Garante per la protezione
    dei dati personali


Anagrafe nazionale degli abilitatialla guida: trattamento di dati personali da parte del Ministero delleinfrastrutture e trasporti

PROVVEDIMENTO DEL 24 GENNAIO 2013

Registro dei provvedimenti
n. 25 del 24 gennaio 2012

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATIPERSONALI

Nellariunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, delladott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente e della dott.ssa Giovanna BianchiClerici, componente e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

Vistoil Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003,n. 196, di seguito "Codice");

Vistoil Nuovo codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successivemodificazioni e integrazioni);

Vistoil reclamo del sig. XY riguardante il trattamento dei dati personali relativoalle annotazioni comportanti la variazione del punteggio della patente diciascun conducente;

Vistala documentazione in atti;

Vistele osservazioni dell'Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensidell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatorela dott.ssa Augusta Iannini;

PREMESSO

Ilsig. XY ha presentato un reclamo con il quale lamenta che presso l'anagrafenazionale degli abilitati alla guida non vengono registrate tutte leannotazioni intervenute nel tempo comportanti la variazione del punteggio dellapatente di ciascun conducente.

Inparticolare, il reclamante ha evidenziato che, a seguito di un controllotelematico dell'estratto conto dei punti, effettuato dallo stesso consultandoil portale di servizi di e-government del Dipartimento Trasporti del Ministerodelle Infrastrutture e dei Trasporti (www.ilportaledellautomobilista.it), nonrisultava una decurtazione dei punti effettuata in data 20 novembre 2007, benchél'interessato ne avesse ricevuto la comunicazione, "come non risultavanotutte le attribuzioni dei due punti biennali (di cui beneficiano i titolari dipatente con almeno venti punti in caso di mancanza della violazione di unanorma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio, per ilperiodo di due anni) e la ricostituzione dell'intero punteggio nel novembre2009" (di cui beneficiano i titolari di patente in caso di mancanza diviolazioni di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione delpunteggio per il periodo di due anni) (art. 126-bis, comma 5, del Nuovo codicedella strada - d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285).

Alriguardo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nel fornireriscontro ad una specifica richiesta di informazioni dell'Ufficio del Garantein merito al reclamo ricevuto, ha dichiarato che "le decurtazioni deipunti sulla patente effettuate in base all'art. 126-bis del c.d.s. e comunicateda questo Ministero agli interessati, sono quelle indicate dai Comandi degliOrgani accertatori (Polizia stradale-Carabinieri-Polizia municipale, ecc.) cheprovvedono ad inserire direttamente per via telematica, nell'Anagrafe nazionaledegli abilitati alla guida i dati relativi alle infrazioni contestate e"definite", nonché i punti detratti" e che "ilsistema è completamente automatizzato e informatizzato dovendo gestire milionidi informazioni (Š) e gli inserimenti e gli storni dei verbali da parte delleforze dell'ordine vengono tracciati attraverso un sistema che storicizza letransazioni" (nota del 22 maggio 2012).

Ilmedesimo Ministero, dopo aver illustrato i requisiti per l'attribuzione deipunti, ha, inoltre, rappresentato:

- che"qualora il sistema in automatico dovesse attribuire il bonus di due puntiper mancanza di violazioni nel biennio (Š) lo stesso bonus viene, sempreautomaticamente, stornato nel caso in cui gli organi accertatori dovesseroinserire, perché definito successivamente, un verbale la cui data di violazioneva a collocarsi temporalmente nel biennio di riferimento del bonus";

- diaver ritenuto utile, in un primo momento, rendere disponibile agli interessatie, quindi, nella "visura cronologica" on-line "oltreil saldo del punteggio un riepilogo degli eventi che lo hanno determinato";successivamente, tuttavia, a seguito di "frequenti" (Š)"richieste di chiarimento" da parte degli utenti, "a partire dal2006, (..) modificare le procedure informatiche non riportando più nellalettera riepilogativa (e quindi nella visura cronologica relativa), leeventuali attribuzioni di bonus successivamente stornati. In conseguenza di ciòè stata implementata la procedura attraverso la storicizzazione in una tabellaORACLE degli eventi punteggio coinvolti in un ricalcolo che devono esserecancellati perché assegnati impropriamente";

