| Garante per la protezione     dei dati personali Parere del Garante sulla deliberazionedell'Avcp attuativa dell'art. 6-bis del Codice dei contratti pubblici relativia lavori, servizi e forniture (d.lg. 12 aprile 2006, n. 163 PROVVEDIMENTO DEL 19 DICEMBRE 2012 Registro dei provvedimenti n. 420 del 19 dicembre 2012 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATIPERSONALI Nellariunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, delladott.ssa Augusta Iannini, vice presidente, della prof.ssa Licia Califano edella dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia,segretario generale; Vistala richiesta di parere dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblicidel 13 dicembre 2012; Vistoil Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003,n. 196); Vistal'Autorizzazione generale n. 7/2011 del Garante al trattamento dei dati acarattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e disoggetti pubblici del 24 giugno 2011 (Gazzetta Ufficiale n. 162 del 14luglio 2011), rinnovata dal Garante il 13 dicembre 2012 fino al 31 dicembre2013; Vistala documentazione in atti; Vistele osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensidell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; Relatoreil dott. Antonello Soro; PREMESSO L'Autoritàper la vigilanza sui contratti pubblici (di seguito Avcp) ha richiesto ilparere del Garante in ordine ad una deliberazione attuativa dell'art. 6-bis deld.lg. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,servizi e forniture), in base al quale, dal 1° gennaio 2013, le stazioniappaltanti e gli enti aggiudicatori devono verificare il possesso dei requisitidi carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per lapartecipazione alle procedure disciplinate dal citato Codice dei contrattipubblici esclusivamente tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici(BDNCP), istituita presso l'AVCP medesima. Ladeliberazione in esame: RILEVATO Ilsistema AVCPASS consente alle stazioni appaltanti/enti aggiudicatori,attraverso un'interfaccia web e le cooperazioni applicative con gli enticertificanti, l'acquisizione della documentazione comprovante il possesso deirequisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziarioper l'affidamento dei contratti pubblici. Gli operatori economici, invece,tramite l'apposita area dedicata possono inserire a sistema i documentinecessari e li possono utilizzare per ciascuna delle procedure di affidamento. Alfine di utilizzare il sistema AVCPASS, la stazione appaltante/enteaggiudicatore, dopo la Ladeliberazione individua le modalità di comunicazione che devono adottare isoggetti abilitati dalla stazione appaltante/ente aggiudicatore (responsabiledel procedimento, presidente di commissione e commissari di gara) e l'operatoreeconomico (amministratore/legale rappresentante), i quali, in relazione allasingola gara, interagiscono attraverso il sistema AVCPASS. Viene, inparticolare, prescritto che ciascuno dei soggetti sopraindicati si doti di unacasella di posta elettronica certificata (PEC) e che i documenti inseriti daglioperatori economici siano firmati digitalmente. L'accessoal sistema AVCPASS viene consentito esclusivamente al responsabile delprocedimento ed al soggetto abilitati dalle stazioni appaltanti/entiaggiudicatori alla verifica dei requisiti, a partire dalla scadenza del termineper la presentazione delle offerte, così come dichiarato sul sistema SIMOG. Alfine di garantire che le richieste di verifica dei requisiti interessinounicamente i partecipanti alla specifica procedura, il sistema prevede che,prima di poter accedere alla comprova dei requisiti, il soggetto abilitato allaverifica dei requisiti integri o confermi, utilizzando l'apposita funzionalitàdi AVCPASS, l'elenco degli operatori economici partecipanti alla procedura di affidamento.Una volta effettuata tramite AVCPASS la richiesta dei documenti a comprova deirequisiti per gli operatori economici interessati, l'Avcp avvia presso gli enticertificanti le richieste dei documenti e li mette a disposizionetempestivamente, non appena ricevuti dagli enti certificanti. Entroil termine di 60 giorni dalla data dell'aggiudicazione definitiva di ciascunaprocedura di affidamento gestita tramite AVCPASS, il responsabile delprocedimento deve trasferire definitivamente sui propri sistemi, mediantel'apposita funzionalità, i fascicoli di gara e i documenti in essi contenuti.Trascorsi 4 giorni dalla scadenza del termine per l'acquisizione dei documenti,ove il responsabile del procedimento non abbia adempiuto a quanto previsto dalcomma 9, l'Avcp procede ad inviare la documentazione via PEC alla stazioneappaltante/ente aggiudicatore. Tale invio costituisce consegna ufficiale delladocumentazione di gara. Ladeliberazione individua, la documentazione e i dati a comprova dei requisiti dicarattere generale che, in sede di prima applicazione, vengono acquisiti pressola BDNCP e resi disponibili attraverso il sistema: Nelladeliberazione vengono individuate altresì le