Garante per la protezione     dei dati personali Parere del Garante in ordine a unoschema di decreto interministeriale concernente la costituzione, pressol'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), della banca dati delleprestazioni sociali agevolate PROVVEDIMENTO DEL 17 GENNAIO 2013 Registro dei provvedimenti n. 14 del 17 gennaio2013 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Nella riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro,presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vice presidente, della prof.ssaLicia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e deldott. Giuseppe Busia, segretario generale; Vista la richiesta di parere del Ministero del lavoro e dellepolitiche sociali; Visto l'articolo 154, commi 4 e 5, del Codice in materia di protezionedei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196); Vista la documentazione in atti; Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretariogenerale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; Relatore la prof.ssa Licia Califano; PREMESSO Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha chiesto ilparere del Garante in ordine a uno schema di decreto interministerialeconcernente la costituzione, presso l'Istituto nazionale della previdenzasociale (INPS), della banca dati delle prestazioni sociali agevolate. Il decreto è adottato ai sensi dell'articolo 5, comma 1, deldecreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011,n. 214, ed è volto a definire le modalità con cui viene rafforzato il sistemadei controlli dell'ISEE, anche attraverso la condivisione dei pertinentiarchivi cui accedono la pubblica amministrazione e gli enti pubblici el'istituzione, appunto, della predetta banca dati. Il decreto mira altresì aindividuare le modalità dell'invio telematico all'INPS, da parte degli entierogatori, delle informazioni sui beneficiari delle prestazioni e sulleprestazioni concesse. La materia è strettamente connessa alla riforma della disciplinadell'ISEE (indicatore della situazione economica equivalente), in rapporto allaquale il Garante ha recentemente reso parere sullo schema di dPCM recante ilregolamento per la revisione delle modalità di determinazione e i campi diapplicazione dell'ISEE, adottato ai sensi del medesimo articolo 5 deldecreto-legge n. 201 del 2011 (parere del 22 novembre 2012). L'ISEE è, infatti,lo strumento di valutazione della situazione economica dei richiedenti"prestazioni sociali agevolate"; la determinazione e l'applicazionedell'indicatore costituisce livello essenziale delle prestazioni in baseall'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione (art. 2, comma1, dello schema). RILEVATO La banca dati in esame, istituita presso l'INPS, è alimentatadalle informazioni sulle prestazioni sociali agevolate condizionate all'ISEE esui relativi beneficiari che devono essere comunicate all'INPS anche ai sensidell'articolo 38 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito conmodificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Le informazioni che costituiscono la banca dati sono, inparticolare, le seguenti: i dati identificativi dell'ente erogatore e delbeneficiario, la tipologia delle prestazioni sociali agevolate, nonché leinformazioni relative alle caratteristiche e al valore economico delleprestazioni sociali agevolate (art. 2, comma 2, e Tabella 2). L'elenco delleprestazioni sociali agevolate ammesse al sistema è riportato nella Tabella 1.La banca dati è alimentata dagli enti locali e da ogni altro ente erogatore diprestazioni sociali agevolate, per quanto di rispettiva competenza, ancheavvalendosi del sistema pubblico di connettività attraverso servizi dicooperazione applicativa (art. 2, commi 2 e 4). Le modalità attuative e le specifiche tecniche perl'acquisizione, la trasmissione e lo scambio delle informazioni e dei dati checostituiscono la banca dati dovranno essere definite dall'INPS con decretodirettoriale, sentito il Garante, nel rispetto delle disposizioni del Codice(art. 2, comma 6). Alle informazioni della banca dati possono accedere, perfinalità di controllo, l'INPS, l'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanzae a tale fine i medesimi enti possono accedere anche alle informazioni sullecondizioni economiche del nucleo familiare contenute nel Sistema informativo dell'ISEE,gestito anch'esso dall'INPS. L'INPS utilizza le informazioni della banca dati mediante lacostituzione - sulla base di indici di priorità basati, tra l'altro, sul valoreeconomico e la tipologia della prestazione individuati con provvedimento delMinistero del lavoro di concerto con il Ministero dell'economia e dellefinanze- di liste selettive di beneficiari da inviare alla Guardia di Finanzaper controlli di natura sostanziale (art. 4, comma 2). Per le attività di programmazione, monitoraggio e valutazione inmateria di politiche sociali, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del decretolegge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile2012, n. 35, l'INPS rende disponibili per l'alimentazione del SISS (Sistemainformativo dei servizi sociali), le informazioni contenute nella banca datiintegrate con il valore sintetico dell'ISEE, dell'ISR ("indicatore dellasituazione reddituale") e dell'ISP ("indicatore della situazionepatrimoniale"), nonché con le informazioni sul numero e sulle classi dietà dei componenti del nucleo familiare, in forma individuale ma prive di ogniriferimento che ne permetta il collegamento con gli interessati e comunquesecondo modalità che rendono questi ultimi non identificabili, ai seguenti soggetti: Per i medesimi fini di programmazione, monitoraggio evalutazione, al Ministero del lavoro e alle Regioni e Province autonome èaltresì fornito un campione, contenente, oltre alle informazioni di cui alcomma 4, le informazioni analitiche contenute nella DSU, in forma individualema anonima, rappresentativo della popolazione inclusa nelle DSU del proprioambito territoriale, prive di ogni riferimento che ne permetta il collegamentocon gli interessati e comunque secondo modalità che rendono questi ultimi nonidentificabili sulla base di apposita valutazione del