Garante per la protezione     dei dati personali NELLA riunione odierna, CONSIDERATO che, a seguitodello scioglimento anticipato delle Camere, disposto con decreto del Presidentedella Repubblica 22 dicembre 2012, n. 225, pubblicato nella Gazzetta Ufficialedella Repubblica italiana del 24 dicembre 2012, n.299, sono stati convocati, con decreto del Presidente della Repubblica in data22 dicembre 2012, n. 226, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della RepubblicaItaliana del 24 dicembre 2012, n. 299, i comizi elettorali per il rinnovo dellaCamera dei deputati e del Senato della Repubblica nei giorni del 24 e 25febbraio 2013; CONSIDERATO che ilMinistero dell'interno-Dipartimento per gli affari interni e territoriali connota del 24 dicembre 2012 ha invitato i Prefetti diMilano e di Campobasso nell'esercizio delle funzioni di Rappresentante delloStato nelle rispettive regioni, ai sensi dell'art. 10, comma 2, CONSIDERATO che ilPresidente della Regione Lazio, con decreto n. T00420/2012 del 22 dicembre2012, rinnovando il precedente decreto che fissava la data delle elezioni per igiorni del 10 e 11 febbraio 2013, ha convocato i comizi per le elezioni delPresidente della Regione e del Consiglio regionale del Lazio per i giorni del24 e 25 febbraio 2013; CONSIDERATO che partiti,movimenti politici, sostenitori e singoli candidati intraprendono numeroseiniziative di selezione di candidati alle elezioni, di comunicazione e dipropaganda elettorale, e che ciò comporta l'impiego di dati personali per l' CONSIDERATO che, se i datisono raccolti presso l'interessato, quest'ultimo deve essere previamenteinformato in ordine alle finalità, alle modalità e alle altre caratteristichedel trattamento, salvo che per gli elementi già noti alla persona che forniscei dati (art. 13, commi 1 e 2, del Codice); VISTO che, se i dati nonsono invece raccolti presso l'interessato, la predetta informativa è resaall'interessato all'atto della registrazione dei dati o, quando è prevista laloro comunicazione, non oltre la prima comunicazione(art. 13, comma 4, del Codice); CONSIDERATO che il Garante,qualora i dati non sono raccolti presso l'interessato,ha il compito di dichiarare se l'adempimento all'obbligo di renderel'informativa, da parte di un determinato titolare del trattamento, comporta omeno un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al dirittotutelato, e di prescrivere in tal caso eventuali misure appropriate (art. 13,comma 5, lett. c), del Codice); VISTO il provvedimentogenerale di questa Autorità del 7 settembre 2005(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 2005, n. 212 e in www.garanteprivacy.it,doc. web n. RITENUTO, altresì, che leprescrizioni del menzionato provvedimento devono intendersi qui integralmenterichiamate, a esclusione della lett. B) del punto 4,relativo al trattamento dei dati personali degli intestatari di utenzepubblicate negli elenchi telefonici per finalità di invio di materialepubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato odi comunicazione commerciale; il trattamento di tali dati, infatti, è oraammesso senza il preventivo consenso degli interessati, salvo che gli stessinon abbiano esercitato il diritto di opposizione mediante l'iscrizione nel"Registro pubblico delle opposizioni" disciplinato dal d.P.R. del 7settembre 2010, n. 178, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 2 novembre 2010,n. 256 (art. 130, commi 3-bis e ss., del Codice); CONSIDERATO che, a seguitodelle predette modifiche all'art. 130 del Codice e all'istituzione del Registropubblico delle opposizioni, è stata introdotta per gli intestatari di utenzepubblicate negli elenchi telefonici una deroga al principio generaledell'obbligo di acquisirne preventivamente il consenso libero, specifico einformato, che opera solo per i trattamenti dei dati effettuati mediantetelefonate con operatore fisico per finalità di inviodi materiale pubblicitario, di vendita diretta o per il compimento di ricerchedi mercato o di comunicazione commerciale; CONSIDERATO che tale deroganon trova applicazione in relazione ai trattamenti didati personali degli intestatari di utenze pubblicate negli elenchi telefonicieffettuati per l'inoltro di messaggi elettorali e politici in relazione alleconsultazioni elettorali, per i quali resta pertanto ferma la necessità diacquisire preventivamente il consenso informato degli interessati ai sensidegli artt. 13 e 23 del Codice; CONSIDERATO, altresì, cheil consenso dell'interessato deve essere preventivamente acquisito anche quandoil trattamento dei dati personali per finalità di comunicazione e di propagandaelettorale venga realizzato