- conriferimento alla vicenda del sig. XY, che "gli storni dei bonus sonostati effettuati in automatico dal sistema una volta rilevato l'azzeramento delpunteggio senza l'intervento discrezionale di alcun operatore" e chequindi "non risultano nell'estratto cronologico, in quanto non dovutifin dall'origine e di conseguenza eliminati automaticamente dalla procedura nelcronologico stesso, ma storicizzati nella tabella ORACLE degli eventiattribuiti e stornati, disponibile per ogni titolare di patente che ha avutouna movimentazione di punteggio a partire dal 2006";

- inogni caso, che "l'Amministrazione, su richiesta del titolare dipatente, ha sempre potuto predisporre un'apposita lettera esaustiva contenentetutta la sequenza degli eventi che hanno prodotto attribuzioni e storni dipunteggio sia utilizzando i dati contenuti nella suddetta tabella ORACLE chetramite le informazioni presenti nei flussi storicizzati delle lettere speditead ogni singolo titolare di patente (oltre 2.5 milioni di lettereannuali)".

Successivamenteil sig. XY, invitato a formulare eventuali osservazioni in ordine agli elementidi riscontro forniti dal Ministero, ha rappresentato di essere venuto aconoscenza "soltanto ora, dalla suddetta nota del Ministero dei Trasportidd. 22/05/2012 al Garante (Š) che esisterebbero due diversi"resoconti" di quanto accade al punteggio patenti dei cittadini: a)uno costituito dall'estratto cronologico, privo degli storni, che è ciò cheviene comunicato al cittadino interessato quale estratto dell'anagrafenazionale degli abilitati alla guida, e comunque ciò che il cittadino puòverificare in tempo reale on-line sul portale dell'automobilista; b) un altro (Š),riportante tutti i passaggi relativi alle variazioni dei punteggi, costituitodalla tabella ORACLE degli eventi attribuiti e stornati, tabella interna alMinistero e di fatto inaccessibile all'utente".

OSSERVA

Lanormativa in materia di patente a punti disciplina l'assegnazione dei medesimipunti, subordinando, in particolare, l'attribuzione del completo punteggioiniziale, entro il limite dei venti punti, alla mancanza di violazioni di unanorma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio, per ilperiodo di due anni, e prevedendo l'attribuzione di un credito di due punti,fino ad un massimo di dieci punti, per i soli titolari di patente con almenoventi punti, in caso di mancanza della violazione di una norma di comportamentoda cui derivi la decurtazione del punteggio, per il periodo di due anni (art.126-bis, comma 5 del Nuovo codice della strada-d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285).

Leinformazioni concernenti ogni decurtazione del punteggio, unitamente ai datisulle relative infrazioni commesse alla guida di un determinato veicolo, sonoindicate, per ciascun conducente, nell'anagrafe nazionale degli abilitati allaguida ai fini della sicurezza stradale, istituita presso il Dipartimento per itrasporti terrestri, completamente informatizzata, popolata e aggiornata con idati raccolti dal Dipartimento per i trasporti terrestri, dalle prefetture,dagli organi addetti all'espletamento dei servizi di polizia stradale. Inparticolare, l'organo da cui dipende l'agente che ha accertato la violazioneche comporta la perdita di punteggio, ne dà notizia, entro trenta giorni dalladefinizione della contestazione effettuata, alla predetta anagrafe (art. 226,commi 10, 11, 12 e art. 126-bis, comma 2, del Nuovo codice della strada).

Lamedesima normativa prevede, altresì, che ogni variazione di punteggio ècomunicata agli interessati dall'anagrafe nazionale degli abilitati alla guidae che ciascun conducente può controllare in tempo reale lo stato della propriapatente con le modalità indicate dal Dipartimento per i trasporti terrestri(art. 126-bis, comma 3, del Nuovo codice della strada).

Iltrattamento delle informazioni in questione configura un trattamento di datipersonali (art. 4, comma 1, lett. b) del Codice). È considerato dato personale,infatti, qualunque informazione relativa a persona fisica identificata oidentificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altrainformazione.

Ladisciplina in materia di protezione dei dati personali prevede, in viagenerale, che i dati personali oggetto di trattamento siano trattati secondocorrettezza, esatti e, se necessario, aggiornati e che, pertanto, anche lagestione di banche dati pubbliche da parte delle pubbliche amministrazioniavvenga nel rispetto dei predetti principi di correttezza, esattezza ecompletezza (art. 11, comma 1, lett. a), c), d) del Codice).

Conriferimento alla vicenda segnalata, alla luce della documentazione prodotta, èemerso che la comunicazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasportitrasmessa in data 27 novembre 2011 al reclamante non contiene le variazioni dipunteggio intervenute nel 2005 e nel 2007, ancorché automatizzate; dallamedesima documentazione, è risultato, altresì, che le predette variazioni nonsono annotate neppure nell'estratto conto dei punti, reso disponibile alreclamante consultando il citato portale dell'automobilista.