rischio diidentificazione (art. 4, comma 5). L'INPS fornisce, inoltre, al Dipartimento della Ragioneriagenerale dello Stato del Ministero dell'economia rappresentazioni in formaaggregata dei dati ai fini del monitoraggio della spesa sociale nonché perelaborazioni a fini statistici, di ricerca e di studio (art. 4, comma 6). Infine, l'Inps rende accessibili ai Comuni, limitatamente alleprestazioni erogate dai medesimi enti, le informazioni, corredate di codicefiscale, contenute nella banca dati al fine di migliorare e rendere piùefficiente ed efficace la gestione delle risorse (art. 4, comma 7). Lo schema di decreto disciplina anche le eventuali integrazionidel sistema informativo ISEE. In particolare si prevede che nel caso in cui sia statoaccertato in via definitiva un maggior reddito, sulla base dello scambio diinformazioni tra l'Agenzia delle entrate e l'INPS ovvero sia stata rilevata unadiscordanza tra il reddito dichiarato ai fini fiscali o altre componentidell'ISEE, anche di natura patrimoniale, note all'anagrafe tributaria, e quantoindicato nella DSU (dichiarazione sostitutiva unica), le informazioni contenutenel Sistema informativo ISEE sono arricchite dell'informazione sull'eventualemaggior reddito accertato in via definitiva, ovvero delle informazioni sulleeventuali discordanze tra componenti dell'ISEE note all'anagrafe tributaria equanto indicato nella DSU, nonché del nuovo valore ISEE calcolato sulla basedel maggior reddito rilevato come esito della verifica, specificando se sitratti di maggior reddito accertato in via definitiva ovvero di discordanze conquanto presente negli archivi dell'anagrafe tributaria (art. 3). In tali casi, il valore dell'ISEE ricalcolato è comunicatodall'INPS all'ente erogatore al fine di verificare l'eventualità che in base alnuovo ISEE il beneficiario non avrebbe potuto fruire o avrebbe fruito in misurainferiore delle prestazioni sociali agevolate. In caso di esito positivo dellaverifica, l'INPS rende disponibili all'ente le informazioni relative allemotivazioni alla base del nuovo calcolo dell'ISEE ai fini dell'immediatairrogazione della sanzione, di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-leggen. 78/2010, in caso di maggior reddito accertato in via definitiva, ovvero aifini della richiesta al soggetto interessato dei chiarimenti in ordine aimotivi della rilevata discordanza (art. 4, comma 3). L'INPS garantisce la gestione tecnica ed informatica della bancadati, ed è, a tale fine, titolare del trattamento dei dati. L'ente erogatore ètitolare del trattamento dei dati relativi agli utenti delle prestazioni daesso erogate, trasmessi all'INPS ai fini della costituzione della banca dati. Gli enti locali, anche in forma associata, e, nei casi previstidalla legge, per il tramite delle Regioni e Province Autonome, gli altri entierogatori e l'INPS eseguono la raccolta, l'elaborazione e lo scambio dei dati edelle informazioni della banca dati, nel rispetto del principio di pertinenza enon eccedenza di cui all'articolo 11 del Codice in materia di protezione deidati personali (d.lg. 30 giugno 2003 n. 196, di seguito "Codice"),attivando le procedure di integrazione delle informazioni provenienti dadiverse fonti amministrative. La delicatezza dei dati raccolti e trattati nell'ambito dellabanca dati e la complessità dei flussi informativi previsti dal decretoimpongono l'adozione di idonee misure di sicurezza. Esse saranno specificamenteindividuate dall'INPS con un disciplinare tecnico, da approvare mediantedecreto direttoriale, sentito il Garante, al fine di ridurre al minimo i rischidi distruzione o perdita anche accidentali dei dati stessi, di accesso nonautorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità dellaraccolta. In particolare, dovranno essere specificate regole tecniche eprocedure di sicurezza relative al software e ai servizi telematici idonee agarantire la riservatezza dei dati trattati nella banca dati. Oltre ai predetti decreti direttoriali dell'INPS relativi allemodalità tecniche di trasmissione per la costituzione della banca dati e allemisure di sicurezza, l'odierno schema di decreto prevede l'adozione di atti eprovvedimenti di attuazione e in particolare: Al riguardo, l'Autorità resta in attesa di ricevere lo schema didecreto di competenza del Ministero (ed, eventualmente, anche il provvedimentosugli indici di priorità di cui all'articolo 4, comma 2) e in sede diespressione del parere potrà valutare la conformità alla normativa in materiadi protezione dei dati personali della disciplina che sarà stabilita. Ciò,ovviamente, anche con riferimento ai decreti direttoriali da adottarsi a curadell'INPS. RITENUTO La versione dello schema di decreto in esame tiene conto degliapprofondimenti e delle indicazioni suggeriti dall'Ufficio del Garante aicompetenti uffici del Ministero del lavoro nel corso di riunioni e contattiinformali, volti a perfezionare il testo e a rendere conformi alla disciplinain materia di protezione dei dati personali i trattamenti previsti dallo schemadi provvedimento. Le osservazioni dell'Ufficio hanno riguardato, in particolare: Le osservazioni sono state integralmente recepitedall'Amministrazione interessata e lo schema di decreto non presenta criticitàsotto il profilo della protezione dei dati personali. Il parere è reso sul presupposto che l'eventuale trattamento didati sensibili e giudiziari in attuazione dello schema in esame potrà avvenirelegittimamente solo laddove l'individuazione dei tipi di dati sensibili ogiudiziari, nonché delle operazioni eseguibili, sia effettuata con un atto dinatura regolamentare ai sensi dell'art. 20, comma 2, del Codice, suscettibiledi produrre effetti giuridici per gli interessati. Il Garante non ha, pertanto, osservazioni da formulare. esprime parere favorevole sullo schema di decretointerministeriale concernente la costituzione, presso l'Istituto nazionale dellaprevidenza sociale (INPS), della banca dati delle prestazioni socialiagevolate, adottato ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 6dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Roma, 17 gennaio 2013
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