mediante l'uso di sistemiautomatizzati di chiamata senza l'intervento di un operatore nonché mediantedispositivi quali, ad esempio, posta elettronica, telefax, messaggi del tipoMms o Sms, come previsto dall'art. 130, commi 1 e 2,del Codice; CONSIDERATO che il quadrodi garanzie e di adempimenti richiamati con il citato provvedimento del 7settembre 2005 opera anche in relazione alle prossimeconsultazioni elettorali; CONSIDERATA la necessità diesonerare, in via temporanea, dall'obbligo di informativadi cui all'art. 13 del Codice partiti, movimentipolitici, sostenitori e singoli candidati, che trattano dati personali peresclusiva finalità di selezione di candidati alle elezioni, di propagandaelettorale e di connessa comunicazione politica, nel circoscritto ambitotemporale concernente le prossime consultazioni elettorali; RITENUTO che, applicando iprincìpi affermati nel citato provvedimento del 7 settembre 2005 a propositodell'obbligo di informativa, deve ritenersiproporzionato rispetto ai diritti degli interessati esonerare i soggetti, cheutilizzano i dati per esclusivi fini di selezione di candidati alle elezioni,di propaganda elettorale e di connessa comunicazione politica, dall'obbligo direndere l'informativa, sino alla data del 30 aprile 2013, solo nelle ipotesi incui: I) i dati siano raccolti direttamente da pubbliciregistri, elenchi, atti o altri documenti conoscibili da chiunque senza II) il materiale propagandistico che RITENUTO che, decorsa ladata del 30 aprile 2013, partiti, movimenti politici, sostenitori e singolicandidati possano continuare a trattare (anche mediante mera conservazione) idati personali raccolti lecitamente secondo le modalitàindicate nel predetto provvedimento del 7 settembre 2005, per esclusive finalitàdi selezione di candidati alle elezioni, di propaganda elettorale e di connessacomunicazione politica, solo se informeranno gli interessati entro il 30 giugno2013, nei modi previsti dall'art. 13 del Codice; RITENUTO che, nel caso incui partiti, movimenti politici, sostenitori e singoli candidati non informinogli interessati entro il predetto termine del 30 giugno 2013 nei modi previstidall'art. 13 del Codice, i dati dovranno essere cancellati o distrutti; RILEVATO che l'interessatopuò esercitare i diritti di cui all'art. 7 del Codice, con riferimento ai qualiil titolare del trattamento è tenuto a fornire un idoneo riscontro; VISTA la documentazione inatti; VISTE le osservazioniformulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 delregolamento del Garante n. 1/2000; RELATORE il dott. AntonelloSoro; 1. ai sensi dell'art. 154,comma 1, lett. c), del Codice, prescrive ai titolaridi trattamento interessati che intendano utilizzare lecitamente dati personalia fini di comunicazione politica e di propaganda elettorale, al fine di rendereil trattamento conforme alle disposizioni vigenti, di adottare le misurenecessarie e opportune individuate nel provvedimento generale di questa Autoritàdel 7 settembre 2005, (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 2005, n. 212), lecui prescrizioni si intendono integralmente richiamate nel presenteprovvedimento, a esclusione della lett. B) del punto 4 (Elenchi telefonici), inconseguenza delle modifiche all'art. 130 del Codice e dell'istituzione del"registro pubblico delle opposizioni"; 2. ai sensi dell'art. 13,comma 5, del Codice dispone che partiti, movimentipolitici, sostenitori e singoli candidati: a) possono prescindere dall'obbligo di informare gliinteressati in ordine al trattamento dei datipersonali che li riguardano, sino al 30 aprile 2013, solo se: I) i dati siano raccolti direttamente da pubbliciregistri, elenchi, atti o altri documenti conoscibili da chiunque senza II) il materiale propagandistico che b) possono continuare, decorsa la data del 30 aprile2013, a trattare (anche mediante mera conservazione) i dati personali raccoltilecitamente secondo le modalità indicate nel predettoprovvedimento del 7 settembre 2005, per esclusive finalità di selezione dicandidati alle elezioni, di propaganda elettorale e di connessa comunicazionepolitica, solo se informeranno gli interessati entro il 30 giugno 2013, neimodi previsti dall'art. 13 del Codice; c) qualora non informino gli interessati entro ilpredetto termine del 30 giugno 2013 nei modi previsti dall'art. 13 del Codice,devono cancellare o distruggere i dati; 3. disponela trasmissione di copia del presente provvedimento al Ministero dellaGiustizia – Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la suapubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 10 gennaio 2013
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