| Garante per la protezione     dei dati personali Parere del Garante su uno schema didecreto recante norme in materia di sperimentazione finalizzata alla proroga delprogramma "carta acquisti" PROVVEDIMENTO DEL 6 DICEMBRE 2012 Registro dei provvedimenti n. 395 del 6 dicembre 2012 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATIPERSONALI Nellariunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, delladott.ssa Augusta Iannini, vice presidente, della prof.ssa Licia Califano edella dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia,segretario generale; Vistala richiesta di parere del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; Vistigli articoli 20 e 154, commi 4 e 5, del Codice in materia di protezione deidati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196); Vistala documentazione in atti; Vistele osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensidell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; Relatorela dott.ssa Augusta Iannini; PREMESSO IlMinistero del lavoro e delle politiche sociali ha richiesto il parere delGarante in ordine a uno schema di decreto recante norme in materia disperimentazione finalizzata alla proroga del programma "cartaacquisti", istituito dall'articolo 81, comma 32, del decreto-legge 25giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,n. 133. Ildecreto in esame è adottato ai sensi dell'articolo 60 del decreto-legge 9febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012,n. 35, il quale stabilisce l'avvio di una sperimentazione nei comuni con più di250.000 abitanti, al fine di favorire la diffusione della carta acquisti fra lefasce di popolazione in condizione di maggiore bisogno, anche per valutarne lapossibile generalizzazione come strumento di contrasto alla povertà assoluta. Ildecreto, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e dellefinanze, deve stabilire: Lostesso articolo 60, al comma 2-bis, prevede che i comuni, anche attraversol'utilizzo della predetta base di dati SGATE relativa ai soggetti giàbeneficiari del bonus gas e del bonus elettrico, possano, al fine diincrementare il numero di soggetti beneficiari della carta acquisti, adottarestrumenti di comunicazione personalizzata in favore della cittadinanza. Infine,il medesimo articolo 60 abroga i commi 46, 47 e 48 dell'articolo 2 deldecreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dallalegge 26 febbraio 2011, n. 10, i quali prevedevano l'adozione di un decretoanalogo a quello odierno per la sperimentazione della carta acquisti da partedegli enti caritativi, sul cui schema il Garante aveva a suo tempo reso parere(non risulta all'Autorità che il decreto sia stato poi adottato). RILEVATO Loschema di decreto in esame disciplina, quindi, le condizioni e le modalità direalizzazione della predetta sperimentazione, nella quale assumono un ruolocentrale 12 Comuni, tutti con popolazione superiore alla soglia indicata dallalegge. Spettaai Comuni una prima selezione dei possibili beneficiari della carta acquistitra coloro i quali ne abbiano fatto richiesta mediante una dichiarazionesostitutiva dell'atto di notorietà, nella quale il dichiarante affermi dipossedere taluni requisiti specificamente indicati dall'articolo 4 dell'odiernoprovvedimento. Laselezione, da parte dei Comuni, dei soggetti ritenuti meritevoli del beneficio,da effettuarsi previo avviso pubblico e mediante un'apposita graduatoria, deveavvenire sulla base dei criteri individuati dall'articolo 4, relativi inparticolare alla condizione economica del "nucleo femiliarebeneficiario" (cioè il nucleo familiare del richiedente), allecaratteristiche familiari del nucleo (e sotto questo profilo può rilevare ladisabilità di taluno dei componenti del nucleo familiare), alla condizionelavorativa dei suoi componenti. AlComune spetta la verifica dei requisiti di sua "spettanza"(cittadinanza, residenza, ecc. - art. 4, comma 2), sulla base delleinformazioni pertinenti e non eccedenti disponibili negli archivi dell'entelocale (art. 3, comma 1, lett. a) e b)). Nell'ambitodei nuclei familiari beneficiari, mediante selezione casuale, sono individuatidue gruppi, per il primo dei quali (pari almeno alla metà del totale deinuclei) è predisposto un "progetto personalizzato", l'adesione alquale rappresenta una condizione necessaria al godimento del beneficio (art. 3,comma 1, lett. c) e art. 6). I nuclei beneficiari per cui non è predisposto ilprogetto costituiscono, invece, un c.d. primo "gruppo di controllo"ai fini della valutazione della sperimentazione. I Comuni, inoltre, sono tenutia selezionare nell'ambito dei nuclei familiari non beneficiari dellacarta aquisti sperimentale presi in carico dai propri servizi, un secondogruppo di controllo di affiancamento al primo composto da nuclei familiari concaratteristiche analoghe (art. 3, comma 1, lett. f)). IComuni attivano flussi informativi, anche per il tramite di SGATE, secondoadeguate