Garante per la protezione
    dei dati personali


Parere del Garante sulloschema di regolamento che descrive le modalità di attuazione del Regolamentodell'Unione europea sull'"iniziativa dei cittadini"

PROVVEDIMENTO DEL 19LUGLIO 2012

Registro dei provvedimenti
n. 215 del 19luglio 2012

IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro,presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vice presidente, della prof.ssaLicia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e deldott. Giuseppe Busia, segretario generale;

Vista la richiesta diparere della Presidenza del Consiglio dei ministri - Ministro per gli affarieuropei;

Visto l'articolo 154, commi 4 e 5, del Codice in materiadi protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Vistala documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell'Ufficioformulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento delGarante n. 1/2000; 

Relatore la dott.ssa Augusta Iannini;

PREMESSO

Con nota a firma del Capo del settore legislativo del Ministro per gliaffari europei è stato chiesto il parere del Garante in ordine a uno schema diregolamento concernente le modalità di attuazione del Regolamento (UE) n. 211del 16 febbraio 2011 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardantel'"iniziativa dei cittadini". 

In base all'articolo 11,comma 4, del Trattato sull'Unione europea, i cittadini dell'Unione, in numerodi almeno un milione, che abbiano la cittadinanza di un numero significativo diStati membri, possono prendere l'iniziativa d'invitare la Commissione europea apresentare una proposta su materie nelle quali ritengono necessario un attogiuridico dell'Unione ai fini dell'attuazione dei trattati. Le procedure e lecondizioni necessarie per la presentazione di tali iniziative sono statestabilite ai sensi dell'articolo 24, comma 1, del Trattato sul funzionamentodell'Unione europea, in base al quale il Parlamento europeo e il Consiglio,adottano, appunto, mediante regolamento, le predette procedure, anche perquanto riguarda il numero minimo di Stati membri da cui i cittadini che lepresentano devono provenire.

Il Regolamento europeo n. 211 del 16febbraio 2011 definisce "iniziativa dei cittadini" un'iniziativaavente il sostegno di almeno un milione di firmatari appartenenti ad almeno unquarto degli Stati membri, laddove per firmatari s'intendono i cittadinidell'Unione, aventi l'età minima richiesta per acquisire il diritto di voto perle elezioni del Parlamento europeo, che hanno compilato la dichiarazione delmodulo di sostegno per tale iniziativa. Per organizzatori, invece, si intendonoi cittadini dell'Unione che formano un comitato responsabile della preparazionedell'iniziativa e della sua presentazione alla Commissione; il predettocomitato è composto da almeno sette persone residenti in almeno sette diversiStati membri.

Prima che inizi la raccolta delle dichiarazioni disostegno dei firmatari dell' iniziativa, gli organizzatori sono tenuti achiedere la registrazione della proposta alla Commissione fornendo taluneinformazioni (indicate nell'allegato II al Regolamento europeo), tra cui alcunidati personali riferiti ai sette membri del comitato. Le informazioni inquestione sono introdotte in un registro elettronico messo a disposizione dallaCommissione. Una volta registrata, la proposta d'iniziativa, con i nomi degliorganizzatori, è resa nota al pubblico nel registro. Le persone interessatepossono richiedere la cancellazione dei loro dati personali dal registro allascadenza del termine di due anni dalla data di registrazione della proposta (art.4).

Per la raccolta delle dichiarazioni di sostegno ad opera degliorganizzatori, sono utilizzabili solo moduli conformi a specifici modelliprevisti dal Regolamento europeo (riportati all'allegato III), che i firmataricompletano indicando solo i dati personali richiesti per la verifica a curadegli Stati membri; al riguardo, il riferimento è alla parte B dell'allegatopredisposta per gli Stati membri che richiedono il numero di un documento diidentità personale (per l'Italia il passaporto o la carta d'identità, inclusal'indicazione dell'autorità di rilascio) (art. 5).

