nazionale" del tracciato record allegato allo schema inesame che le compagnie di assicurazione e altri soggetti del settore dovrebberotrasmettere all'anagrafe tributaria, rispetto alle finalità perseguite dallanorma, ovvero il controllo formale degli oneri deducibili, anche tenuto contodei dati relativi alle assicurazioni e ai beni mobili registrati già presentiin anagrafe tributaria, o comunque disponibili all'Agenzia delle entrate, conparticolare riferimento:

- alla pertinenza della richiesta dei dati relativi all'importo del premio, a"oggetto contratto", alla targa del mezzo e alla potenza del motore(Kw/CV), anche in relazione alle informazioni già rilevabili dal pubblicoregistro automobilistico, nonché da altre comunicazioni all'anagrafetributaria, rispetto alle finalità perseguite dalla norma che prevede lapredetta comunicazione;

- aidati raccolti sulla base del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delleentrate del 20 aprile 2012 che prevede la trasmissione telematica dellacomunicazione degli importi annualmente versati alle province relativi aicontratti di assicurazione contro la responsabilità civile;

- alla soglia prevista per la deducibilità di tale contributo alla luce dellerecenti modifiche normative introdotte dall'art. 4, comma 76, della l. n. 92del 2012, che ne hanno limitato la rilevanza ai soli casi in cui l'importo siasuperiore a euro 40;
VISTE le note dell'Agenzia del 17 gennaio, del 4febbraio, del 6, del 15 e del 19 marzo 2013, con le quali è stato fornitoriscontro alla predetta richiesta di informazioni, dalle quali emerge che:

- la comunicazione dell'importo relativo al contributo al SSN, con l'indicazionedel mezzo di trasporto collegato e degli altri dati indicati nel tracciatorecord concernenti la potenza del motore e l'ammontare totale del premio, oltreal controllo formale degli oneri deducibili e detraibili ai sensi dell'art.36-ter del d.P.R. n. 600 del 1973, consente anche l'acquisizione di dati aifini dell'accertamento sintetico ai sensi dell'art. 38 del medesimo decreto,con particolare riferimento ai dati relativi ai natanti al di sotto dei 10metri di lunghezza dal momento che per questi ultimi non è previsto l'obbligodi registrazione presso le capitanerie di porto, nonché per le altre unità dadiporto in quanto i dati relativi all'ammontare del premio e alla potenzamotore non sono comunicati dalle capitanerie di porto. La base normativa per lacomunicazione di tali dati all'anagrafe tributaria, ulteriori rispetto a quellinecessari al controllo dell'importo relativo al contributo al SSN, vienepertanto diversamente individuata nell'art. 7, comma 12, del d.P.R. n. 605 del1973, ai sensi del quale, ai fini dei controlli sulle dichiarazioni deicontribuenti, il Direttore dell'Agenzia delle entrate può richiedere apubbliche amministrazioni, enti pubblici, organismi ed imprese, anchelimitatamente a particolari categorie, di effettuare comunicazioni all'Anagrafetributaria di dati e notizie in loro possesso e che la richiesta deve stabilireanche il contenuto, i termini e le modalità delle comunicazioni;

- inrelazione agli autoveicoli risulta invece possibile limitare la comunicazione-rispetto a quanto inizialmente previsto- ai campi strettamente necessarirelativi all'identificativo del contratto di polizza, alla data di stipula delcontratto, all'oggetto del contratto e alla targa del veicolo, in quanto i datirelativi alla potenza del motore e all'ammontare totale del premio possonoessere acquisiti, rispettivamente, dal pubblico registro automobilistico e daidati comunicati all'anagrafe tributaria dalle assicurazioni ai sensi delprovvedimento del Direttore dell'Agenzia del 20 aprile 2012, relativo ai soliveicoli a motore;

- conriferimento alla soglia prevista per la deducibilità del contributo al SSNintrodotta dall'art. 4, comma 76, della l. n. 92 del 2012, l'Agenzia haritenuto di limitare l'obbligo di comunicazione ai casi in cui l'importo siasuperiore a euro 40. Pertanto, l'Agenzia modificherà con apposita istruzione iltracciato record affinché risulti chiaro che, nel caso in cui il contributo siainferiore ai 40 euro, gli elementi dell'intero tracciato non devono esserecompilati;

