Garante per la protezione
    dei dati personali


Elezioni primarie 2012 e trattamentodi dati personali

PROVVEDIMENTO DEL 31 OTTOBRE 2012

Registro dei provvedimenti
n. 328 del 31 ottobre 2012

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATIPERSONALI

NELLAriunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, delladott.ssa Augusta Iannini, vice presidente, della dott.ssa Giovanna BianchiClerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Daniele DePaoli, vice segretario generale;

VISTOil d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei datipersonali) e, in particolare, gli artt. 144 e 154, comma 1, lett. b);

VISTAla comunicazione del Comitato per la Candidatura di Matteo Renzi del 23 ottobre2012;

VISTAla nota del Collegio dei Garanti della coalizione di centrosinistra"Italia. Bene comune" e del Comitato della Coalizione "Italia.Bene comune" del 25 ottobre 2012;

ESAMINATEle successive comunicazioni delle parti e la documentazione in atti;

RELATOREdott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

PREMESSO

Il25 novembre p.v. si terranno le elezioni per l'individuazione del"candidato della coalizione di centro-sinistra alla Presidenza delConsiglio dei Ministri (c.d. primarie)", eventualmente replicabili, insecondo turno, in data 2 dicembre 2012.

Alloscopo di disciplinarne le operazioni di svolgimento, il Collegio dei Garantidella coalizione di centrosinistra "Italia. Bene comune" ha approvatoall'unanimit, il 10 ottobre u.s., il "regolamento per le primarie",che (tra l'altro) prevede la sottoscrizione di un "pubblico Appello disostegno alla Coalizione di centro sinistra Italia bene comune" el'iscrizione all'"Albo delle elettrici e degli elettori" (art. 3,commi 1 e 3, del regolamento).

Talidisposizioni, secondo il Comitato per la Candidatura di Matteo Renzi,desterebbero alcune perplessit sotto il profilo interpretativo, conparticolare riguardo alla possibile diffusione delle informazioni riguardanti ipartecipanti alle elezioni. Pi precisamente, vengono individuate alcunepossibili criticit –sotto il profilo della disciplina in materia diprotezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito"Codice")– relativamente all'eventuale diffusione deinominativi dei sottoscrittori del "pubblico appello" e degli iscrittiall'"albo degli elettori", nonch al rilascio del loro consensoinformato in occasione della raccolta dei dati. Gli stessi profili sono statioggetto di segnalazione anche da parte di privati cittadini interessati aprendere parte al voto.

RILEVA

1.A seguito dell'esame delle memorie prodotte dal Comitato per la Candidatura diMatteo Renzi, dal Comitato della coalizione "Italia. Bene comune" edal Collegio dei Garanti della coalizione, questa Autorit ritiene di potersvolgere le seguenti valutazioni riguardo ai soli profili di protezione deidati personali, con esclusione di qualsiasi considerazione di merito sulledisposizioni regolamentari adottate, che esulano dalla competenza di questaAutorit (art. 154 del Codice), tenuto conto dell'autonomia organizzativapropria delle associazioni politiche.

2.La sottoscrizione del "pubblico appello", presupposto dell'iscrizionenell'"albo degli elettori", comporta un trattamento di dati personaliche, in quanto "idonei a rivelare [é] le opinioni politiche, [ovvero]l'adesione a partiti [é], associazioni od organizzazioni a carattere [é]politico", rivestono natura sensibile ai sensi dell'art. 4, comma 1,lett. d), del Codice (sul punto, v. anche Provv. Garante 7 marzo 2001, nonch, in relazione a casi similari, Provv. Garante13 settembre 2007e Provv. Garante 8 gennaio 1998). Non pu pertanto prescindersi, ai fini della correttaindividuazione della disciplina applicabile alla fattispecie rappresentata, dalregime normativo che lo stesso Codice pone a presidio di tale peculiaretipologia di dati personali.