Pertanto,entrambe le modalità con cui l'amministrazione rende note all'interessato levariazioni di punteggio consistono in estratti cronologici che non contengono,nel dettaglio e cronologicamente, la totalità delle stesse variazioni, anche seeffettuate attraverso procedure automatiche.

Poiché,quindi, gli estratti cronologici non riportano, nel dettaglio ecronologicamente, la totalità delle operazioni effettuate, i dati in essicontenuti non appaiono esatti e completi. Risultano, infatti, omesse leattribuzioni di punti eseguite per mancanza di violazioni per un biennio, chesuccessivamente, si sono rivelate non legittimamente effettuate. Infatti,l'annullamento dell'operazione di attribuzione dei punti ben può essereeffettuato, in caso di avvenuta violazione di una norma di comportamento da cuiderivi la decurtazione del punteggio nel medesimo arco temporale di riferimentodell'attribuzione del bonus di punti e, quindi, di successivo inserimento daparte degli organi accertatori, nel sistema, del relativo verbale, così come inseguito definito; tale annullamento, tuttavia, deve risultare conoscibileall'interessato.

Intale quadro, alla luce della documentazione esaminata e in relazione al quadronormativo di settore, il trattamento dei dati personali effettuato nei terminisopra descritti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in relazioneai dati riguardanti le variazioni di punteggio della patente contenute negliestratti cronologici e comunicate agli interessati, non risulta corretto.

Siritiene, pertanto, necessario prescrivere al medesimo Ministero di adottare,nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre il termine di sei mesidalla notifica del presente provvedimento, le seguenti misure, dandone confermaa questa Autorità, entro il medesimo termine:

- lecomunicazioni, che saranno effettuate in futuro agli interessati, dovrannocontenere i dati relativi alla totalità delle variazioni dei punti dellapatente, ancorché effettuate in modo automatizzato, ivi comprese l'attribuzionedi punti che, successivamente, si è rivelata non legittimamente effettuata, inmodo che la relativa operazione di annullamento risulti conoscibileall'interessato; ciò, anche quando tali informazioni siano oggetto diconsultazione da parte dell'interessato attraverso il c.d. portaledell'automobilista. A tale fine potrebbe,  eventualmente, essereutilizzata una dicitura dalla quale si deduca che l'attribuzione dei punti non èdefinitiva ma è subordinata all'assenza di una violazione di una norma dicomportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio, per il periodo didue anni;

- conriferimento agli eventi passati, qualora l'interessato ne faccia specificarichiesta, deve essere assicurata la conoscibilità, nel dettaglio ecronologicamente, dei dati concernenti la totalità delle variazione dipunteggio della patente.

TUTTO CIO' PREMESSO IL GARANTE:

ritenutala non correttezza del trattamento dei dati personali effettuato nei termini dicui in premessa dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, inrelazione alle variazioni di punteggio della patente indicate negli estratticronologici comunicate agli interessati, prescrive, ai sensi degli artt. 143,comma 1, lett. b) e 154, comma 1, lett. c) del Codice, al medesimo Ministero diadottare, nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre il termine disei mesi dalla notifica del presente provvedimento, le seguenti misure, dandoneconferma a questa Autorità, entro il medesimo termine:

1. lecomunicazioni, che saranno effettuate in futuro agli interessati, dovrannocontenere i dati relativi alla totalità delle variazioni dei punti dellapatente, ancorché effettuate in modo automatizzato, ivi comprese l'attribuzionedi punti che, successivamente, si è rivelata non legittimamente effettuata, inmodo che la relativa operazione di annullamento risulti conoscibileall'interessato; ciò, anche quando tali informazioni siano oggetto diconsultazione da parte dell'interessato attraverso il c.d. portale dell'automobilista;

2. conriferimento agli eventi passati, qualora l'interessato ne faccia specificarichiesta, deve essere assicurata la conoscibilità, nel dettaglio ecronologicamente, dei dati concernenti la totalità delle variazione dipunteggio della patente.

Ai sensidegli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. n. 150/2011, avverso il presenteprovvedimento può essere proposta opposizione all'Autorità giudiziariaordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha laresidenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trentagiorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessantagiorni se il ricorrente risiede all'estero.

Roma, 24 gennaio 2013

Il presidente
Soro

Il relatore
Iannini

Il segretario generale
Busia