| Garante per la protezione     dei dati personali No alle annotazioni di rettificazionedi sesso su diplomi e certificazioni di laurea PROVVEDIMENTO DEL 15 NOVEMBRE 2012 Registro dei provvedimenti n. 341 del 15 novembre 2012
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATIPERSONALI NELLAriunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, delladott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano,componente, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale; VISTOil "Codice in materia di protezione dei dati personali", d.lgs. 30giugno 2003, n. 196; VISTAla nota con la quale l'Università degli Studi di Pisa (di seguito Università)ha posto un quesito al Garante al fine di conoscere se, a seguito di unasentenza che accoglie la domanda di rettificazione di attribuzione di sesso,"possa violare la riservatezza dell'individuo aggiungere un'annotazione incalce al diploma che riporta la sentenza e il nuovo nome dell'interessato[diploma che] rimane comunque intestato alla persona con i precedenti dati anagrafici",ovvero se "sia preferibile operare una ristampa del diploma con i nuovidati anagrafici" (nota prot. n. 3/C-8835 del 28 giugno 2012); VISTO,inoltre, il quesito con il quale uno studente laureato presso il predettoAteneo ha chiesto chiarimenti al Garante in ordine alla possibilità di ottenereil rilascio di un nuovo certificato di laurea recante unicamente i datianagrafici così come modificati a seguito della sentenza passata in giudicatoche ha accolto la sua domanda di rettificazione di attribuzione di sesso eprivo, pertanto, di ogni eventuale annotazione idonea a rivelare l'avvenutocambiamento dell'identità sessuale (nota del 27 luglio 2012, in atti); CONSIDERATOche l'Ufficio ha chiesto chiarimenti all'Università in ordine alle modalità tecnico-proceduralicon le quali poter procedere eventualmente ad una ristampa del certificato dilaurea, al fine di tutelare adeguatamente la dignità e l'identità sessualedell'interessato che richiede tale documento (nota prot. n. 20537/81430 del 3agosto 2012); VISTAla nota con la quale l'Università, nel fornire riscontro, ha evidenziato che,in mancanza di un esplicito parere ostativo da parte del Garante, nonché delMinistero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, "procederà alrilascio dei duplicati dei diplomi di laurea privi di annotazioni"riguardanti la modifica dei dati anagrafici a seguito l'avvenuta rettificazionedi attribuzione di sesso (nota prot. n. 1/3C-11309 del 7 settembre 2012); VISTAla legge recante "Norme in materia di rettificazione di attribuzione disesso", l.14 aprile 1982, n. 164; VISTOche la rettificazione di attribuzione di sesso viene effettuata in forza disentenza del tribunale passata in giudicato, priva di effetto retroattivo, cheattribuisce ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto dinascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali(artt. 1 e 4, della legge n. 164 del 1982, cit.); VISTOche, con la sentenza di accoglimento della domanda di rettificazione diattribuzione di sesso, il tribunale ordina all'ufficiale di stato civile delcomune dove è stato compilato l'atto di nascita di effettuare la rettificazionenel relativo registro (art. 31 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150); VISTO,altresì, che le attestazioni di stato civile riferite a persona della quale siastata giudizialmente rettificata l'attribuzione di sesso sono rilasciate con lasola indicazione del nuovo sesso e nome (art. 5 della legge n. 164 del 1982,cit.); VISTO,infine, che gli estratti degli atti dello stato civile rilasciati per riassuntosono formati avuto riguardo alle annotazioni e alle rettificazioni o correzioniche modificano o integrano il testo degli atti medesimi, tralasciando qualsiasiriferimento a quelle parti dell'atto modificate o integrate in base alleannotazioni o rettificazioni o correzioni medesime (art. 106 del d.P.R. 3novembre 2000, n. 396); VISTOche le lauree e i diplomi conferiti dalle università e dagli istituti superiori"hanno esclusivamente valore di qualifiche accademiche" (art. 172 delr.d. 31 agosto 1933, n. 1592); VISTOche il trattamento dei dati personali deve essere svolto nel rispetto deidiritti e delle libertà fondamentali dell'interessato, con particolareriferimento all'identità