Garante per la protezione
    dei dati personali


Videosorveglianza per finalità disicurezza urbana. Verifica preliminare richiesta da Comune di Bergamo

PROVVEDIMENTO DEL 21 MARZO 2013

Registro dei provvedimenti
n. 136 del 21 marzo 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATIPERSONALI

NELLAriunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, delladott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna BianchiClerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. GiuseppeBusia, segretario generale;

VISTOil Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003,n. 196);

VISTOil provvedimento generale in materia di videosorveglianza adottato dal Garantel'8 aprile 2010;

ESAMINATAla richiesta di verifica preliminare presentata dal Comune di Bergamo ai sensidell'art. 17 del Codice, riguardante l'installazione di un sistema divideosorveglianza presso edifici monumentali e sedi istituzionali (nota del 9agosto 2011, Prot. n. U0093202 V.A./d.m./P.G.; nota del 4 gennaio 2012 Prot. n.U0001558 V.A./d.m./P.G.; nota del 22 maggio 2012 Prot. n. U0073086V.A./d.m./P.G.; nota del 24 luglio 2012 Prot. n. U0101757 V.A./d.m./P.G.);

VISTAla documentazione in atti;

VISTEle osservazioni dell'Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell'art.15 del regolamento del Garante, n. 1/2000;

RELATOREil dott. Antonello Soro;

PREMESSO

IlComune di Bergamo ha presentato a questa Autorità una richiesta di verificapreliminare, ai sensi dell'art. 17 del Codice, con riferimento al trattamentodi dati personali effettuato mediante un sistema di videosorveglianzaintelligente che intende installare, nel "contesto delle politiche disicurezza", presso taluni edifici monumentali e sedi istituzionali.

Piùprecisamente, il trattamento di dati personali sottoposto a verificapreliminare dal Comune riguarda l'utilizzo di un sistema di videosorveglianzache prevede l'attivazione di un sistema di allarme idoneo a rilevare in temporeale la sosta di un soggetto, per un determinato periodo di tempo, all'internodi un'area delimitata da una linea di interdizione virtuale in prossimità disedi e edifici selezionati, al fine di garantire ad essi adeguata sicurezzasotto il profilo della prevenzione e tutela da azioni criminose, vandaliche edanneggiamenti.

IlComune, nel descrivere il sistema di videosorveglianza in questione, hadichiarato che:

€    "siè provveduto ad installare presso dieci postazioni di ripresa (delle 81 giàesistenti) un ulteriore apparato in grado di rilevare e segnalareautomaticamente comportamenti o eventi anomali. Per tali apparati, coninquadratura fissa, al verificarsi di un evento critico, intercettato dalsistema, sul monitor della postazione di controllo scatterà una notifica diallarme ottico/acustico e verranno rese visibili le informazioni dettagliatedell'evento. Ciò permetterà di catturare l'attenzione dell'operatore al fine diverificare la bontà del segnale ed adottare le opportune azioni in relazione alfenomeno rilevato";

€    "talesistema intelligente è attivato solo ed esclusivamente presso la centraleoperativa della polizia locale";

€    letelecamere installate presso le sedi istituzionali risulteranno attive dalleore 22:00 alle ore 6:00; quelle a presidio degli edifici monumentali dalle ore00:00 alle ore 24:00;

€    "particolareattenzione è stata prestata per potenziare la segnaletica minima in prossimitàdei dispositivi intelligenti".

Conriferimento al tipo di evento che si intende rilevare e segnalare, il Comune diBergamo ha evidenziato -fornendo altresì specifici rilievi fotografici- cheesso consiste nell'"impegno prolungato dell'area virtuale contrassegnatadall'immaginaria linea di interdizione a tutela di":

€ sedi istituzionali, per un tempo di oltre 60 secondi:

ingresso carraio del Palazzo delTribunale in via Borfuro;

ingresso carraio e pedonale delPalazzo di Giustizia in Piazza Dante (2 telecamere);

ingresso e parte della relativafacciata del Palazzo Frizzoni, sede degli organi elettivi comunali, in PiazzaMatteotti;

ingresso carraio delle sedi degliuffici comunali in via Tiraboschi;

ingresso e parte della relativafacciata delle sedi degli uffici comunali in Piazza Matteotti;

€ sedi monumentali, per un tempo di oltre 30 secondi:

superficiedella fontana del Contarini in Piazza Vecchia;

partebassa del prospetto della Torre dei Caduti, in Piazza V. Veneto;

superficiedel monumento agli Alpini (fontana e scultura bronzea) in Piazzale Alpini (2telecamere).

IlComune di Bergamo ha, altresì, rappresentato che "gli immobili, annoveratinell'elenco dei beni da videosorvegliare (Š), rientrano tutti nel patrimonio diquesto ente locale".

