Garante per la protezione
    dei dati personali


Parere del Garante su uno schema didecreto del Presidente della Repubblica in tema di disposizioni concernenti ladisciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero

PROVVEDIMENTO DEL 17 GENNAIO 2013

Registro dei provvedimenti
n. 12 del 17 gennaio 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATIPERSONALI

Nellariunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, delladott.ssa Augusta Iannini, vice presidente, della prof.ssa Licia Califano edella dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia,segretario generale;

Vistala richiesta di parere del Ministero della salute;

Vistol'articolo 154, commi 4 e 5, del Codice in materia di protezione dei datipersonali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196);

Vistala documentazione in atti;

Vistele osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensidell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatorela dott.ssa Augusta Iannini;

PREMESSO

IlMinistero della salute ha richiesto il parere del Garante in ordine a unoschema di decreto del Presidente della Repubblica volto a integrare l'articolo49 del d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, recante il regolamento di attuazione deltesto unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione enorme sulla condizione dello straniero (decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286).

Ilpredetto testo unico si applica ai cittadini di Stati non appartenentiall'Unione europea e agli apolidi (indicati come stranieri), nonché  apersone di cittadinanza diversa da quella italiana ovvero ad apolidi quandoaltre disposizioni di legge si riferiscono alle predette categorie (articolo 1del testo unico).

L'articolo49 del regolamento di attuazione prevede il riconoscimento dei titoliabilitanti all'esercizio delle professioni conseguiti in un Paese extra-UE; inparticolare, i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti (e non) in Italiache intendono iscriversi agli ordini, collegi ed elenchi speciali istituitipresso le amministrazioni competenti possono domandare il riconoscimento del"titolo extracomunitario" abilitante all'esercizio della professionein Italia (commi 1 e 1-bis).

RILEVATO

Loschema di decreto in esame prevede l'inserimento di quattro commi successivi alcomma 2 dell'articolo 49 del d.P.R. n. 394/1999.

Inparticolare, si stabilisce che i cittadini extracomunitari in possesso del"titolo extracomunitario" di medico, iscritti a corsi di formazione oaggiornamento sulla base di accordi tra lo Stato italiano e il Paese d'origine,possono essere temporaneamente autorizzati allo svolgimento dell'attivitàprofessionale in Italia con decreto del Ministero della salute (comma 2-bis).

Premessoche la ratio della disposizione in questione è diretta a non limitare lacapacità attrattiva dell'Italia per professionisti di altri Paesi, sonotuttavia predisposte alcune garanzie a tutela del diritto alla salute deipazienti.

Aifini dell'autorizzazione all'esercizio della professione in Italia, infatti,sono necessari specifici requisiti di professionalità: l'autorizzazione non puòavere durata superiore a due anni; è vietato l'esercizio dell'attività medicaal di fuori delle attività dei corsi di formazione o aggiornamento e al difuori della struttura sede del corso. A quest'ultimo proposito, i corsi si svolgono esclusivamente presso "Università, Istituti di ricovero e curaa carattere scientifico e Aziende ospedaliere" (comma 2-ter). Inoltre, leattività mediche devono essere svolte "esclusivamente sotto la costantesupervisione di un tutor, regolarmente abilitato all'esercizio dellaprofessione di medico, nonché dipendente della struttura sede di svolgimentodel corso".

Infine,è affidata al competente Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatriterritorialmente competente la tenuta di un elenco nominativo dei medici extracomunitaritemporaneamente autorizzati; a tal fine, la struttura sede del corso devetrasmettere all'Ordine l'elenco nominativo dei medici extracomunitaritemporaneamente autorizzati (comma 2-quater).

RITENUTO

Risultad'interesse sotto il profilo della protezione dei dati personali ladisposizione in base alla quale la struttura sede del corso deve trasmettereall'Ordine competente dei medici chirurghi e degli odontoiatri l'elenconominativo dei medici extracomunitari temporaneamente autorizzati, al fine dell'iscrizionein apposito elenco (comma 2-quater).

Sitratta di un flusso di informazioni che rappresenta una"comunicazione" di dati personali alla stregua del Codice in materiadi protezione dei dati personali (art. 4, comma 1, lett. l), del d. lg. 30 giugno2003, n. 196), come tale consentita quando è effettuata in adempimento di unanorma di legge o di regolamento (cfr. artt. 19, comma 2, e 24, comma 1, lett.a), del Codice).

Loschema di regolamento non presenta, dunque, criticità sotto il profilo della protezionedei dati personali e, pertanto, il Garante non ha osservazioni da formulare.

IL GARANTE

esprimeparere favorevole sullo schema di decreto del Presidente della Repubblicarecante integrazione all'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica31 agosto 1999, n. 394 (regolamento di attuazione del testo unico delledisposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione  e norme sullacondizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286).

Roma, 17 gennaio 2013

Il presidente
Soro

Il relatore
Iannini

Il segretario generale
Busia