| Garante per la protezione     dei dati personali Parere del Garante su uno schema didisegno di legge sulla ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblicaitaliana e lo Stato di Israele sulla previdenza sociale PROVVEDIMENTO DEL 25 OTTOBRE 2012 Registro dei provvedimenti n. 312 del 25 ottobre 2012 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATIPERSONALI Nellariunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, delladott.ssa Augusta Iannini, vice presidente, della prof.ssa Licia Califano edella dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti, e del dott. Daniele DePaoli, vice segretario generale; Vistala richiesta di parere del Ministero degli affari esteri; Vistala documentazione in atti; Vistele osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art.15 del regolamento del Garante n. 1/2000; Relatorela dott.ssa Augusta Iannini; PREMESSO IlMinistero degli affari esteri ha richiesto il parere del Garante in ordine auno schema di disegno di legge concernente "ratifica ed esecuzionedell'Accordo tra la Repubblica italiana e lo Stato di Israele sulla previdenzasociale, fatto a Gerusalemme il 2 febbraio 2010". L'odiernoschema di disegno legge autorizza il Presidente della Repubblica a ratificarel'Accordo in questione (art. 1) dandone, al contempo, piena ed interaesecuzione a decorrere dall'entrata in vigore disciplinata dall'articolo 28dello stesso (art. 2). L'Accordoè volto alla tutela dei lavoratori al seguito delle imprese e allatotalizzazione e trasferibilità delle pensioni, garantendo ai cittadiniitaliani che hanno lavorato in Italia prima di trasferirsi in Israele lapossibilità di percepire, direttamente in quel Paese, un trattamentopensionistico in linea con i contributi versati in Italia. RILEVATO Inprimo luogo, l'Accordo individua il campo di applicazione, consistente perl'Italia nella legislazione sull'assicurazione obbligatoria generalesull'invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, le relativegestioni speciali per i lavoratori autonomi, la gestione separata ed i regimiesclusivi e sostitutivi, relativamente a tutte le persone (inclusi familiari esuperstiti) sottoposte alla predetta legislazione (artt. 2 e 3 dell'Accordo). Oltrealla parità di trattamento (art. 4 dell'Accordo), le disposizioni generaliprevedono l'"esportabilità delle prestazioni" (art. 5 dell'Accordo),nel senso che le pensioni non saranno ridotte, modificate, sospese o soppresseper il fatto che una persona risieda nel territorio dell'altra Partecontraente. Laparte II dell'Accordo prevede la legislazione applicabile nelle singolefattispecie (lavoratore subordinato, lavoratore autonomo ecc.), mentre la parteIII detta disposizioni speciali riguardanti le varie categorie di prestazioni(pensioni di invalidità, vecchiaia e superstiti). L'Accordorinvia poi ad un accordo amministrativo tra le Autorità competenti (ilMinistero del lavoro e delle politiche sociali per l'Italia), al fine diconcordare le relative procedure di attuazione; le stesse Autorità competentisi scambieranno informazioni sulle misure applicative dell'Accordo, nonchésulle modifiche legislative incidenti sull'applicazione dello stesso (art. 17dell'Accordo). Nell'ambitodella cooperazione amministrativa (art. 18) è previsto, tra le altre cose, che"le autorità e le istituzioni delle Parti contraenti possono comunicaredirettamente tra loro e con le persone interessate o con i lororappresentanti"; inoltre, su richiesta italiana, le autorità e leistituzioni israeliane competenti comunicano i dati necessari e le informazioniper l'attuazione dell'articolo 4, comma 1, lett. e) ("Parità ditrattamento") che si riferisce ai cittadini dell'Unione Europea. Conparticolare riferimento alla protezione dei dati, qualsiasi dato personaletrasmesso da una Parte contraente all'altra in attuazione dell'Accordo deveessere tenuto riservato; i dati personali possono essere utilizzati solo alfine di determinare il diritto alle prestazioni previdenziali specificate nellarichiesta di informazioni (o comunque collegate). Ad ogni modo, l'Accordo prevedeche gli scambi di dati tra le Parti contraenti siano comunque sottoposti allalegislazione delle stesse anche, ovviamente, per quanto riguarda la disciplinain materia di protezione dei dati personali (art. 19 