Alriguardo, occorre anzitutto evidenziare che, secondo la regola generale, iltrattamento dei dati sensibili necessita del consenso scritto degli interessati(v. art. 26, comma 1, del Codice; cfr. anche, in tema, Provv. Garante 7settembre 2005, richiamato, da ultimo, in Provv. Garante 5 aprile2012; v. gi Provv. Garante 12 febbraio 2004), rilasciato previa idonea informativa ai sensidell'art. 13 del Codice; tale principio risulta applicabile nel caso inquestione in ragione del fatto che non pu trovare applicazionel'"esimente" di cui all'art. 26, comma 4, del Codice. Dettaimpostazione, tra l'altro, trova conferma nella stessa autorizzazione generalen. 3/2011 (cfr. punto 5).

Inoltre,ai fini della sua validit, il consenso deve essere prestato "liberamentee specificamente in riferimento a un trattamento chiaramente individuato" (art. 23, comma 3, del Codice), principio, questo,reiteratamente chiarito dal Garante in molteplici occasioni (cfr., ad es.,Provv. Garante 15 luglio 2010; Provv. Garante 22 febbraio 2007; Provv. Garante 24 maggio 2006; Provv. Garante 12 ottobre 2005; Provv. Garante 3 novembre 2005; Provv. Garante 24 febbraio 2005).

Cipremesso, ferma restando l'esigenza di acquisire tale consenso antecedentementeal trattamento, giova ricordare che dovranno comunque trovare applicazione iprincpi posti dagli artt. 3 e 11 del Codice, con particolare riferimento aquelli di necessit, finalit e proporzionalit.

Sottoquesto profilo, occorre valutare se il trattamento connesso all'ostensione deidati personali possa essere considerato proporzionato rispetto alle finalitsottese all'utilizzo dello strumento del "pubblico appello",all'iscrizione degli aderenti nell'"albo degli elettori" e a quelladi trasparenza dei finanziamenti ottenuti dal Comitato della Coalizione"Italia. Bene comune". Ci, tenendo anche presente che i datipersonali sensibili, alla luce della menzionata autorizzazione generale n.3/2011, possono essere comunicati all'esterno della compagine associativa odiffusi solo se ci sia "indispensabile" in rapporto alle finalitperseguite (punto 5).

Atale riguardo, si deve rilevare che il Collegio dei Garanti della coalizione eil Comitato della Coalizione "Italia. Bene comune", con appositacomunicazione inviata all'Autorit, hanno dichiarato che "nessunadiffusione [dell']albo [delle elettrici e degli elettori] prevista ma sologli usi consentiti dalla legge ai fini delle verifiche necessitate dalla stessapartecipazione alla consultazione", aggiungendo, in relazione al pubblicoappello, che "non mai stata prevista la diffusione on line". Cipremesso, in considerazione della riferita esclusione della diffusione deidati, anche on line, il Comitato della Coalizione dovr comunque fissaremodalit di trattamento dei dati avuto riguardo alle finalit sopra indicate,evitando che le modalit prescelte possano comportare le forme di diffusionedei dati che il medesimo Comitato ha previamente escluso. A ci, ovviamente,dovr anche accompagnarsi l'adozione delle cautele previste dal Codice perassicurare un livello elevato di sicurezza dei dati trattati, a fortiori inragione della loro natura sensibile (artt. 31 e ss. e relativo allegato"B").

3.Tutto ci evidenziato, con riferimento, pi in generale, ai trattamenti di datipersonali complessivamente effettuati dal Comitato per la coalizione"Italia. Bene comune", si rammenta che l'informativa da rendere agliinteressati dovr essere preventiva, adeguata e completa di tutti gli elementidi cui all'art. 13 del Codice, con particolare riferimento all'indicazionedell'eventuale ambito di divulgazione dei dati trattati (art. 13, comma 1,lett. d) del Codice).

4.In relazione ai tempi di conservazione dei dati personali e, in ogni caso, perquanto altro non espressamente richiesto, si rinvia all'autorizzazione generalen. 3/2011.

TUTTO CIO' PREMESSO

ilGarante, ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. b) del Codice, si pronuncia neitermini di cui in motivazione, con riferimento agli specifici profili dicompetenza di questa Autorit, rilevati sulla base della documentazioneprodotta.

Roma, 31 ottobre 2012

Il presidente
Soro

Il relatore
Bianchi Clerici

Il vice segretario generale
De Paoli