personale, alla quale è riconducibile anche quellasessuale, e che i dati personali oggetto di trattamento devono essere esatti e,se necessario, aggiornati (artt. 2 e 11, comma 1, lett. c), del Codice); CONSIDERATOche i dati idonei a rivelare la vita sessuale, rientranti nella più ampiacategoria dei dati "sensibili" e riguardanti profili particolarmentedelicati della vita privata delle persone (art. 4, comma 1, lett. d), delCodice), sono oggetto di una speciale protezione in base alla quale i titolarisono tenuti a conformare il relativo trattamento secondo modalità volte aprevenire violazioni dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignitàdell'interessato, nel rispetto del principio di indispensabilità (artt. 22 e 26del Codice); RILEVATA,alla luce della normativa generale in materia di rettificazione di attribuzionedel sesso (legge n. 164 del 1982, cit.), la mancanza di specifiche disposizionilegislative che dispongano specificatamente in ordine alla questione sottopostaall'Autorità; CONSIDERATOche l'Università, in qualità di titolare del trattamento, è tenuta ad adottareogni idonea cautela al fine di garantire una tutela rafforzata ai dati idonei arivelare la vita sessuale, in modo da salvaguardare il diritto degliinteressati a vedere correttamente rappresentata la propria identità sessuale(art. 2 del Codice); RITENUTO,pertanto, che la modalità prospettata dall'Università per la ristampa deidiplomi di laurea richiesta dagli studenti che abbiano proceduto allarettificazione di attribuzione di sesso, -valutazione effettuata dall'Universitànell'ambito della propria autonomia anche in relazione alla conformità allavigente normativa di settore-, è idonea a tutelare adeguatamente la dignitàdegli interessati e il diritto degli stessi a vedere correttamenterappresentata la propria identità sessuale a seguito della sua modificazione,nella misura in cui si ometta di annotare, a margine del diploma, lamotivazione della ristampa; VISTOche il Garante ha il compito di prescrivere anche d'ufficio ai titolari deltrattamento le misure necessarie o opportune al fine di rendere il trattamentomedesimo conforme alle disposizioni vigenti (art. 154, comma 1, lett. c), delCodice); RITENUTOnecessario prescrivere, ai sensi del citato art. 154, comma 1, lett. c), delCodice, che le università, sia nelle certificazioni rilasciate in conformitàalla legge, sia nella predisposizione dell'ulteriore documentazione richiestadall'interessato, ivi compresa la ristampa del diploma di laurea, prevedano,nell'ambito dell'autonomia ad esse attribuita dall'ordinamento, l'adozione diidonei accorgimenti e cautele, anche similari a quelli prospettatidall'Università di Pisa, al fine di non riportare in tale documentazioneelementi idonei a rivelare l'avvenuta rettificazione di attribuzione di sesso-per effetto di una sentenza del tribunale passata in giudicato- ed il nomeoriginario dell'interessato, a salvaguardia del suo futuro inserimento neirapporti sociali e lavorativi, fermi restando gli obblighi di conservazione, anorma di legge, dell'atto o del documento che contiene i dati personalidell'interessato con il sesso e il nome originario; RITENUTO,pertanto, opportuno trasmettere il presente provvedimento al Ministerodell'istruzione, dell'università e della ricerca ed alla CRUI-Conferenza deiRettori delle Università Italiane affinché valutino, con riferimento ai profilidi competenza, l'adozione di eventuali iniziative volte ad orientare, inmaniera omogenea, le università in relazione alle corrette modalità con lequali procedere alla ristampa dei certificati di laurea a seguito dell'avvenutarettificazione di attribuzione di sesso dell'interessato, conseguente alpassaggio in giudicato della relativa sentenza del tribunale; TENUTOCONTO che, ai sensi dell'art. 162, comma 2-ter del Codice, in caso diinosservanza del medesimo provvedimento, è altresì applicata in sedeamministrativa, in ogni caso, la sanzione del pagamento di una somma datrentamila a centottantamila euro; VISTAla documentazione in atti; VISTEle osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensidell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; Relatoreil dott. Antonello Soro; TUTTO CIO' PREMESSO IL GARANTE Roma, 15 novembre 2012
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