Garante per la protezione
    dei dati personali


Trattamenti dati perattività di propaganda elettorale - esonero dall'informativa

PROVVEDIMENTO DEL 5APRILE 2012


(Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 89del 16 aprile 2012)

Registro dei provvedimenti
n. 134 del 5aprile 2012

IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti,presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. MauroPaissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Daniele DePaoli, segretario generale;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codicein materia di protezione dei dati personali;

CONSIDERATO che il 6 e 7 maggio 2012 si terranno le elezioni deisindaci e dei consigli comunali, nonché dei consigli circoscrizionali, coneventuali turni di ballottaggio che si terranno il 20 e il 21 maggio 2012;

CONSIDERATO che partiti, movimenti politici, sostenitori e singolicandidati intraprendono numerose iniziative di selezione di candidati alleelezioni, di comunicazione e di propaganda elettorale, e che ciò comportal'impiego di dati personali per l'inoltro di messaggi elettorali e politici alfine di rappresentare le proprie posizioni in relazione alle consultazionielettorali;

CONSIDERATO che il diritto riconosciuto a tutti i cittadini diconcorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale (art. 49Cost.) deve essere esercitato nel rispetto dei diritti e delle libertàfondamentali, nonché della dignità delle persone cui si riferiscono i datiutilizzati, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personalee al diritto alla protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 2 delCodice;

VISTO l'art. 130, commi 3-bis e ss., del Codice – comemodificato dall'art. 20-bis, comma 1, lett. a e b, del d.l. 25 settembre 2009,n. 135 (convertito, con modificazioni, in legge 20 novembre 2009, n. 166) edall'art. 6, comma 2, lett. a, n. 6, del d.l. 13 maggio 2011, n. 70(convertito, con modificazioni, in legge 12 luglio 2011, n. 106) – checonsente il trattamento dei dati personali degli intestatari di utenzepubblicate negli elenchi telefonici per finalità di invio di materialepubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato odi comunicazione commerciale, salvo che gli interessati non abbiano esercitatoil diritto di opposizione mediante l'iscrizione nel "Registro pubblicodelle opposizioni";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 7 settembre 2010,n. 178, pubblicato in G.U. n. 256 del 2 novembre 2010 con cui è stato emanatoil "Regolamento recante istituzione e gestione del registro pubblicodegli abbonati che si oppongono all'utilizzo del proprio numero telefonico pervendite o promozioni commerciali";

CONSIDERATO che, a seguito delle predette modifiche all'art. 130 delCodice e all'istituzione del Registro pubblico delle opposizioni, è stataintrodotta una deroga al principio generale dell'obbligo di acquisizionepreventiva del consenso libero, specifico e informato degli interessati, cheopera solo per i trattamenti dei dati realizzati mediante telefonate conoperatore fisico per finalità di invio di materiale pubblicitario, di venditadiretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazionecommerciale;

CONSIDERATO che tale deroga non vale per i trattamenti di datipersonali effettuati per l'inoltro di messaggi elettorali e politici inrelazione alle menzionate consultazioni elettorali, per i quali resta ferma lanecessità di acquisire preventivamente il consenso informato degli interessatiai sensi degli artt. 13 e 23 del Codice;

CONSIDERATO altresì che il consenso dell'interessato deve esserepreventivamente acquisito anche quando il trattamento dei dati personali perfinalità di comunicazione e di propaganda elettorale venga realizzato mediantel'uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l'intervento di un operatorenonché mediante dispositivi quali, ad esempio, posta elettronica, telefax,messaggi del tipo Mms o Sms, come previsto dall'art. 130, commi 1 e 2, delCodice;

CONSIDERATO che, se i dati sono raccolti presso l'interessato,quest'ultimo deve essere previamente informato in ordine alle finalità, allemodalità e alle altre caratteristiche del trattamento, salvo che per gli elementigià noti alla persona che fornisce i dati (art. 13, commi 1 e 2, del Codice);

VISTO che, se i dati non sono invece raccolti presso l'interessato, lapredetta informativa è resa all'interessato all'atto della registrazione deidati o, quando è prevista la loro comunicazione, non oltre la primacomunicazione (art. 13, comma 4, del Codice);

CONSIDERATO che il Garante ha il compito di dichiarare sel'adempimento all'obbligo di rendere l'informativa, da parte di un determinatotitolare del trattamento, comporta o meno un impiego di mezzi manifestamentesproporzionato rispetto al diritto tutelato, e di prescrivere in tal casoeventuali misure appropriate (art. 13, comma 5, lett. c, del Codice);

VISTO il provvedimento generale di questa Autorità del 7 settembre 2005 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 2005, n. 212) con il quale sono stati indicati ipresupposti in base ai quali partiti, movimenti politici, comitati promotori,sostenitori e singoli candidati possono utilizzare lecitamente dati personali afini di comunicazione politica, nonché di propaganda elettorale e referendaria;

RITENUTO, altresì, che le prescrizioni del menzionato provvedimentodevono intendersi qui integralmente richiamate, a esclusione della lett. B) delpunto 4, nella parte in cui si prevede l'utilizzabilità dei dati degli abbonatii cui numeri telefonici sono affiancati dall'apposito simbolo grafico cheattesta il consenso per la ricezione di chiamate telefoniche a caratterepromozionale indicato nell'allegato III al provvedimento del 15 luglio 2004;

