Garante per la protezione
    dei dati personali


Parere del Garante suuno schema di regolamento recante la disciplina dell'elenco dei funzionariinternazionali di cittadinanza italiana, adottato ai sensi della legge 17dicembre 2010, n. 227

PROVVEDIMENTO DEL 26LUGLIO 2012

Registro dei provvedimenti
n. 231 del 26luglio 2012

IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro,presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vice presidente, della prof.ssaLicia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e deldott. Giuseppe Busia, segretario generale;

Vista la richiesta di parere del Ministero degli affari esteri;

Visto l'articolo 154, commi 4 e 5, del Codice in materia di protezionedei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generaleai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore la prof.ssa Licia Califano;

PREMESSO:

Il Ministero degli affari esteri ha chiesto il parere del Garante inordine a uno schema di regolamento recante la disciplina dell'elenco deifunzionari internazionali di cittadinanza italiana, da adottarsi ai sensidell'articolo 2, comma 7, della legge 17 dicembre 2010, n. 227, recantedisposizioni concernenti la definizione della funzione pubblica internazionalee la tutela dei funzionari italiani dipendenti da organizzazioniinternazionali.

La predetta legge n. 227 del 2010 definisce, all'articolo 1, ilfunzionario internazionale, come "il cittadino italiano che hasvolto o che svolge funzioni professionali o direttive con rapporto di lavorodipendente presso un'organizzazione internazionale". Essa prevedel'istituzione dell'elenco dei funzionari internazionali di cittadinanzaitaliana (di seguito "elenco") presso il quale sono iscritti, adomanda, i funzionari che hanno svolto le funzioni di cui sopra per almeno dueanni continuativi ovvero per almeno tre anni non continuativi (art. 2, commi 1e 2).

La legge dispone che la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco competonoal Ministero degli affari esteri (di seguito "MAE"), che ne rendeconto, annualmente, ad una commissione interministeriale istituita presso ilmedesimo Ministero.

Il MAE provvede a pubblicizzare e a dare il più ampio risaltopossibile all'elenco, sia presso le amministrazioni pubbliche sia presso leimprese private, "allo scopo di facilitare la mobilità da e verso leorganizzazioni internazionali" (art. 2, comma 6).

La legge prevede, infine, che ai funzionari internazionali iscrittinell'elenco in questione siano riconosciuti per la partecipazione ai concorsipubblici titoli di merito commisurati agli anni di effettivo servizio nelleorganizzazioni internazionali, secondo criteri stabiliti con il presenteregolamento (art. 4).

L'odierno schema di regolamento, adottato su proposta del Ministrodegli affari esteri, deve disciplinare le modalità di iscrizione e dicancellazione dall'elenco, nonché le modalità di costituzione e difunzionamento della commissione interministeriale.

RILEVATO

Lo schema di regolamento affida la gestione dell'elenco alla Direzionegenerale per le risorse e l'innovazione del MAE (art.  1 dello schema).

Dopo aver descritto i requisiti per l'iscrizione nell'elencocoerentemente con il disposto della normativa primaria (art. 2), lo schemadisciplina le modalità di iscrizione on line attraverso una domanda contenenteuna serie di dati personali selezionati, secondo la relazione illustrativa,mediante contemperamento delle esigenze di pubblicità e riservatezza (art. 3),nonché la cancellazione dall'elenco a richiesta del funzionario o d'ufficio(art. 5). Le domande di iscrizione sono esaminate dal MAE che aggiornacostantemente l'elenco (art.  4).

I dati contenuti nell'elenco riproducono sostanzialmente quellioggetto della domanda d'iscrizione; l'elenco è poi pubblicato sul sito internetdel MAE (art. 6).

CONSIDERATO

La normativa di rango primario, come già descritto sopra, stabilisceche il MAE provveda a pubblicizzare l'elenco sia presso le pubblicheamministrazioni che presso le imprese private "allo scopo di facilitare lamobilità da e verso le organizzazioni internazionali" (art. 2, comma 6, l.n. 227/2010).

Sulla base di tale previsione, l'odierno schema di regolamentoprecisa, innanzitutto, che l'elenco ha lo scopo, appunto, di facilitare lamobilità dei funzionari, da e verso le organizzazioni internazionali (art. 1,comma 2, dello schema). A tal fine, esso è tenuto in modalità informatica ed èpubblicizzato mediante pubblicazione sul sito internet del MAE, che provvede adarne pubblicità sia presso le amministrazioni pubbliche che presso le impreseprivate, anche attraverso loro associazioni di categoria (art. 6, comma 2).

La pubblicazione dell'elenco sul sito internet del MAE configura unadiffusione di dati personali ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lett. m), delCodice in materia di protezione dei dati personali (d. lg. 30 giugno 2003, n.196, di seguito "Codice"), come tale consentita a un soggettopubblico se prevista da una norma di legge o di regolamento, qual è l'odiernoatto normativo (art. 19, comma 3, del Codice).

La diffusione dell'elenco mediante pubblicazione sul sito delMinistero appare anche conforme ai principi di proporzionalità e finalità neltrattamento dei dati, tenuto conto del fine cui è preordinato l'elenco stesso,e cioè favorire la mobilità dei funzionari internazionali, dandogli la massimavisibilità possibile (cfr. al riguardo anche la relazione illustrativadello schema di regolamento). L'elenco, inoltre, contiene dati pertinenti e noneccedenti rispetto a tale finalità (art. 11, del Codice).

Resta fermo che l'utilizzo dei dati registrati nell'elenco e residisponibili sul sito è consentito solo per lo scopo individuato nel presenteschema di regolamento o, comunque, in termini compatibili con tale finalità,nel rispetto del principio di finalità nel trattamento dei dati. L'articolo 11,comma 1, lett. b) del Codice prevede, infatti, che i dati personali sianoraccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi ed "utilizzatiin altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi".

Si richiama, infine, l'attenzione dell'Amministrazione interessatasulle indicazioni rese dal Garante in materia di trattamento di dati effettuatoda soggetto pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web, inparticolare per quanto riguarda gli accorgimenti da adottare per scongiurare ilrischio di cancellazioni, alterazioni o decontestualizzazioni delleinformazioni pubblicate, nonché in tema di dati pubblicati sul sito mediantemotori di ricerca (Linee guida in materia di trattamento di dati personalicontenuti anche in atti e documenti amministrativi effettuato da soggettipubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web, adottate il 2marzo 2011 e pubblicate sulla G.U. n. 64 del 19 marzo 2011).

In conclusione, lo schema di regolamento non presenta particolaricriticità sotto il profilo della protezione dei dati personali.

TUTTO CIO' PREMESSO ILGARANTE:

esprime parere favorevole sullo schema di regolamento recante ladisciplina dell'elenco dei funzionari internazionali di cittadinanza italiana,adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge 17 dicembre 2010, n.227.

Roma, 26 luglio  2012

Il presidente
Soro

Il relatore
Califano

Il segretario generale
Busia