Garante per la protezione     dei dati personali Parere del Garante su uno schema didecreto riguardante modalità e contenuti della prova di ammissione al corso dilaurea magistrale in Medicina e Chirurgia in lingua inglese per l'a. a.2013/2014 PROVVEDIMENTO DEL 14 FEBBRAIO 2013 Registro dei provvedimenti n. 62 del 14 febbraio 2013 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATIPERSONALI Nellariunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, dellaprof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti edel dott. Giuseppe Busia, segretario generale; Vistala richiesta di parere del Ministero dell'istruzione, dell'università e dellaricerca; Vistol'articolo 154, commi 4 e 5, del Codice in materia di protezione dei datipersonali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196); Vistala documentazione in atti; Vistele osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensidell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; Relatoreil dott. Antonello Soro; PREMESSO IlMinistero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha richiesto ilparere del Garante in ordine a uno schema di decreto ministeriale riguardantele modalità e i contenuti della prova di ammissione al corso di laureamagistrale in Medicina e Chirurgia attivato in lingua inglese per l'annoaccademico 2013/2014. Loschema di decreto - adottato ai sensi degli articoli 1, comma 1, lett. a) e 4,commi 1 e 1-bis, della legge 2 agosto 1999, n. 264 è volto a disciplinare, tral'altro, le modalità di raccolta e di successivo trattamento dei dati personalidei candidati che intendano partecipare alla prova di ammissione al predettocorso di laurea, che si svolge – in lingua inglese - presso alcuni ateneiitaliani, specificati all'articolo 1, nonché nelle sedi estere indicate (art.2, comma 6). L'odiernoprovvedimento riproduce sostanzialmente – salvo quanto si preciserà piùavanti - lo schema di decreto ministeriale riguardante le modalità e icontenuti della prova di ammissione al corso di laurea magistrale in Medicina eChirurgia attivato in lingua inglese presso gli Atenei di Milano, di Pavia e diRoma "La Sapienza" per l'anno accademico 2011/2012, su cui il Garantesi è espresso a suo tempo con parere favorevole del 7 luglio 2011. Asua volta quest'ultimo schema riproduceva lo schema di decreto ministerialeriguardante le modalità e i contenuti delle prove di ammissione a corsi dilaurea ad accesso programmato per l'anno accademico 2011/2012, su cui ilGarante si era espresso con parere favorevole del 26 maggio 2011. RILEVATO Laprova di ammissione è predisposta dal Ministero dell'istruzione, dell'universitàe della ricerca (infra Ministero) tramite il Department University of CambridgeLocal Examinations Syndicate (infra Cambridge Assessment), attraverso procedureindicate nell'allegato 1 al decreto (art. 2); il medesimo Cambridge Assessment èdeputato ad organizzare la prova presso le sedi estere, anche tenendo contodella "situazione di handicap o di dislessia degli studenti eventualmentesegnalata dagli Atenei interessati" (art. 4, comma 3). L'allegato1 prevede che il Ministero si avvalga di Cambridge Assessment, incollaborazione con il CINECA, per le procedure di iscrizione on line al test.In particolare, il Ministero si avvale di Cambridge Assessment per lapredisposizione dei plichi destinati a ciascun candidato, per la stampa di"fogli di istruzione alla compilazione del modulo risposte" e per ladeterminazione del punteggio relativo ad ogni modulo di risposte poi consegnatein scatole sigillate alla sede del CINECA. Gliatenei provvedono al ritiro, presso la sede del CINECA, del materialenecessario all'espletamento della prova. Terminatele prove, la rappresentanza del Ministero presso il CINECA autorizza CambridgeAssessment alla determinazione del punteggio di ciascun elaborato, e atrasmettere, poi, al CINECA i relativi risultati. CONSIDERATO L'odiernoschema di decreto contiene in allegato un modello di Informativa ai sensidell'articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs.30 giugno 2003, n. 196, infra Codice) (art. 6 e all. 4), da cui si evince chetitolare del trattamento dei dati personali è il Ministero dell'istruzione,dell'università e della ricerca, mentre responsabili del trattamento dei datipersonali sono un rappresentante di Cambridge Assestement, cioè il Direttore diAdmissions Test and Special Testing, e il direttore del CINECA. L'indicazionedi un responsabile del trattamento operante nel CINECA - non prevista nelmodello di informativa allegato al decreto adottato per l'anno accademico2011/2012 - si giustifica in quanto a tale organismo l'odierno decreto,diversamente dal precedente, attribuisce compiti che comportano necessariamenteil trattamento di dati personali. Infatti,il punto 5 dell'allegato 4 prevede che il trattamento dei dati personalieffettuato in attuazione del decreto è curato, per conto del Ministero, per leparti di rispettiva competenza, da Cambridge Assessment e, appunto, anche dalCINECA, nella persona del Direttore. Inparticolare, il CINECA, dopo aver pubblicato, secondo il codice identificativodella prova, su un apposito sito, il punteggio, nel rispetto della normativa inmateria di protezione dei dati personali, garantendo l'anonimato deglistudenti, e lasciando disponibili i predetti dati fino alla conclusione delleprocedure (cfr. all. 2, punto 1, e all. 4), è preposto alla redazionedelle graduatorie nominative (art. 3, comma 4; all. 2). Al contrario, in baseal precedente decreto, le graduatorie degli ammessi erano redatte dallecommissioni di esame di ciascun ateneo, previa trasmissione telematica ad operadel CINECA dei punteggi ottenuti dai candidati in ciascun elaborato determinatida Cambridge Assessment (e dei relativi codici identificativi). RITENUTO Ilparere è reso su di una versione dello schema di decreto che tiene conto delleindicazioni rese dall'Ufficio del Garante all'esito di contatti informali voltia perfezionare il testo e a renderlo pienamente conforme alla disciplina inmateria di protezione dei dati personali. Inparticolare è stata segnalata al Ministero la necessità di precisare nelloschema il ruolo svolto dal CINECA sotto il profilo della protezione dei datipersonali (quale responsabile del trattamento dei dati, appunto, ai sensidell'articolo 29 del Codice). Inoltre,è stato perfezionato il modello di informativa, precisando i dati personalipresenti nel modulo anagrafica il cui conferimento è obbligatorio perl'abbinamento codice/studente/punteggio ottenuto ai fini della redazione dellagraduatoria (nome, cognome, data e luogo di nascita). Quanto al codice fiscale,ai dati relativi alla nazionalità, alla scelta della sede universitaria,all'eventuale certificazione linguistica e ai voti ottenuti, essi sononecessari per la definizione delle graduatorie nazionali. Lesuddette previsioni appaiono altresì coerenti con quanto sancito dal Codice,anche in relazione al trattamento di dati personali detenuti, sia purtemporaneamente, dal Direttore di Cambridge Assessment, il quale agisce inqualità di responsabile del trattamento dei dati. Inconclusione, il Garante non ha rilievi da formulare sullo schema di decreto inesame. esprimeparere favorevole sullo schema di decreto ministeriale riguardante le modalitàe i contenuti della prova di ammissione al corso di laurea magistrale inMedicina e Chirurgia attivato in lingua inglese per l'anno accademico2013/2014. Roma, 14 febbraio 2013
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