| Garante per la protezione     dei dati personali Programma statistico nazionale2011-2013, aggiornamento 2013 PROVVEDIMENTO DEL 20 SETTEMBRE 2012 Registro dei provvedimenti n. 249 del 20 settembre2012 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATIPERSONALI NELLAriunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, delladott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna BianchiClerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia,segretario generale; VISTOil Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n.196); VISTOil d.lg. 6 settembre 1989, n. 322, recante norme sul Sistema statisticonazionale; VISTOil codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di datipersonali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambitodel Sistema statistico nazionale (Allegato A3 al Codice); VISTAla richiesta di parere dell'Istituto nazionale di statistica sul Programmastatistico nazionale 2011-2013, Aggiornamento 2013 (nota del 5 luglio 2012,prot. n. SP/665.2012 ); VISTAla documentazione in atti; VISTEle osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensidell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; Relatorela dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici; PREMESSO L'Istitutonazionale di statistica ha chiesto al Garante, ai sensi dell'art. 6-bis, comma2, del d.lg. n. 322/1989, il parere sul Programma statistico nazionale2011-2013, Aggiornamento 2013 (di seguito Psn). OSSERVA Ilpresente parere è formulato con riferimento al trattamento di dati personaliinseriti per la prima volta nel Programma statistico nazionale 2011-2013,Aggiornamento 2013 e alle modifiche apportate ai prospetti identificativirelativi a lavori statistici che comportano il trattamento di dati personali giàinclusi nel Psn 2011-2013 e nel relativo Aggiornamento 2012-2013, sui quali ilGarante ha già espresso il parere con i provvedimenti del 23 settembre 2010 e del Aseguito dell'esame analitico del Programma occorre formulare le seguentiosservazioni, in parte già espresse nei pareri resi dal Garante sui precedentiPsn. 1. Lavori statistici concernenti informazionirelative a persone giuridiche. Nel Psn in esame -Volume 2, Capitolo 2"Schede di sintesi dei lavori che trattano dati personali, sensibili e/ogiudiziari"- sono stati ricompresi anche lavori statistici che comportanoil trattamento di informazioni riferite a persone giuridiche, enti oassociazioni, benché l'art. 40, comma 2, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201,convertito con modificazioni dalla l. 22 dicembre 2011, n. 214, abbiariformulato le definizioni di "dato personale" e di"interessato" di cui all'art. 4, comma 1, lett. b) e i) del Codice,sottraendo dall'ambito di applicazione della disciplina in materia diprotezione dei dati personali le persone giuridiche, gli enti e le associazioni. Alriguardo, l'Istituto ha, tuttavia, rappresentato che tra i lavoristatistici che implicano il trattamento di dati personali sono ancoraconsiderati quelli che comportano il trattamento di informazioni riferite apersone giuridiche, enti e associazioni. Il mancato adeguamento alle predettemodifiche normative è stato motivato in ragione sia del fatto che le stessesono intervenute nella fase conclusiva dell'iter di approvazione del Psn inesame, sia "per l'obiettiva difficoltà di operare una distinzioneanalitica e certa nell'ambito di determinati lavori statistici tra itrattamenti di dati relativi esclusivamente a persone fisiche e i trattamentidi dati relativi esclusivamente a persone giuridiche, enti edassociazioni", non più soggetti all'ambito di applicazione del Codice. Intale quadro, come già evidenziato dal Garante nel parere espresso, in data 2. Diffusione di variabili in forma disaggregata Alriguardo, si rappresenta, in particolare, che la diffusione in manieradisaggregata di variabili relative ad una persona giuridica (ad esempio,istituzione universitaria, "MUR-00023 Rilevazione IstruzioneUniversitaria"), può comportare anche la diffusione di dati personaliriferibili a persone fisiche (ad esempio, mediante la correlazione del numerodi studenti che hanno conseguito un titolo post-laurea, con ulterioriinformazioni concernenti genere, età, provenienza geografica, tipologiacorso, anno di nascita, cittadinanza). Occorre,pertanto, adottare cautele idonee ad evitare che la diffusione di talerisultato statistico disaggregato relativo ad una persona giuridica non rendaidentificabili, nemmeno indirettamente, le persone fisiche cui sono riferibilile variabili selezionate, rispettando a tal fine i criteri per la valutazionedel rischio di identificazione previsti dall'art. 4, comma 1, del codicedeontologico. 3. Dati sensibili e giudiziari e obbligo di risposta Inparticolare, va valutata con favore la scelta di precisare nell'ambito deiprospetti relativi ai lavori statistici che comportano il trattamento di datisensibili e giudiziari l'assenza per gli interessati dell'obbligo di forniretale categoria di informazioni, evidenziandone la facoltatività ai sensidell'art. 7, comma 2, del d.lg. n. 322/1989 (cfr. "ISS-00006 Sistemaepidemiologico integrato dell'epatite virale acuta (SEIEVA)";"TOS-00014 Registro di Mortalità Regionale"; "IST-00088 Dimessedagli istituti di cura per aborto spontaneo"). 