| Garante per la protezione     dei dati personali FAQ INMATERIA DI COOKIE Ladisciplina relativa all'uso dei c.d. "cookie" e di altri strumentianaloghi (web beacon/web bug, clear GIF, ecc.) neiterminali (personal computer, notebook, tablet pc, smartphone,ecc.) utilizzati dagli utenti, è stata recentemente modificata a seguitodell'attuazione della direttiva 1. Cosa si intende quando si parla di cookie? Icookie sono usati per eseguire autenticazioni informatiche, monitoraggio disessioni e memorizzazione di informazioni specifiche riguardanti gli utenti cheaccedono al server e di norma sono presenti nel browser di ciascun utente innumero molto elevato. Alcuneoperazioni non potrebbero essere compiute senza l'uso dei cookie, che in alcunicasi sono quindi tecnicamente necessari: a titolo esemplificativo, l'accessoall'home banking e le attività che possono essere svolte sul proprio contocorrente online (visualizzazione dell'estratto conto, bonifici, pagamento dibollette, ecc.) sarebbero molto più complesse da svolgere e meno sicure senzala presenza di cookie che consentono di identificare l'utente e mantenernel'identificazione nell'ambito della sessione. Icookie possono rimanere nel sistema anche per lunghi periodi e possonocontenere anche un codice identificativo unico. Ciò consente ai siti che liutilizzano di tenere traccia della navigazione dell'utente all'interno del sitostesso, per finalità statistiche o pubblicitarie, per creare cioè un profilopersonalizzato dell'utente a partire dalle pagine che lo stesso ha visitato emostrargli quindi pubblicità mirate (c.d. Behavioural Advertising) 2. Cosa prevede adesso la direttiva e-Privacy? Restacomunque ferma la possibilità di utilizzare liberamente i cookie (o similidispositivi) se questi sono utilizzati "al solo fine di effettuare latrasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica, onella misura strettamente necessaria al fornitore di un servizio della societàdell'informazione esplicitamente richiesto dall'abbonato o dall'utente aerogare tale servizio". In questo caso, si parla di cookie"tecnici". 3. Come cambia la disciplina in Italia? Ognialtro accesso ed ogni altra registrazione non autorizzati sul terminaledell'utente/abbonato erano vietati. Pertanto, in precedenza i fornitori deiservizi di comunicazione elettronica potevano utilizzare solo i cookie"tecnici" e solo nei confronti degli utenti che avessero espresso ilproprio consenso sulla base di una idonea informativa sulle finalità e ladurata del trattamento. La concreta regolamentazione dell'uso di tali cookieera poi demandata ad un codice di deontologia e di buona condotta. Ilnuovo art. 122 (comma 1) prevede oggi, viceversa, che i cookie"tecnici" possano essere utilizzati anche in assenza del consenso,ferma restando naturalmente l'informativa. È evidente, quindi, chelimitatamente a tali cookie, l'attività degli operatori online risultasemplificata, in quanto essi non devono ottenere un consenso preventivo intutti quei casi in cui l'utilizzo di cookie o altri dispositivi memorizzati suiterminali degli utenti o dei contraenti serva esclusivamente a scopi tecnicioppure risponda a specifiche richieste dell'utente o del contraente di unservizio Internet. L'assenza del consenso riduce la consapevolezzadell'interessato, che deve essere necessariamente fondata su una informativachiara e di immediata comprensione. Atitolo esemplificativo –come chiarito anche dal Gruppo "Articolo29" in un recente parere ( Esclusii cookie tecnici, anche nella nuova normativa la regola generale per "L'archiviazionedelle informazioni nell'apparecchio terminale di un contraente o di un utente ol'accesso a informazioni già archiviate" resta quella del consensopreventivo e informato dell'utente (opt-in). Ciò vuol dire che tutti icookie non qualificabili come "tecnici" che presentano peraltromaggiori criticità dal punto di vista della protezione della sfera privatadegli utenti, come ad esempio, quelli usati per finalità di profilazione emarketing non possono essere installati sui terminali degli utenti stessise questi non siano stati prima adeguatamente informati e non abbiano prestatoal riguardo un valido consenso. 