Garante per la protezione
    dei dati personali


Parere del Garante in ordine allemodifiche e integrazioni apportate alla scheda n. 4 del regolamento per itrattamenti di dati sensibili e giudiziari emanato il 17 luglio 2007

PROVVEDIMENTO DEL 17 GENNAIO 2013

Registro dei provvedimenti
n. 13 del 17 gennaio 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATIPERSONALI

Nellariunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, delladott.ssa Augusta Iannini, vice presidente, della prof.ssa Licia Califano edella dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia,segretario generale;

Vistala richiesta di parere dell'Istituto superiore di sanità del 17 dicembre 2012sulle modifiche e integrazioni al proprio Regolamento per il trattamento deidati personali sensibili e giudiziari;

Vistoil Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003,n. 196);

Vistala documentazione in atti;

Vistele osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensidell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatorela dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

PREMESSO

L'Istitutosuperiore di sanità (di seguito Iss) ha chiesto il parere del Garante in ordinealle modifiche e integrazioni apportate alla scheda n. 4 del regolamento per itrattamenti di dati sensibili e giudiziari emanato dal medesimo Istituto il 17luglio 2007, sul quale l'Autorità aveva già espresso parere favorevole in data28 febbraio 2007.

Lapredetta scheda del regolamento, che individua i tipi di dati sensibili e dioperazioni eseguibili nello svolgimento delle attività di ricerca statistica escientifica effettuate dall'Iss ai sensi dell'art. 98, comma 1, lett. b) e c),del Codice, è stata modificata e integrata per rispondere alle esigenze ditrasparenza, razionalizzazione e semplificazione in materia di programmazionedella ricerca svolta dall'Iss.

Inparticolare, è stato previsto che, per ciascun progetto di ricerca, l'Iss debbaindividuare nel proprio Piano Triennale o in altro documento programmatico(entrambi da adottarsi previo parere conforme del Garante e da rendere pubbliciin un'apposita sezione del sito istituzionale dell'Iss) i tipi di datisensibili trattati, le operazioni effettuate e le relative modalità ditrattamento. A tal fine, dovrà essere utilizzato l'apposito modulo, menzionatonella predetta scheda e allegato al regolamento, nel quale saranno descrittitutti i trattamenti effettuati dall'Istituto per scopi statistici e di ricercae scientifica in campo medico, biomedico ed epidemiologico. Lo stesso modulo,in attuazione dell'art. 110, comma 1, primo periodo del Codice, sarà inoltreutilizzato per la comunicazione al Garante dei trattamenti di dati sulla saluteeffettuati, in assenza del consenso degli interessati, per svolgere attività diricerca scientifica corrente e finalizzata che rientrano nel programma diricerca biomedica o sanitaria di cui all'art. 12-bis del d.lg 30 dicembre 1992,n. 502 (v. art. 39, comma 1, lett. b) del Codice).

Ilparere è reso su una versione aggiornata della scheda e del relativo del moduloche tengono conto delle osservazioni formulate, in via collaborativa,dall'Ufficio del Garante, all'esito di riunioni e contatti informali.

Taliindicazioni, che sono state correttamente recepite dall'Istituto, hannoriguardato, in particolare:

1) legaranzie da assicurare nei trattamenti effettuati per scopi statistici e diricerca scientifica nell'ambito del Sistema statistico nazionale (di seguitoSistan), nonché nei trattamenti effettuati al di fuori del Sistan per attivitàdi ricerca scientifica corrente e finalizzata ai sensi dell'art. 12-bis del d.lg. n. 502/92, nonché;

2) l'individuazionedell'ambito di comunicazione dei dati sensibili oggetto di trattamento e laprevisione di opportune cautele a tutela della riservatezza degli interessati;

3) glielementi descrittivi del trattamento da indicare nel modulo allegato alregolamento.

Conriferimento all'ambito di comunicazione di dati sensibili nell'ambito delSistan, si ricorda che la comunicazione di tali dati tra soggetti del Sistan,ancorché trattati nell'ambito dei progetti inseriti nel Programma statisticonazionale, è ammessa nei limiti dell'art. 8 del codice di deontologia e dibuona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e diricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistan (allegato A.3. al Codice).Al riguardo, resta fermo in ogni caso che, per i trattamenti non compresi nelProgramma statistico nazionale, la comunicazione di dati sensibili tra soggettidel Sistan potrà avere luogo qualora i tipi di dati oggetto di richiesta e leoperazioni di trattamento che con essi si intendono eseguire siano specificatida espressa disposizione legislativa o, in mancanza di tale disposizione, sianostati identificati e resi pubblici dall'ente o amministrazione richiedente conatto di natura regolamentare adottato in conformità al parere espresso dalGarante per la protezione dei dati personali, in attuazione dell'art. 20 delCodice.

TUTTO CIO' PREMESSO IL GARANTE:

aisensi degli articoli 20, comma 2, e 154, comma 1, lett. g) del Codice, esprimeparere favorevole sulle modifiche e integrazioni alla scheda n. 4 delregolamento dell'Istituto superiore di sanità per il trattamento dei datisensibili e giudiziari riguardante i trattamenti di dati sensibili effettuatidal medesimo Istituto nell'ambito del Sistan (art. 98, comma 1, lett. b) delCodice), nonché per scopi scientifici (art. 98, comma 1, lett. c), del Codice).

Roma, 17 gennaio 2013

Il presidente
Soro

Il relatore
Bianchi Clerici

Il segretario generale
Busia