4. Statistiche da indagine: dati sensibili esoggetti minori di età. Nel Psn in esame alcune statistiche da indaginecomportano la raccolta presso gli interessati di numerose categorie di datisensibili, quali convinzioni religiose, filosofiche o di altro tipo, stato disalute e vita sessuale, coinvolgendo come "unità di rilevazione"anche individui minori di età (ad esempio, nei seguenti prospettiidentificativi si fa riferimento a persone di "0 anni e più":"IST-02533 Modulo ad hoc: sull'inclusione sociale delle persone con disabilitàe sulla disabilità tra i minori"; "IST-01395 Indagine sullecondizioni di vita (EU-SILC)"; "IST-02066 Multiscopo sulle famiglie:condizione e integrazione sociale dei cittadini stranieri";"IST-00204 Multiscopo sulle famiglie: aspetti della vita quotidiana"). Alriguardo, si rileva positivamente la scelta di riportare nel prospettoidentificativo del lavoro statistico "IST-02533 Modulo ad hoc:sull'inclusione sociale delle persone con disabilità e sulla disabilità tra iminori" le modalità di raccolta delle informazioni presso gli interessatiminori di età, con una specifica differenziazione a seconda che il minore siaultra quindicenne o meno. Pertanto,nell'ottica di assicurare maggiori garanzie a soggetti che, non avendoraggiunto la maturità fisica e psichica, hanno bisogno di più protezione, perla realizzazione delle predette tipologie di indagini occorre individuarespecifici accorgimenti a tutela dei minori interessati evidenziandoli neirelativi prospetti identificativi (ad esempio, analogamente a quanto sopradescritto, attraverso modalità di raccolta dei dati modulate in ragione dell'etàdei minori intervistati). 5. Compartecipanti In relazioneall'individuazione dei compartecipanti nei prospetti identificativi, si rilevache la specificazione della "modalità di compartecipazione" di talisoggetti, indicandone la natura e l'eventuale coinvolgimento nel trattamentodei dati personali, consente di delineare con precisione la struttura deiflussi informativi che caratterizzano ogni singolo lavoro statistico (cfr. adesempio, il prospetto identificativo relativo allo studio "IST-02150Studio progettuale per la revisione del flusso di acquisizione dei dati dimortalità e sperimentazione" è stato opportunamente modificato rispettoalla versione inserita nel Psn 2011-2013, indicando anche le tipologie di datitrattati dal compartecipante e l'estensione territoriale di riferimento). Talespecificazione risulta, infatti, necessaria al fine di distinguere i soggettiche partecipano senza, tuttavia, trattare dati personali da quelli cherealmente sono coinvolti nel trattamento, indicando tra questi ultimi il ruoloe le responsabilità che ciascuno di essi assume rispetto al trattamento di datipersonali. Occorre,pertanto, integrare con le predette informazioni i prospetti identificativirelativi a lavori statistici che coinvolgono compartecipanti. 6. Osservazioni su singoli lavori statistici Talistudi prevedono, in particolare, che informazioni trattate a finiamministrativi dai comuni siano trasmesse dalle Regioni e dalle Provinceautonome al sistema informativo dell'Inps, corredate di dati identificatividiretti e di dati molto delicati relativi anche allo stato di salute e allavita sessuale (ad esempio, per i soggetti non autosufficienti, oltre allatipologia di invalidità, anche il grado di autonomia e mobilità della persona,i disturbi comportamentali e dell'area cognitiva; per i bambini, oltreall'eventuale disabilità, notizie – anche giudiziarie e sanitarie-riguardanti violenze sessuali subite, prostituzione, tratta, pedo-pornografia,problematiche riguardanti la famiglia relative ad abusi e maltrattamenti). Inentrambi i prospetti viene dichiarato, inoltre, che tra gli obiettivi dellostudio vi sarebbe quello di far confluire i predetti flussi informativi nelCasellario dell'assistenza istituito presso l'Inps ai sensi dell'art.13 deld.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'art.1, comma 1, l. 30 luglio 2010, n. 122, le cui modalità di attuazione dovrannoessere definite con un decreto del Ministro del lavoro e delle politichesociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nelrispetto del Codice. L'attuazione di tale normativa rileva anche in relazionealle "operazioni di linkage" con gli archivi gestionali dell'Inps, equindi di carattere amministrativo, parimenti descritta nella scheda. Alriguardo, il Garante si riserva di valutare, nell'ambito del parere diconformità sul predetto decreto attuativo del Casellario dell'assistenza (chedovrà essere richiesto ai sensi degli artt. 20 e 154, comma 4, del Codice), lacompatibilità con la normativa in materia di protezione dei dati personali diun'eventuale raccolta centralizzata, con dati identificativi diretti in ununico sistema informativo, di informazioni così delicate, anche idonee a rivelarelo stato di salute e la vita sessuale, riferite a minori d'età. Ciò, anche conriferimento all'attuazione dei nuovi flussi di dati personali in ambito socialee assistenziale previsti dall'art. 16 del d.l. 9 febbraio 2012, n. 5,convertito in legge con modificazioni dalla l. 4 aprile 2012, n. 35. Conspecifico riferimento ai predetti studi, si rileva invece che i dati personalitrattati per scopi statistici, quali quelli in esame, non possono essereutilizzati, come espressamente previsto dall'art. 105 del Codice, pertrattamenti finalizzati al perseguimento di scopi di altra natura (ad esempio,per le finalità amministrative riconducibili all'alimentazione del Casellariodell'assistenza). Inoltre,si osserva che i prospetti identificativi dei suddetti studi, che prevedono iltrattamento di informazioni prevalentemente di carattere sensibile egiudiziario, allo stato non previsto da alcuna norma di legge che individui itipi di dati e le operazioni eseguibili (art. 20 del Codice), non riportano alcunaindicazione circa l'obbligo di risposta da parte degli interessati (art. 7,comma 2, del d.lg. n. 322/1989 e pag. 13, Volume 2, dell'Aggiornamento inesame). Pertanto,tenuto conto anche del quadro normativo di settore riferibile al Casellariodell'assistenza in fase di completamento, non è possibile allo stato esprimereun parere favorevole in merito ai predetti studi progettuali, i quali dovrannoessere espunti dall'Aggiornamento in esame. TUTTO CỈ PREMESSO, IL GARANTE: Roma, 20 settembre 2012
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