4. Quali caratteristiche deve avere l'informativaagli utenti? Come si è detto, l'archiviazione di cookie sui terminalidegli utenti deve essere preliminarmente portata a conoscenza degli stessimediante una chiara informativa, resa con le modalità semplificate di cuiall'art. 13, comma 3 del Codice. Ciò vale a prescindere dalla necessità diottenere il consenso degli utenti o dei contraenti (vedi punto precedente). Alriguardo, il nuovo art. 122, comma 1, stabilisce che il Garante, ai fini delladeterminazione delle suindicate modalità semplificate, "tiene ancheconto delle proposte formulate dalle associazioni maggiormente rappresentativea livello nazionale dei consumatori e delle categorie economiche coinvolte,anche allo scopo di garantire l'utilizzo di metodologie che assicurinol'effettiva consapevolezza del contraente o dell'utente". L'Autorità,quindi, oltre a predisporre le presenti FAQ, ha avviato una consultazionepubblica diretta ai consumatori e ai principali operatori del settore, proprioal fine di acquisirne le proposte e individuare idonee modalità per informaregli utenti con messaggi che siano al tempo stesso chiari e snelli. Pur se resacon modalità semplificate, infatti, l'informativa deve indicare chiaramentequali sono le finalità perseguite mediante il ricorso ai cookie. Atitolo esemplificativo, la finalità consistente nel creare profili degli utential fine di inviare loro messaggi pubblicitari mirati, non potrà essere indicatanell'informativa con il riferimento alla mera finalità pubblicitariadell'uso dei cookie, ma occorrerà specificare che gli stessi consentiranno algestore del sito di realizzare appunto una profilazione finalizzata allasuccessiva attività di direct marketing. 5. Come si esprime il consenso preventivo all'usodei cookie?
L'ideaè di ricorrere a tali strumenti per permettere agli operatori di acquisire inmaniera snella dall'utente il consenso all'uso dei cookie, che però, per poteressere valido, deve avere tutte le caratteristiche previste dalla legge. Deve,cioè, risultare in ogni caso specifico, libero ed espresso, come previstodall'art. 23 del Codice. Anche la direttiva Inprimo luogo, dunque, l'uso di qualunque strumento al fine di acquisire ilconsenso dell'utente all'installazione di cookie dovrebbe essere preceduto daun'idonea informativa, in modo tale da permettere all'utente di scegliere qualicookie accettare e per quali finalità. Glistrumenti ai quali fa riferimento la previsione sopra richiamata sono, allostato, diversi e non è escluso che, anche in poco tempo, la creativitàdell'industria pubblicitaria e degli operatori della rete ne sviluppino dinuovi. Atitolo esemplificativo, si richiamano: 6. Chi è tenuto a informare gli utenti e adacquisirne il consenso? L'obbligo di informare l'utente sull'uso deicookie e di acquisirne il preventivo consenso incombe sul gestore del sito cheli usa, in qualità di titolare del trattamento. Nelcaso in cui un sito consenta la trasmissione anche di cookie di "terzeparti" (v. punto 1), l'informativa e l'acquisizione del consenso sono dinorma a carico del terzo. È necessario che l'utente venga adeguatamenteinformato, seppur con le modalità semplificate previste dalla legge, nelmomento in cui accede al sito che consente la memorizzazione dei cookie terzeparti, ovvero quando accede ai contenuti forniti dalle terze parti e, comunque,prima che i cookie vengano scaricati sul suo terminale. Nonè escluso che, anche sulla base di accordi con i siti terze parti,l'informativa fornita agli utenti dal sito "prima parte" contengaanche le informazioni sui cookie trasmessi automaticamente dalle terze parti.Anche in tal caso, l'informativa dovrà specificare la finalità dei cookieutilizzati e, quindi, indicare se gli stessi siano finalizzati a creare profilidegli utenti e a inviare loro pubblicità mirate ovvero a effettuare misure ditraffico per la valutazione delle prestazioni del sito. Analogamente, non si può escludere che anche il consenso vengaacquisito dalle terze parti per il tramite del sito "prima parte".Occorre tenere presente, infatti, che la richiesta del consenso dell'utentedeve essere fatta in stretta relazione all'informativa resa allo stesso, inmodo tale da consentirgli di fare scelte realmente consapevoli. Sarà, poi, curadei diversi gestori coinvolti disciplinare i propri rispettivi ruoli conparticolare riguardo ai rapporti tra titolare e responsabile del trattamentoconformemente alla normativa in materia di protezione dei dati personali. |