| Garante per la protezione     dei dati personali Trattamento eccedente dell'immagine didipendenti pubblici PROVVEDIMENTO DEL 15 NOVEMBRE 2012 Registro dei provvedimenti n. 343 del 15 novembre 2012 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATIPERSONALI NELLAriunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, delladott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano,componente, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale; VISTIgli artt. 154, comma 1, lett. b), 143 e 144 del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196(Codice in materia di protezione dei dati personali); VISTOil reclamo del 28 maggio 2012 presentato dalla Sig.ra XY, con il quale silamenta una violazione della disciplina in materia di protezione dei datipersonali con riferimento alla diffusione di una fotografia che la riguarda acorredo di un articolo pubblicato sull'edizione del Corriere della Sera del 4gennaio 2012; VISTAla nota di risposta dell'8 agosto 2012 depositata da R.C.S. Media Group s.p.a.anche in nome e per conto del dott. Ferruccio De Bortoli e le controdeduzionipresentate dalla reclamante il 24 settembre u.s.; VISTIgli atti d'ufficio e le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensidell'art. 15 del regolamento n. 1/2000; RELATOREla dott.ssa Augusta Iannini; PREMESSO 1.Con reclamo del 28 maggio 2012, preso in considerazione a titolo disegnalazione, la Signora XY ha lamentato la violazione della disciplina inmateria di protezione dei dati personali in relazione alla pubblicazione di unafotografia che la rappresenta posta a corredo di un articolo dal titolo"HH", sull'edizione del Corriere della Sera del 4 gennaio 2012. 2.La reclamante, in particolare, ritiene che la pubblicazione di una"immagine fotografica ripresa all'interno dell'Aula di KW che [la] ritrae[Š] nello svolgimento della propria attività lavorativa", in quantoassociata al predetto articolo, abbia comportato l'esposizione a"contumelie e accuse da parte di estranei e di appartenenti alla propriacerchia di conoscenti vedendo così ingiustamente messa in discussione e feritala propria dignità di donna e di integerrimo dipendente dello Stato". Lariproduzione della fotografia in tale contesto, senza aver provveduto "aoscurare l'immagine della Signora XY [Š], nonostante non vi fosse alcunanecessità, in ossequio al diritto di cronaca, di offrire al pubblico deilettori la chiara visione del suo volto" (reclamo cit., p. 2), si sarebberisolta nella decisione di "mostrare alla collettività il viso di qualcunoquale personificazione dei presunti sprechi che lo Stato compie in tempo dicrisi" (controdeduzioni del 24 settembre cit., p. 3), violando così ladisciplina in materia di protezione dei dati personali e in particolare iprincipi di essenzialità dell'informazione, di pertinenza e di necessità, anchealla luce del fatto che la reclamante "non è, né è mai stata, unpersonaggio «pubblico» o altrimenti noto alle cronache" (reclamo cit., p.5). Conclusivamente, è stato chiesto all'Autorità di voler disporre, in viaprincipale, "il blocco o vietare, in tutto o in parte, il trattamentodella fotografia che riproduce la Signora XY e di ogni altra immagine relativaalla stessa eventualmente detenuta dalla RCS MediaGroup S.p.a." (cfr.reclamo cit., p. 9). 3.R.C.S. Media Group s.p.a., rilevato che "l'articolo, pur risultandocritico nei confronti dei parametri utilizzati per l'erogazione degliemolumenti agli stenografi, non pone in capo agli interessati alcunaresponsabilità per un beneficio loro dovuto", ritiene che la diffusionedell'immagine della reclamante "risulta pertinente all'informazionefornita, trattandosi di soggetto ripreso nell'esercizio delle sue funzionipubbliche, sul posto di lavoro, insieme ad altri colleghi, anch'essi facilmenteidentificabili". La società, peraltro, "ritiene [Š] di aderirespontaneamente alla richiesta dell'interessata, bloccando l'ulterioretrattamento della foto e rendendola inaccessibile dall'esterno" (nota 8agosto cit.). CIO' PREMESSO, IL GARANTE OSSERVA: 4.Al caso sottoposto all'attenzione dell'Autorità si applica la particolaredisciplina posta in materia di attività giornalistica dagli articoli 136 -139del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003,n. 196, di seguito: Codice) al fine di contemperare il diritto all'informazionee la libertà di stampa con altri diritti della persona, in particolare quelloalla riservatezza. In base a tale disciplina il giornalista può diffondere datipersonali, anche senza il consenso dell'interessato, purché nei limiti deldiritto di cronaca "e, in particolare, quello dell'essenzialitàdell'informazione rispetto a fatti di interesse pubblico" (art. 137, comma3, del Codice). Si applicano, altresì, le disposizioni poste dal codice dideontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'eserciziodell'attività giornalistica, riportato nell'allegato A1 del Codice. Inparticolare, l'articolo 6 del codice deontologico stabilisce che le notizie cheassumano le caratteristiche del " rilevante interesse pubblico osociale" possono essere divulgate, "quando l'informazione, anchedettagliata, sia indispensabile in ragione dell'originalità del fatto o dellarelativa descrizione dei modi particolari in cui è avvenuto, nonché dellaqualificazione dei protagonisti". 5.In questo quadro, la raccolta di foto riferite alla reclamante, ritratta mentreattende al proprio compito di stenografo parlamentare nel corso di una sedutadell'Aula del KK, non è di per sé illecita (né tale valutazione risultacontroversa, posto che la reclamante stessa ha dichiarato che "nessuno hamai contestato come o dove è stata fatta la foto", cfr. controdeduzioni 24settembre cit., p. 2), anche alla luce del particolare regime di pubblicitàprevisto dall'ordinamento relativamente alle sedute di ciascuna camera delParlamento (in primo luogo dall'art. 64 della Costituzione). 6.Per quanto riguarda la successiva pubblicazione di detta immagine, questaAutorità rileva che ciò è avvenuto a corredo di un articolo pubblicato sulquotidiano Corriere della Sera nell'ambito del quale, accanto ad alcuneinformazioni, sono state espresse valutazioni critiche sui costi complessivi –gravanti sul bilancio pubblico – derivanti dal mantenimento di"burocrazie" e "apparati" collegati agli organi dirappresentanza politica, sia nazionali che locali. In tale contesto, la fotooggetto di reclamo individua nell'ambito di una seduta d'Aula alcune persone(insieme alla reclamante sono identificabili altri colleghi, oltre ad alcunimembri del KK) appartenenti ad una delle categorie – definite peraltro"professionalità di eccellenza" – dei dipendenti di organi chebeneficiano della contribuzione pubblica, ritenuti beneficiari di"progressioni di carriera inimmaginabili" e "assurdiautomatismi", con riferimento al regime retributivo nonché al complessivotrattamento corrisposto. Ciò in assenza di ulteriori specifiche valutazionicirca la natura e la qualità del lavoro svolto. Postoche rientra nella libertà di manifestazione del pensiero il diritto di criticagiornalistica (beninteso, nei limiti previsti dall'ordinamento) riferita, comenel caso specifico, alle politiche pubbliche in materia di retribuzioni delpersonale, e che il dibattito su tali politiche soddisfa un "rilevanteinteresse pubblico" che può avere ad oggetto informazioni anchedettagliate (cfr. codice deontologico cit., art. 6, comma 1), le immagini –purché lecitamente raccolte – di coloro che fanno parte di tali categoriedi dipendenti non sono diffuse illecitamente se, anche in associazione aeventuali commenti, non risultino, come nel caso di specie, lesive della dignità,identità e riservatezza della persona ritratta. Ciò fatta salva la possibilitàda parte del giornalista di valutare eventuali motivi legittimi di opposizioneal trattamento rappresentati dagli interessati. 7.A seguito della presentazione del reclamo, peraltro, R.C.S. Media Group s.p.a.ha dichiarato (assumendone la relativa responsabilità anche ai sensi dell'art.168 del Codice) di aver spontaneamente provveduto a bloccare l'ulterioretrattamento della foto riferita alla signora XY. IlGarante pertanto – impregiudicati eventuali ulteriori profili relativialla tutela dell'onore e della reputazione che devono, se del caso, esser fattivalere nelle sedi competenti – non ritiene vi siano i presupposti perpromuovere l'adozione dei provvedimenti di carattere inibitorio richiesti. Allaluce di quanto sopra IL GARANTE aisensi degli artt. 154, comma 1, lett. b), 143 e 144 del Codice in materia diprotezione dei dati personali ritiene non vi siano gli estremi per adottareprovvedimenti di carattere inibitorio per le ragioni di cui in premessa. Aisensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. n. 150/2011, avverso ilpresente provvedimento può essere proposta opposizione all'autorità giudiziariaordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha laresidenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trentagiorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessantagiorni se il ricorrente risiede all'estero. Roma, 15 novembre 2012
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