dell'Accordo). Lacomposizione delle controversie avviene ad opera delle Autorità competenti, edin mancanza, mediante negoziati tra le Parti contraenti (art. 25 dell'Accordo). Infine,l'Accordo che entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al mesein cui le Parti contraenti si comunicano l'espletamento delle procedure diratifica, è valido a tempo indeterminato (artt. 27 e 28 dell'Accordo). CONSIDERATO Loschema di disegno legge prevede una comunicazione di dati personali da parte diun soggetto pubblico nazionale (il Ministero del lavoro e delle politichesociali) ad altro soggetto straniero (e viceversa). L'articolo44, comma 1, lett. b), del Codice in materia di protezione dei dati personali(d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito "Codice"), stabilisce cheil trasferimento di dati personali diretto verso Paesi non appartenentiall'Unione europea può avvenire, tra l'altro, quando sia autorizzato dalGarante sulla base di adeguate garanzie per i diritti dell'interessatoindividuate con le decisioni previste dagli artt. 25, paragrafo 6, e 26,paragrafo 4, della direttiva 95/46/CE, in cui la Commissione europea constatache un Paese non appartenente all'Unione europea garantisce un livello diprotezione adeguato. Alriguardo, è intervenuta la decisione della Commissione europea del 31 gennaio2011 n. 2011/61/UE (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europeeL 27/39 del 1 febbraio 2011), con la quale si è ritenuto che lo Statod'Israele, come definito ai sensi del diritto internazionale, fornisca unadeguato livello di protezione dei dati personali trasferiti dall'Unioneeuropea per quanto attiene ai trasferimenti internazionali automatizzati didati personali dall'Unione europea e, in caso di trasferimenti non automatizzati,ai dati che siano sottoposti a ulteriore trattamento automatizzato nello Statod'Israele. La decisione non dovrebbe applicarsi invece ai trasferimentiinternazionali di dati personali dall'UE nello Stato d'Israele qualora iltrasferimento e il successivo trattamento dei dati siano effettuatiesclusivamente tramite strumenti non automatizzati (considerando n. 12). Inrelazione a questi ultimi trattamenti, infatti, non è stato riscontrato unaltrettanto adeguato livello di protezione. Ciò, in quanto la legge israelianasulla protezione della vita privata, e conseguentemente le relative garanzie,si applicano solo ai trattamenti automatizzati e non anche al trattamento didati contenuti in banche dati manuali (considerando n. 9). Va, in proposito, rammentatoche il "Gruppo articolo 29", nell'esprimere un parere sul livello diadeguatezza della protezione dei dati in quel Paese, ha incoraggiato le autoritàisraeliane ad adottare ulteriori disposizioni che estendano l'applicazionedella legislazione dello Stato d'Israele alle banche dati manuali (considerandon. 15). Diseguito alla predetta decisione della Commissione europea e in attuazionedell'articolo 44, comma 1, lett. b), del Codice, il Garante, con provvedimentodel 20 gennaio 2012, ha autorizzato i trasferimenti di dati personali dalterritorio dello Stato verso lo Stato d'Israele, in conformità alla suddettadecisione e nei limiti da essa previsti, riservandosi, in conformità allanormativa comunitaria, al Codice e all'articolo 3 della decisione dellaCommissione, di svolgere i necessari controlli sulla liceità e correttezza deitrasferimenti di dati e di adottare eventuali provvedimenti di blocco o didivieto di trasferimento. RITENUTO Tuttociò considerato il Garante non ha osservazioni da formulare sullo schema didisegno di legge o sul contenuto dell'Accordo. Sirichiama tuttavia l'attenzione dell'Amministrazione interessata sullacircostanza che in caso di trasferimenti di dati non automatizzati, iltrattamento dei dati da parte di Israele con modalità tradizionali (cioèmanuali e non automatizzate) non garantirebbe un livello di protezione adeguatoagli standard richiesti dalla decisione della Commissione europea n.2011/61/UE. IL GARANTE esprimeparere favorevole sullo schema di disegno legge concernente ratifica edesecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e lo Stato di Israele sullaprevidenza sociale, fatto a Gerusalemme il 2 febbraio 2010, nei termini di cuiin motivazione. Roma, 25 ottobre 2012
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