RITENUTO che, alla luce delle predette modifiche all'art. 130 delCodice e all'istituzione del registro pubblico delle opposizioni, sia superatala previsione relativa all'indicazione del predetto simbolo grafico, come giàevidenziato nei provvedimenti del Garante n. 16 del 19 gennaio e n. 73 del 24 febbraio 2011;

CONSIDERATO che il quadro di garanzie e di adempimenti richiamati conil citato provvedimento del 7 settembre 2005 opera anche in relazione alleprossime consultazioni elettorali;

CONSIDERATO che, con il provvedimento del 2005 su richiamato, isoggetti che effettuano propaganda elettorale sono stati esoneratitemporaneamente, a determinate condizioni, dall'obbligo di fornire previamentel'informativa ai soggetti interessati al trattamento (art. 13 del Codice);

CONSIDERATA la necessità di esonerare in via temporanea dall'obbligodi informativa di cui all'art. 13 del Codice partiti, movimenti politici,sostenitori e singoli candidati che trattano dati personali per esclusivafinalità di selezione di candidati alle elezioni, di comunicazione politica odi propaganda elettorale, nel circoscritto ambito temporale concernente leprossime consultazioni elettorali;

RITENUTO che, applicando i princìpi affermati nel citato provvedimentodel 7 settembre 2005 a proposito dell'obbligo di informativa, deve ritenersiproporzionato rispetto ai diritti degli interessati esonerare il soggetto cheutilizza i dati per esclusivi fini di propaganda elettorale dall'obbligo direndere l'informativa, sino alla data del 30 settembre 2012, solo nelle ipotesiin cui:

I) i dati siano raccolti direttamente da pubblici registri, elenchi,atti o altri documenti conoscibili da chiunque senza contattare gli interessati,oppure

II) il materiale propagandistico sia di dimensioni ridotte che, adifferenza di una lettera o di un messaggio di posta elettronica, non rendapossibile inserire un'idonea informativa anche sintetica;

RITENUTO che, decorsa la data del 30 settembre 2012, partiti,movimenti politici, sostenitori e singoli candidati possano continuare atrattare (anche mediante mera conservazione) i dati personali raccoltilecitamente secondo le modalità indicate nel predetto provvedimento del 7settembre 2005, per esclusive finalità di selezione di candidati, propagandaelettorale e di connessa comunicazione politica, solo se informeranno gliinteressati entro il 30 novembre 2012, nei modi previsti dall'art. 13 delCodice;

RITENUTO che, nel caso in cui partiti, movimenti politici, sostenitorie singoli candidati non informino gli interessati entro il predetto termine del30 novembre 2012 nei modi previsti dall'art. 13 del Codice, i dati dovrannoessere cancellati o distrutti;

RILEVATO che l'interessato può esercitare i diritti di cui all'art. 7del Codice, con riferimento ai quali il titolare del trattamento è tenuto afornire un idoneo riscontro;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensidell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CIŅ PREMESSO ILGARANTE

1) ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. c, del Codice, prescrive aititolari di trattamento interessati, al fine di rendere il trattamento conformealle disposizioni vigenti, di adottare le misure necessarie e opportuneindividuate nel provvedimento generale di questa Autoritàdel 7 settembre 2005, le cui prescrizioni si intendono integralmente richiamatenel presente provvedimento, a esclusione della lett. B) del punto 4, nellaparte in cui si prevede l'utilizzabilità dei dati degli abbonati i cui numeritelefonici sono affiancati dal simbolo grafico che attesta il consenso per laricezione di chiamate telefoniche a carattere promozionale indicatonell'allegato III al provvedimento del 15 luglio 2004, in quanto taleprevisione risulta superata dalle citate modifiche all'art. 130 del Codice edall'istituzione del registro pubblico delle opposizioni, come già evidenziatonei provvedimenti del Garante n. 16 del 19 gennaio e n. 73 del 24 febbraio2011;

2) ai sensi dell'art. 13, comma 5, del Codice dispone che partiti,movimenti politici, sostenitori e singoli candidati:

a) possono prescindere dal rendere l'informativa agli interessati,sino al 30 settembre 2012, solo se:

I) i dati sono raccolti direttamente da pubblici registri, elenchi,atti o altri documenti conoscibili da chiunque senza contattare gliinteressati, oppure

II) il materiale propagandistico è di dimensioni ridotte che, adifferenza di una lettera o di un messaggio di posta elettronica, non rendepossibile inserire un'idonea informativa anche sintetica;

b) possono continuare, decorsa la data del 30 settembre 2012, atrattare (anche mediante mera conservazione) i dati personali raccoltilecitamente secondo le modalità indicate nel predetto provvedimento del 7settembre 2005, per esclusive finalità di selezione di candidati, propagandaelettorale e di connessa comunicazione politica, solo se informeranno gliinteressati entro il 30 novembre 2012, nei modi previsti dall'art. 13 delCodice;

c) qualora non informino gli interessati entro il predetto termine del30 novembre 2012 nei modi previsti dall'art. 13 del Codice, devono cancellare odistruggere i dati.

3) ai sensi dell'art. 143, comma 2, del Codice dispone la trasmissionedi copia del presente provvedimento al Ministero della Giustizia –Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la sua pubblicazione nella GazzettaUfficiale della Repubblica italiana.

Roma, 5 aprile 2012

Il presidente
Pizzetti

Il relatore
Paissan

Il segretario generale
De Paoli