VISTOche i dati relativi all'ammontare del premio pagato per l'assicurazione delleunità da diporto non risultano già trasmessi all'Agenzia ai sensi del predettoprovvedimento del Direttore dell'Agenzia del 20 aprile 2012, che li escludeespressamente;

VISTA,pertanto, la nuova versione dello schema di provvedimento dell'Agenzia, daultimo trasmessa con la nota del 15 marzo 2013, la quale ha tenuto conto degliapprofondimenti richiesti dall'Ufficio del Garante, relativi alla pertinenza enon eccedenza dei dati, nonché alla base normativa per la comunicazione deidati relativi ai natanti, prevedendo che:

- labase giuridica per le comunicazioni concernenti le unità da diporto, contenentidati ulteriori rispetto a quelli previsti per i veicoli a motore (dati relativiall'ammontare totale del premio e della potenza motore), sia individuatanell'art. 7, comma 12, del d.P.R. n. 605 del 1973, atteso che l'acquisizione ditali dati è finalizzata anche all'accertamento sintetico ai sensi dell'art. 38del d.P.R. n. 600 del 1973;

- lacomunicazione dell'ammontare totale del premio e della potenza motore espressain cavalli sia effettuata solo per i natanti (cfr. il nuovo tracciato recordrelativo al "contributo al Servizio sanitario nazionale");

- siaintrodotta una soglia minima pari a euro 40 per gli importi relativi alcontributo al SSN da comunicare, comportando in tal caso, per i veicoli amotore, un'ulteriore modifica rispetto al testo del tracciato record sottopostoall'attenzione del Garante, volta ad escludere la comunicazione dell'interorecord;

VISTOche lo schema in esame prevede che i soggetti obbligati effettuino lecomunicazioni previste utilizzando il servizio telematico Entratel oFisconline, già oggetto di rilievi critici del Garante con il provvedimento del17 aprile 2012;

CONSIDERATOche l'Agenzia ha dichiarato nella propria richiesta di parere che talicomunicazioni saranno trasferite sulla nuova infrastruttura Sistema diinterscambio dati (SID) in corso di realizzazione e che, comunque, sono statipianificati alcuni interventi evolutivi del servizio telematico Entratelriferiti, in particolare, alla gestione della dimensione dei file e almonitoraggio dell'utilizzo delle credenziali di accesso;

CONSIDERATOche la nuova infrastruttura SID è stata già oggetto di valutazione favorevoledel Garante nel parere del 15 novembre 2012 e nel provvedimento del 31 gennaio2013 in relazione alla comunicazione integrativa annuale all'archivio deirapporti finanziari;

RITENUTOche, nonostante le predette criticità rilevate dall'Autorità in relazione alservizio Entratel, sia necessario assicurare, anche attraverso il mantenimentotemporaneo dell'utilizzo di tale canale di trasmissione, la prosecuzione dellacomunicazione all'anagrafe tributaria delle informazioni oggetto dello schemain esame al fine di garantire all'Agenzia delle entrate il perseguimento delleproprie finalità istituzionali anche per l'anno in corso, semplificando glioneri di trasmissione in capo alle compagnie di assicurazione e agli altrisoggetti del settore e trasferendo tali comunicazioni sulla nuovainfrastruttura SID non appena ultimata, e comunque entro il 31 dicembre 2013;

FERMArestando la necessità di una revisione organica dei flussi di dati versol'anagrafe tributaria, nonché di esaminare, in separata sede, anchecongiuntamente all'Agenzia delle entrate, l'adeguatezza del servizio Entratelrispetto alle altre comunicazioni all'anagrafe tributaria per le qualiattualmente è utilizzato tale servizio;

VISTAla documentazioni in atti;

VISTEle osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensidell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatoreil dott. Antonello Soro;

TUTTO CIO' PREMESSO IL GARANTE

aisensi dell'articolo 154, commi 4 e 5, del Codice, esprime parere favorevolesullo schema di provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrateconcernente le "Comunicazioni all'anagrafe tributaria dei dati relativi aicontratti assicurativi e ai premi assicurativi", a condizione che talicomunicazioni siano trasferite sulla nuova infrastruttura SID entro il 31dicembre 2013.

Roma, 4 aprile 2013

Il presidente
Soro

Il relatore
Soro

Il segretario generale
Busia