modalità telematiche predisposte dall'INPS (Soggetto attuatore),finalizzati all'attuazione della sperimentazione e alla sua integrazione congli interventi di cui il Comune è titolare (art. 3, comma 1, lett. h)). Inparticolare, inviano al Soggetto attuatore la graduatoria dei richiedenti(depurata dei nuclei che non hanno i requisiti) ai fini della verifica deirequisiti dichiarati dagli interessati ai sensi del dPR n. 445 del 2000, e ricevonodall'INPS l'esito delle verifiche (art. 4, comma 3) e quindi l'elenco deinuclei beneficiari appositamente redatto (art. 4, comma 4). Comeanticipato sopra, l'articolo 6 prevede la predisposizione da parte dei Comunidi un "progetto personalizzato di presa in carico", volto afronteggiare la situazione di povertà e a favorire il reinserimento lavorativoe l'inclusione sociale di almeno metà e non oltre i due terzi dei nucleifamiliari beneficiari. Le informazioni sul progetto e sulla sua attuazione devonoessere inviate al Soggetto attuatore mediante modelli predisposti dall'INPS,d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e previo pareredel Garante. Le informazioni riguardano, tra l'altro, le professionalitàdedicate all'attuazione del progetto personalizzato, la valutazione deibisogni, degli obiettivi cui è finalizzato il medesimo, delle modalità direalizzazione della presa in carico della famiglia beneficiaria, conl'indicazione del tipo di servizi messi a disposizione dal Comune, nonchédell'integrazione degli stessi con quelli erogati dalle competentiamministrazioni in materia di servizi per l'impiego, la tutela della salute el'istruzione. Aifini del rilascio delle carte acquisti, il Soggetto attuatore, ricevuta lagraduatoria, verifica la compatibilità delle informazioni acquisite con irequisiti previsti dall'articolo 4, comma 3, del decreto, in base alleinformazioni "pertinenti e non eccedenti disponibili nei propri archivi,anche avvalendosi dei collegamenti con i Comuni coinvolti e con l'Anagrafetributaria"; all'esito, identifica i nuclei beneficiari e comunica per viatelematica al Gestore del servizio la disponibilità da accreditare su ciascunacarta. IlGestore del servizio è il soggetto incaricato del servizio integrato relativoalla carta acquisti, che opera sulla base di un'apposita convenzione stipulatacon il Dipartimento del Tesoro del Ministero. Esso distribuisce la cartaacquisti ai titolari (art. 8). Alfine di fornire elementi per la successiva proroga del programma e per lapossibile generalizzazione della misura, la sperimentazione è oggetto divalutazione da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e delMinistero dell'economia e delle finanze, secondo quanto descritto in unapposito progetto di ricerca redatto in conformità all'articolo 3 del Codice dideontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopistatistici e scientifici (all. A4 al Codice in materia di protezione dei datipersonali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, di seguito"Codice") (art. 9 dello schema). Atal fine, i Comuni, designati responsabili del trattamento dei dati,collaborano alla valutazione somministrando questionari predisposti dalMinistero del lavoro e delle politiche sociali, con l'assenso del Garante, ainuclei beneficiari e anche a quelli non beneficiari. Mentre la compilazione delquestionario da parte dei nuclei partecipanti al "gruppo di controllo"del non beneficiari di cui all'articolo 3, comma 1, lett. f) è facoltativa,essa è invece obbligatoria (ad eccezione delle domande relative a datisensibili e giudiziari) per tutti i beneficiari della carta acquistisperimentale (art. 9, comma 6). IlSoggetto attuatore integra quindi le informazioni ricevute dai Comuni relativeai beneficiari della carta acquisti e alle persone incluse nel "gruppo dicontrollo" dei non beneficiari, con quelle presenti nei propri archivi,segnatamente riferite alla storia professionale e ad eventuali trattamentierogati all'interessato. Tali dati, così integrati, vengono resi anonimi e,quindi, forniti al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e alMinistero dell'economia e delle finanze, che potranno utilizzarli esclusivamentea fini di elaborazione statistica per le attività di valutazione previste dalprogetto di ricerca (art. 9, commi 7 e 8). Aisensi dell'articolo 10, comma 1, il Ministero del lavoro e delle politichesociali, il Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento delTesoro e i Comuni, ciascuno per il proprio ambito di competenza, sono titolaridel trattamento dei dati personali necessari all'attuazione dell'articolo 60del decreto-legge n. 5 del 2012 e del decreto stesso. Ove non diversamente dispostodall'odierno provvedimento, le modalità di trattamento dei dati personali inattuazione della sperimentazione, coincidono con quelle adottate in attuazionedel programma "carta acquisti", di cui all'articolo 81, comma 35,lettera b), del citato decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, in relazione allequali il Gestore del servizio è designato responsabile del trattamento. Aisensi dell'articolo 10, comma 2, i Ministeri del lavoro e delle politichesociali e dell'economia e delle finanze designano responsabili del trattamentol'INPS, in qualità di Soggetto attuatore. Ilcomma 3 dell'articolo 10 precisa che il trattamento dei dati personali è svoltoesclusivamente per le finalità di cui al ripetuto articolo 60 del decreto-leggen. 