informazioni necessarie a fornireevidenza del possesso dei requisiti tecnico-organizzativi edeconomico-finanziari che sono acquisiti presso la BDNCP e resi disponibiliattraverso il Sistema AVCPASS. In tal caso, il sistema informatico vienealimentato attraverso tre distinti canali: 1)i documenti e i dati forniti dagli enti certificanti: 2)i documenti resi disponibili direttamente dalla stessa Avcp: 3)i documenti inseriti nel sistema dagli operatori economici a comprova delpossesso dei requisiti di carattere tecnico-organizzativo edeconomico-finanziario, non inclusi in quanto indicato nei precedenti punti 1 e2, conformemente a quanto segnalato dal responsabile del procedimento in ordinealle specificità di gara. Ladeliberazione in esame prevede, inoltre, che l'individuazione dei dati e delladocumentazione sopra descritta, può essere oggetto di modifica mediante nuovadeliberazione, sottoposta, per i profili di competenza, al parere del Garante. Secondoil citato art. 6-bis, comma 4, del Codice dei contratti pubblici, i singolienti certificanti che detengono i dati e la documentazione sono tenuti ametterli a disposizione dell'Avcp entro i termini e le modalità definititramite apposite convenzioni. Perle modalità di scambio dei dati con gli enti certificanti, la deliberazionestabilisce che vengano adottate le regole tecniche e di sicurezza dellostandard SPCoop ed in conformità a quanto stabilito nelle Linee guida per lafruibilità di dati delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 58, comma2, del d.lg. 7 marzo 2005, n. 821 -Codice dell'amministrazione digitale- osoluzioni tecnologiche alternative che garantiscono comunque livelli di sicurezzanon inferiori a detto standard. Conriferimento alle modalità di fornitura dei dati da parte degli enticertificanti, la deliberazione reca in allegato una tabella descrittiva deldettaglio dei flussi di dati, riportante per ciascuno di essi, in particolare,le tipologie di dati comunicati all'Avcp, i riferimenti normativi, l'oggettodella verifica, il contenuto, la rete utilizzata, il tracciato dati e il metododi autenticazione. Ladeliberazione prevede, inoltre, che i dati e i documenti vengano acquisitidall'Avcp per conto delle stazioni appaltanti/enti aggiudicatori per il soloespletamento delle verifiche in sede di gara. Neladeliberazione sono state individuate le principali misure di sicurezza poste inessere dall'Avcp al fine di rispettare gli obblighi di sicurezza previsti dalCodice in materia di protezione dei dati personali. Inparticolare, viene previsto che: CONSIDERATO Ilparere è reso su di una versione aggiornata della deliberazione che tiene contodegli approfondimenti e delle indicazioni rese dall'Ufficio del Garante ai competentiuffici dell'Avcp nel corso di alcune riunioni, volte a rendere sotto ogniprofilo effettivo il diritto alla protezione dei dati personali degliinteressati, nell'ambito dei trattamenti ivi disciplinati. Leindicazioni dell'Ufficio hanno riguardato, in particolare: Conspecifico riferimento ai dati giudiziari trattati nell'ambito della BDNCP e delsistema AVCPASS, si rileva che il trattamento di tali dati risulta autorizzatoai sensi dell'Autorizzazionegenerale n. 7/2011 del Garante al trattamento dei dati acarattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e disoggetti pubblici del 24 giugno 2011 (Gazzetta Ufficiale n. 162 del 14luglio 2011), rinnovata con Sievidenzia, infine, che la delibera in esame riguarda anche il trattamento diinformazioni riferite a persone giuridiche, enti o associazioni, benché l'art.40, comma 2, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazionidalla l. 22 dicembre 2011, n. 214, abbia riformulato le definizioni di"dato personale" e di "interessato" di cui all'art. 4,comma 1, lett. b) e i) del Codice, sottraendo dall'ambito di applicazione delladisciplina in materia di protezione dei dati personali le persone giuridiche,gli enti e le associazioni. In tale quadro, si precisa pertanto che il presenteparere è reso esclusivamente con riferimento al trattamento di dati personaliriferiti a persone fisiche ai sensi del novellato art. 4, comma 1, lett. b) delCodice. RITENUTO Inrelazione alla conservazione dei dati relativi agli accessi e alle operazionicompiute nel sistema, si ritiene che nella deliberazione debbano essereesplicitati i tempi di conservazione; ciò, avuto riguardo alla circostanza chei dati personali oggetto di trattamento possono essere conservati in una formache consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo nonsuperiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti osuccessivamente trattati (art. 11, comma 1, lett. e) del Codice). esprimeparere favorevole sulla deliberazione dell'Autorità per la vigilanza suicontratti pubblici attuativa dell'art. 6-bis del d.lg. 12 aprile 2006, n. 163, acondizione che venga esplicitato il tempo di conservazione dei dati relativiagli accessi e alle operazioni compiute nel sistema. Roma, 19 dicembre 2012
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