Ilmedesimo Comune ha evidenziato che le finalità da perseguire attraversol'attivazione delle predette telecamere intelligenti attengono alla"tutela degli immobili di proprietà dell'amministrazione comunale perprevenire eventuali atti predatori, di vandalismo o danneggiamento, tutela diedifici e manufatti di carattere monumentale ed istituzionale, quali le sedidegli organi elettivi della città, il Palazzo di Giustizia, pinacoteche,fontane e simili" (art. 4, comma 5, lett. c) ed e) del "Regolamentocomunale del sistema di videosorveglianza cittadina e disciplina deltrattamento dei dati personali" approvato dal Consiglio comunale condeliberazione n. 97 nella seduta del 30 maggio 2011). Tale sistema"concorrerà altresì al mantenimento dell'incolumità pubblica e dellasicurezza urbana nel proprio territorio".

Secondoil predetto Comune, il sistema di videosorveglianza intelligente in esame"è reso indispensabile rispetto alle finalità sopra enunciate, alla lucedella palese insufficienza che può svolgere qualsiasi videosorveglianzatradizionale e/o altro sistema di controllo (Š) Esso rappresenta un efficacedeterrente per prevenire e limitare gli atti vandalici o furtivi perpetrabili aidanni dei predetti beni, siano essi monumenti ovvero obiettivi sensibili per ilmantenimento della sicurezza. (Ciò anche) in considerazione della (loro)intrinseca peculiarità". A tal riguardo, è stato precisato che"l'attualità di un presidio dedicato e continuativo dei servizi di polizialocale, considerata la ridotta forza disponibile (ŠŠ.) non darebbe gli stessiesiti del sistema in esame".

Infine,il Comune ha rappresentato che taluni monumenti sono stati, in passato, oggettodi atti vandalici, danneggiamenti, imbrattamenti e occupazione abusiva (fontanadel Contarini, Torre dei caduti e giardini che ospitano il monumento agliAlpini).

OSSERVA

1.Verifica preliminare e caratteristiche tecniche del sistema divideosorveglianza.
La richiesta di verifica preliminare sottoposta aquesta Autorità riguarda un trattamento di dati personali che il Comune diBergamo intende effettuare attraverso un sistema di videosorveglianza.

Taletrattamento può essere svolto nel rispetto delle disposizioni contenute nelCodice e delle indicazioni fornite dal Garante nel provvedimento generale inmateria di videosorveglianza dell'8 aprile 2010, pubblicato in G.U. n. 99 del 29 aprile 2010).

Inparticolare, il titolare è tenuto a richiedere una verifica preliminare aquesta Autorità in tutti i casi in cui i trattamenti che intende effettuaretramite sistemi di videosorveglianza comportino rischi specifici per i dirittie le libertà fondamentali, nonché per la dignità degli interessati, inrelazione alla natura dei dati o alle modalità di trattamento o agli effettiche può determinare (art. 17 del Codice).

Alriguardo, il citato provvedimento del 2010 prevede che l'obbligo di richiederela verifica preliminare al Garante sussiste, in particolare, con riferimento aisistemi di videosorveglianza c.d. intelligenti, che non si limitano ariprendere e registrare le immagini, ma sono in grado di rilevareautomaticamente comportamenti o eventi anomali, segnalarli e, eventualmente,registrarli. In tali ipotesi, l'Autorità ha stabilito che l'utilizzo deipredetti sistemi risulta giustificato solo in casi particolari, tenendo contodelle finalità e del contesto in cui essi sono trattati, da verificare caso percaso sul piano della conformità ai principi di necessità, proporzionalità,finalità e correttezza (cfr. punto 3.2.1. del citato provvedimento generale).

Ilsistema di videosorveglianza sottoposto all'esame dell'Autorità è composto da10 telecamere, con inquadratura fissa, che azionano un allarme, a seguito dellarilevazione dell'" impegno prolungato dell'area virtuale contrassegnata daun'immaginaria linea di interdizione". In particolare, il sistema siattiva in caso di impegno e permanenza prolungata da parte di un soggetto, peroltre 30 secondi, nell'area adiacente i siti monumentali, e per oltre 60secondi, per quella in prossimità delle sedi istituzionali.

L'allarme,di tipo ottico/acustico, si manifesta sul monitor della postazione dicontrollo, richiamando, con un'allerta immediata, l'attenzione dell'operatoredi polizia locale addetto alla centrale operativa per il quale si rendonovisibili le informazioni dettagliate dell'evento.

Intali ipotesi, le immagini rilevate, che riguardano una "superficiecongrua, (Š) strettamente necessaria all'efficacia del sistema", vengonoregistrate.

Ilsistema di videosorveglianza descritto risulta idoneo a rilevareautomaticamente, segnalare e registrare comportamenti o eventi anomali, qualipossono considerarsi gli accessi e la permanenza nelle zone interdette ocontrassegnate da un'immaginaria linea di interdizione.

Intale quadro, pertanto, il trattamento dei dati personali che si intendeeffettuare attraverso il descritto sistema di videosorveglianza risultacorrettamente sottoposto alla verifica preliminare dell'Autorità (cfr. punto3.2.1. del predetto provvedimento generale).