5 del 2012. In particolare, i due ministeri e i Comuni possono trattare idati sensibili idonei a rivelare lo stato di salute e quelli giudiziariindispensabili al rilascio e alla gestione della carta acquisti, per ilperseguimento delle finalità di cui agli articoli 67, 68, 71, 73 del Codice,svolgendo le sole operazioni indispensabili individuate nell'odierno decreto. Imedesimi ministeri possono altresì trattare i dati sensibili idonei a rivelarelo stato di salute e quelli giudiziari indispensabili per la realizzazione delprogetto di ricerca finalizzato alla valutazione della sperimentazione, per ilperseguimento delle finalità di cui all'articolo 98, comma 1, lett. c), delCodice, svolgendo le sole operazioni indispensabili individuate nell'odiernodecreto (art. 10, commi 4 e 5). Inmateria di misure di sicurezza, nella qualità di titolari del trattamento, ipredetti soggetti pubblici adottano le misure di sicurezza di cui agli articoli31 e seguenti del Codice, designando come incaricati del trattamento le personefisiche di cui si avvalgono, anche operanti presso soggetti terzi (art. 11,comma 1). Ai sensi dell'articolo 11, comma 2, dello schema, lo scambio diinformazioni tra Comuni, Soggetto attuatore e Gestore del servizio, si attuaper via telematica e nel rispetto delle disposizioni del Codice. La medesimadisposizione impone al Soggetto attuatore di adottare adeguate misure disicurezza per il trattamento dei dati personali - anche per quanto riguarda isuddetti flussi informativi, i livelli e le modalità di accesso selettivo aidati, la tracciabilità degli accessi e i termini di conservazione dei relatividati – da individuarsi con proprio provvedimento adottato su conformeparere del Garante. CONSIDERATO Ilparere è reso su di una versione aggiornata dello schema di decreto che tieneconto degli approfondimenti e delle indicazioni rese dall'Ufficio del Garanteai competenti uffici dell'Amministrazione interessata nel corso di alcuneriunioni, volte a rendere sotto ogni profilo effettivo il diritto allaprotezione dei dati personali degli interessati, nell'ambito dei trattamentiprevisti dal decreto. Leosservazioni dell'Ufficio hanno riguardato, in particolare: Conspecifico riferimento ai trattamenti di dati sensibili e giudiziari nell'ambitodella sperimentazione, lo schema di decreto in esame invidua correttamente aisensi dell'articolo 20 del Codice, i tipi di dati e le operazioniindispensabili al perseguimento delle rilevanti finalità di interesse pubblicodi cui agli artt. 67, 68, 71 e 73 (art. 10, comma 4), nonché all'art. 98, comma1, lett.c) del Codice (art. 10, comma 5). RITENUTO Comeanticipato sopra, lo schema di decreto fa riferimento anche al Sistema digestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche (SGATE), come strumentoall'interno del sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui allalegge 8 novembre 2000, n. 328. Al riguardo, l'Autorità prende atto che, comeriferito nella lettera di accompagnamento dello schema di decreto, tale sistemanon rientra nelle competenze del Ministero del lavoro e delle politiche socialie che lo schema di limita a recepire quanto previsto dal Parlamento in sede diconversione del decreto legge n. 5 del 2012, delimitando il ruolo di talesistema a supporto dell'attivazione dei flussi informativi fra l'INPS e iComuni. Tuttavia,per l'utilizzo che i Comuni, ai sensi dello schema di decreto, potrebbero faredello SGATE, sia in relazione alla "base di dati dei soggetti giàbeneficiari del bonus gas e del bonus elettrico" sia per la trasmissionedei flussi verso l'INPS, il Garante si riserva di verificarne la legittimitàavuto riguardo, in particolare, ai presupposti per il trattamento di datisensibili in tale contesto e alle misure di sicurezza poste in essere al finedi rispettare le competenze di ciascun Comune coinvolto nel trattamento deidati. Ciò, fermo restando che il Ministero del lavoro e delle politiche socialiha dichiarato che resta comuque facoltà dei Comuni utilizzare propriepiattaforme per comunicare i dati. IL GARANTE esprimeparere favorevole sullo schema di decreto del Ministro del Lavoro e dellepolitiche sociali, recante norme in materia di sperimentazione del programma"carta acquisti, adottato ai sensi dell'articolo 60 del decreto-legge 9 febbraio2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. Roma, 6 dicembre 2012
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