Gliorganizzatori possono raccogliere le dichiarazioni di sostegno su carta o pervia elettronica; in quest'ultimo caso (art. 6), gli organizzatori chiedonoall'autorità competente dello Stato membro interessato (che, in baseall'articolo 4 dell'odierno schema di regolamento è, per l'Italia, DigitPA) dicertificare (in base al modello di cui all'allegato IV) che il sistema diraccolta per via elettronica utilizzato presenta dispositivi tecnici e disicurezza atti ad assicurare, tra l'altro, che i dati immessi per viaelettronica siano raccolti e conservati in modo da impedire che possano esseremodificati o utilizzati per scopi diversi da quello di sostenere l'iniziativadei cittadini, proteggendo i dati personali da distruzione accidentale o dolosao da perdita accidentale, da alterazioni o da diffusione e accesso nonautorizzati. Digit-Pa -le cui funzioni sono oggi assorbite dall'Agenzia perl'Italia digitale, istituita dall'articolo 19 del decreto-legge 22 giugno 2012,n. 83, attualmente in conversione - in base al medesimo articolo 4 dello schemaha il compito di individuare, con propria deliberazione, che dovrà esseresottoposta al parere del Garante, la documentazione da depositare e le modalitàper la presentazione dell'istanza volta ad ottenere la certificazione deipredetti sistemi di raccolta. 

Attraverso il modulo di cuiall'allegato V, gli organizzatori presentano alle autorità competenti negliStati membri, per verifica e certificazione, le dichiarazioni di sostegno sucarta o in formato elettronico; le predette autorità competenti dopo aververificato "conformemente alla legislazione e alle prassi nazionali, sedel caso mediante adeguati controlli" le dichiarazioni di sostegnopresentate, rilasciano agli organizzatori un certificato (allegato VI) diconferma del numero di dichiarazioni di sostegno valide per lo Stato membrointeressato (art. 8).

Infine, ai sensi dell'articolo 12 delRegolamento europeo, gli organizzatori e le autorità competenti dello Statomembro devono ottemperare alla direttiva 95/46/CE e al Codice in materia diprotezione dei dati personali (d. lg. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito"Codice"). In particolare, gli organizzatori e le autorità competentinegli Stati membri per le verifiche e le certificazioni sono consideratititolari del trattamento dei dati nelle loro rispettive operazioni. Gliorganizzatori non devono utilizzare i dati personali raccolti per scopi diversidal sostegno dichiarato all'iniziativa, distruggendo tutte le dichiarazioni disostegno (e le eventuali loro copie) entro termini stabiliti. Allo stesso modo,l'autorità competente usa i dati personali ricevuti per un'iniziativa al soloscopo di verificare le dichiarazioni di sostegno, distruggendo tutte ledichiarazioni di sostegno (e le loro copie) entro un mese dal rilascio delcertificato.

L'odierno schema di regolamento, adottato su propostadel Ministro per gli affari europei, intende disciplinare le modalità diattuazione nel nostro Paese del descritto Regolamento (UE) n. 211 del 2011.

RILEVATO

Lo schema di regolamento designa il Ministero dell'interno -Dipartimento per gli affari interni e territoriali come autorità competente perla verifica e la certificazione delle dichiarazioni di sostegno delleiniziative dei cittadini attraverso il procedimento di campionamento casualesemplice di cui all'allegato A dello schema (art. 1). 

Gliorganizzatori presentano al Dipartimento per gli affari interni e territorialile dichiarazioni di sostegno insieme al modulo di cui all'allegato V("Modulo di presentazione delle dichiarazioni di sostegno alle autoritàcompetenti degli Stati membri") del Regolamento europeo (art. 2).

Dopoaver verificato le dichiarazioni di sostegno, il Ministero dell'internorilascia agli organizzatori il certificato di cui all'articolo 8, comma 2, delRegolamento, basato sul modello di cui all'allegato VI dello stesso attestanteil numero di dichiarazioni di sostegno valide per lo Stato membro interessato(art. 3).

Nell'ambito del procedimento di verifica delledichiarazioni di sostegno, il controllo a campione effettuato dal Ministerodell'interno accerta la "ricevibilità delle dichiarazioni disostegno", la "completezza dei dati richiesti per identificare ilfirmatario" e la "veridicità delle dichiarazioni di sostegno".Relativamente a quest'ultimo aspetto, il controllo è effettuato dal Ministeromediante confronto dei dati indicati nella dichiarazione con i dati degliarchivi anagrafici comunali, o delle questure nel caso in cui, quale documentodi riconoscimento del firmatario, sia stato indicato il passaporto. Ove laverifica sia affidata ai comuni o alle questure, questi ultimi comunicano irisultati della stessa al Ministero entro 30 giorni dalla richiesta; in assenzadi riscontro entro tale termine, lo schema stabilisce che la verifica dei datioggetto della dichiarazione di sostegno si consideri "favorevolmenteaccertata" (art. 3, comma 3).