2. Presupposti di liceità del trattamento di datipersonali in esame.

IlComune di Bergamo, in qualità di titolare del trattamento, può trattare datipersonali nel rispetto del principio di finalità, perseguendo scopi determinati,espliciti e legittimi, soltanto per lo svolgimento delle proprie funzioniistituzionali (cfr. artt. 4, comma 1, lett. f); 11, comma 1, lett. b); 18,comma 2, del Codice; punto 5 del citato provvedimento generale in materia divideosorveglianza).

Alriguardo, talune disposizioni legislative hanno attribuito ai comuni specifichecompetenze volte a garantire l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana per latutela della quale gli stessi possono utilizzare sistemi di videosorveglianzain luoghi pubblici o aperti al pubblico (cfr. art. 54 d.lgs. 18 agosto 2000, n.267; d.m. 5 agosto 2008; art. 6, comma 7, d.l. 23 febbraio 2009, n. 11,convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38).

Intale quadro, il Comune di Bergamo ha ritenuto di dover installare il sistema divideosorveglianza sopra descritto per perseguire le finalità istituzionali disicurezza urbana.

Talesistema di videosorveglianza, sulla base degli elementi acquisiti in atti, noncomporta, in concreto, un pregiudizio rilevante per l'interessato, idoneo adeterminare effetti particolarmente invasivi sulla sua sfera diautodeterminazione e, più in generale, sui suoi diritti e libertà fondamentali.Le caratteristiche specifiche del sistema in esame, infatti, nel rilevare lapresenza prolungata dell'interessato nell'area adiacente determinati sitimonumentali e sedi istituzionali puntualmente segnalati, producono l'effettoesclusivo di richiamare l'attenzione dell'operatore di polizia locale addettoalla centrale operativa, al fine di favorirne un eventuale tempestivointervento. Dalla documentazione trasmessa in atti, non risulta che il sistemaattivi ulteriori funzionalità, anche eventualmente legate al comportamentodell'interessato ripreso, quali, ad esempio, la capacità di rilevare ipercorsi, l'analisi audio, la geolocalizzazione o il riconoscimento tramiteincrocio con ulteriori specifici dati personali o confronto con unacampionatura precostituita.

Ciòpremesso, allo stato degli elementi acquisiti e della documentazione esaminata,valutata l'esigenza di tutela dei predetti siti monumentali –già oggettodi atti vandalici- e istituzionali, nonché la dichiarata inadeguatezza dellemisure di controllo alternative determinata dall'esiguità del personaleimpiegabile, si ritiene proporzionato e, quindi, ammissibile il trattamento deidati personali che il Comune di Bergamo intende effettuare per le predettefinalità di sicurezza urbana tramite il sistema di videosorveglianza inquestione nei termini e con le modalità sopra descritte.

Intal caso l'informativa, resa ai sensi dell'art. 13 del Codice, deve evidenziarechiaramente che il sistema di videosorveglianza rileva e segnala la presenzaprolungata nelle aree delimitate dalla linea di interdizione virtuale inprossimità delle sedi e degli edifici selezionati.

Inogni caso, nell'ambito degli adempimenti previsti dal Codice e dal citatoprovvedimento generale, si richiama l'attenzione del Comune di Bergamo sugliobblighi relativi a:

€    lemisure minime di sicurezza, con particolare riferimento all'obbligo di adottarespecifici accorgimenti tecnici ed organizzativi che consentano al titolare diverificare l'attività espletata da parte di chi accede alle immagini ocontrolla i sistemi di ripresa (cfr. punto 3.3.1. del citato provvedimentogenerale; artt. 31-36 del Codice e allegato B al Codice);

€    itempi di conservazione delle immagini registrate (cfr. punto 3.4. del citatoprovvedimento generale; art. 11, comma 1, lett. e),del Codice).

TUTTO CIO' PREMESSO IL GARANTE

aisensi degli artt. 17 e 154, comma 1, lett. c) del Codice, preso atto dellarichiesta di verifica preliminare presentata dal Comune di Bergamo, ritieneproporzionato e, quindi, ammissibile il trattamento di dati personali che ilmedesimo Comune intende effettuare per finalità di sicurezza urbana tramite ilpredetto sistema di videosorveglianza, nei termini e con le modalità sopradescritte, a condizione che l'informativa, resa ai sensi dell'art. 13 delCodice, evidenzi chiaramente che il sistema rileva e segnala la presenzaprolungata nelle aree delimitate dalla linea di interdizione virtuale inprossimità delle sedi e degli edifici selezionati.

Aisensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso ilpresente provvedimento può essere proposto ricorso all'autorità giudiziariaordinaria presso il tribunale del luogo ove ha la residenza il titolare deltrattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data dicomunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se ilricorrente risiede all'estero.

Roma, 21 marzo 2013

Il presidente
Soro

Il relatore
Soro

Il segretario generale
Busia