Garante per la protezione
    dei dati personali


Parere del Garante suuno schema di ordinanza recante disposizioni urgenti dirette a fronteggiare glieventi sismici verificatisi il 22 e il 29 maggio nel territorio di alcuneprovince dell'Emilia-Romagna, della Lombardia e del Veneto

PROVVEDIMENTO DEL 12LUGLIO 2012

Registro dei provvedimenti
n. 204 del 12luglio 2012

IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Antonello Soro,presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vice presidente, della prof.ssaLicia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e deldott. Daniele De Paoli, segretario generale;

Vista la richiesta di parere della Presidenza del Consiglio deiMinistri – Dipartimento della protezione civile;

Visto l'articolo 154, commi 4 e 5, del Codice in materia di protezionedei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generaleai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore la prof.ssa Licia Califano;

PREMESSO:

La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha chiesto il parere delGarante in ordine a uno schema di ordinanza, da emanarsi ai sensi dell'articolo5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante disposizioni urgenti dirette afronteggiare gli eventi sismici verificatisi il 22 e il 29 maggio nelterritorio di alcune province dell'Emilia-Romagna, della Lombardia e delVeneto.

Lo schema di provvedimento ricalca pressoché pedissequamente l'ordinanzadel Presidente  del Consiglio dei Ministri 17 giugno 2009 emanata inoccasione degli eventi sismici verificatisi in Abruzzo il 6 aprile 2009, sulcui schema il Garante ha reso, a suo tempo, parere favorevole.

OSSERVA

L'odierno schema di ordinanza sancisce che i soggetti operantinell'ambito del Servizio nazionale di protezione civile di cui agli articoli 6e 11 della suddetta legge n. 225 del 1992 (fra i quali sono compresi anchesoggetti privati, come, ad esempio, le associazioni di volontariato) sonoequiparati in ogni caso ai soggetti pubblici, ai fini dell'applicazione dellepertinenti disposizioni previste dal Codice in materia di protezione dei datipersonali, per i trattamenti effettuati da tale categoria di soggetti (artt. 18ss. del Codice). Ciò, allo scopo di assicurare "la più efficace gestionedei flussi e dell'interscambio di dati personali, anche sensibili egiudiziari", negli ambiti territoriali oggetto dello stato di emergenzadeliberato in ordine agli eventi sismici che hanno colpito alcune localitàdelle regioni sopra indicate.

Al fine di bilanciare gli interessi connessi alla salvaguardia dellapopolazione colpita dal sisma con i diritti individuali alla riservatezza ealla protezione dei dati personali, lo schema di ordinanza autorizza i predettisoggetti, contitolari del trattamento dei dati, a trattare dati personali,anche sensibili e giudiziari, a prescindere dal consenso dell'interessato e inderoga alle norme di cui agli articoli 19, commi 2 e 3, 20 e 21 del Codice, perle finalità di rilevante interesse pubblico in materia di protezione civile inatto nei territori colpiti dal sisma, e comunque nel rispetto dei principi dipertinenza, non eccedenza e indispensabilità.

Lo schema di ordinanza dispone, inoltre, sempre per i medesimisoggetti e fino al 31 luglio 2012, la sospensione dell'adempimento di taluniobblighi previsti dal Codice, come quello di rendere l'informativa all'interessato(art. 13), di designazione degli incaricati del trattamento (art. 30), nonchédell'applicazione delle norme in materia di misure minime di sicurezza (art. 33e ss. e allegato B). Alla scadenza del termine, i soggetti operanti nelServizio nazionale di protezione civile potranno fornire un'informativasemplificata secondo le modalità individuate con provvedimento di questaAutorità e adottare misure minime di sicurezza semplificate, sempre sulla basedi un provvedimento del Garante adottato d'intesa con l'Amministrazioneinteressata. Il termine del 31 luglio è stato individuato in analogia a quantoprevisto dall'articolo 6 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, in materia disospensione dei processi pendenti presso gli uffici giudiziari aventi sede neicomuni colpiti dal sisma.

Infine, per tutti i soggetti operanti nel territorio oggetto delladichiarazione dello stato d'emergenza, titolari o responsabili del trattamento(e non soltanto, quindi, quelli del Servizio nazionale di protezione civile) sonoprorogati i termini di alcuni adempimenti previsti a loro carico nell'ambitodel procedimento relativo ai ricorsi presentati al Garante e per la decisionedell'Autorità (artt. 146, commi 2 e 3, e 150, comma 2, del Codice),limitatamente ai ricorsi presentati alla data del 20 maggio 2012 e a quelli chedovessero pervenire fino al 31 luglio 2012.

Ciò premesso, il Garante non ha rilievi da formulare ed esprime,quindi, parere favorevole sullo schema di ordinanza.

TUTTO CIO' PREMESSO ILGARANTE:

esprime parere favorevole sullo schema di ordinanza recantedisposizioni urgenti dirette a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi inalcune province delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto.

Roma, 12 luglio 2012

Il presidente
Soro

Il relatore
Califano

Il segretario generale
De Paoli