CONSIDERATO

Il controllo operato dal Ministero dell'interno mediante confronto deidati contenuti nelle dichiarazioni di sostegno con i dati degli archivianagrafici comunali o detenuti dalle questure, affidato o meno ai comuni o allequesture (art. 3, comma 3), presuppone, in ogni caso, una"comunicazione" di dati personali da parte di un soggetto pubblico adaltro soggetto pubblico. Sotto questo profilo, il Regolamento europeo el'odierno schema di regolamento di attuazione rappresentano un'adeguata base normativadi tali flussi di dati, alla stregua delle disposizioni del Codice chedisciplinano il trattamento effettuato da soggetti pubblici. 

Siosserva, tuttavia, che la procedura di verifica di cui all'articolo 3, comma 3,dell'odierno schema di regolamento, secondo cui i risultati della verificas'intendono "positivi" qualora sia decorso il termine di 30 giornisenza alcuna comunicazione ad opera dei comuni e delle questure al Ministerodell'interno, non sembra in linea con il disposto dell'articolo 8, comma 2, delRegolamento europeo, che richiede "adeguati controlli".

Occorreevidenziare, preliminarmente, la delicatezza della materia, che investel'esercizio di diritti politici dei cittadini e può comportare anche iltrattamento di dati sensibili dei sottoscrittori delle iniziative, inparticolare per quanto riguarda le loro convinzioni politiche, filosofiche,religiose, per i quali la normativa in materia di protezione dei dati personaliprevede elevate garanzie per l'interessato (artt. 4, comma 1, lett. d), 20, 22e 65 del Codice; decreto del Ministro dell'interno 21 giugno 2006, n. 244, sultrattamento dei dati sensibili e giudiziari - scheda n. 13).

IlGarante non entra nel merito della scelta di ricorrere a controlli a campione,che resta nella responsabilità delle Amministrazioni interessate, pur dovendo,però, responsabilmente rilevare che ciò comporta, di fatto, più che unaverifica effettiva della veridicità delle dichiarazioni di sostegno deicittadini, una rilevazione di tipo sostanzialmente statistico sul grado diadesione alle singole iniziative.

In tale quadro, desta fortiperplessità la previsione della "fictio iuris" della verificacomunque andata a buon fine una volta decorso il termine di 30 giorni, chesancisce una veridicità formale piuttosto che sostanziale. Ciò, infatti,potrebbe "legittimare" dichiarazioni di sostegno non veritiere ocomunque non verificate nella loro autenticità, inficiando così, a monte, lacorrettezza dell'intera procedura di raccolta delle sottoscrizioni e, primaancora i diritti dei cittadini, che potrebbero falsamente vedersi attribuireiniziative a loro sconosciute su temi così delicati. 

Di più, perquanto riguarda la protezione dei dati personali, il meccanismo descrittopotrebbe comportare un trattamento di dati in violazione dell'articolo 11 delCodice, sotto il profilo della liceità e della correttezza, nonchédell'esattezza e completezza dei dati, con conseguente inutilizzabilità deidati stessi (art. 11, commi 1, lett. a) e c), e 2 del Codice).

TUTTO CIO' PREMESSO ILGARANTE

esprime parere sullo schema di regolamento concernente le modalità diattuazione del Regolamento (UE) n. 211 del 16 febbraio 2011 del Parlamentoeuropeo e del Consiglio riguardante l'"iniziativa dei cittadini", neitermini di cui in motivazione, con la seguente condizione:
a) siaprevista una procedura di verifica dei dati indicati nelle dichiarazioni disostegno conforme all'articolo 8 del suddetto Regolamento europeo n. 211 e alledisposizioni dell'articolo 11 del Codice, espungendo dallo schema diregolamento ogni riferimento a sistemi di verifica solo formale della veridicitàdelle dichiarazioni stesse (art. 3, comma 3, dello schema).

Roma, 19 luglio 2012

Il presidente
Soro

Il relatore
Iannini

Il segretario generale
Busia