| Garante per la protezione     dei dati personali Comunicazione di datidall'INPS al Ministero del Lavoro per la ricostruzione del curriculumprofessionale di particolari categorie di lavoratori PROVVEDIMENTO DEL 21MARZO 2012 Registro dei provvedimenti n. 115 del 21 marzo 2012 IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti,presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. MauroPaissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele DePaoli, segretario generale; VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30giugno 2003, n. 196); VISTA la comunicazione dell'Istituto Nazionale Previdenza Sociale -Direzione provinciale di Ancona (nota prot. n. 0002463, del 10 gennaio 2012); VISTO l'art. 17 del regolamento n. 1/2007 del VISTA la documentazione in atti; VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generaleai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; Relatore il dott. Mauro Paissan; PREMESSO 1. L'Istituto Nazionale Previdenza Sociale - Direzione provinciale diAncona (di seguito INPS) ha rappresentato di aver ricevuto, dal Ministero dellavoro e delle politiche sociali - già Direzione provinciale del lavoro diAncona (di seguito Ministero), una richiesta volta ad acquisire copiadell'estratto contributivo relativo a quindici lavoratori (individuatinominativamente) indicando come base normativa l'art. 3, comma 5, del D.M. 27ottobre 2004, disciplina attuativa dell'art. 47, d.l. 30 settembre 2003, n. 269(convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, Beneficiprevidenziali per i lavoratori esposti all'amianto). A detta del Ministero, le finalità istituzionali chegiustificherebbero la menzionata comunicazione risiederebbero nell'attività diindagine prevista dal menzionato art. 3 ed affidata alle Direzioni provincialidel lavoro, volta a consentire la ricostruzione del curriculum lavorativo deilavoratori esposti all'amianto nei casi in cui il datore di lavoro, cessato ofallito, sia irreperibile (cfr. nota 29 dicembre 2011, prot. 34667). 2. A seguito di richiesta dell'Ufficio del 16 febbraio 2012, concomunicazione del 27 febbraio 2012 l'INPS ha precisato la tipologia dei datioggetto di comunicazione e le modalità che intenderebbe seguire per darvicorso, utilizzando a tal fine i dati contenuti nell'estratto contoprevidenziale, e precisamente quelli relativi a: a. "periodo lavorativo dal al, tipo di contribuzione [Š],contributi utili a pensione (n. settimane), retribuzione o reddito espresso inlire ed in euro, nome in chiaro dell'azienda datore di lavoro (per gli anniante 1975 viene riportata solo la matricola attribuita dall'INPS), eventualinote relative alla contribuzione"; b. l'eventuale comunicazione al Ministero richiedente verrebbeeffettuata in forma cartacea. 3. Nel confermare le informazioni fornite dall'INPS, il Ministero(cfr. nota del 29 febbraio 2012) ha puntualizzato che: a. la richiesta di estratto contributivo indirizzata all'INPS eriferita ai lavoratori interessati alla ricostruzione del proprio curriculumlavorativo al fine di conseguire i benefici di legge per i lavoratori espostiall'amianto è "unicamente finalizzata ad individuare l'effettivo datoredi lavoro che nel tempo ha provveduto ai versamenti contributivi"; b. l'esatta individuazione del datore di lavoro – possibilemediante l'utilizzo dei dati detenuti dall'INPS per le proprie finalitàistituzionali – è necessaria ai fini dello svolgimento delle indaginidemandate al Ministero, consentendo allo stesso di acclarare l'identità deldatore di lavoro e la circostanza dell'eventuale cessazione dell'attività ofallimento, nonché la sua irreperibilità. Verifiche, queste, prodromiche allaredazione del curriculum lavorativo, soggetto a comunicazione all'INAIL per levalutazioni di competenza; c. tali dati, che non potrebbero essere acquisiti aliunde,risultano invece detenuti dall'INPS, con caratteristiche tali da risultare"precisi chiari ed univoci". OSSERVA 4. L'INPS ha effettuato una comunicazione al Garante, ai sensi degliartt. 19, comma 2, e 39, comma 2, del Codice, al fine di poter comunicare alMinistero del lavoro e delle politiche sociali - già Direzione provinciale dellavoro di Ancona, su richiesta dello stesso, i dati personali contenuti nell'estrattocontributivo di alcuni lavoratori al fine di svolgere le indagini previstedall'art. 3, comma 5, D.M. 27 ottobre 2004, in vista del riconoscimento afavore degli stessi dei benefici previdenziali previsti per i lavoratoriesposti all'amianto. La comunicazione tra soggetti pubblici di dati personali, diversi daquelli sensibili e giudiziari, è ammessa se espressamente prevista da norma dilegge o di regolamento oppure, in mancanza di tale norma, qualora risulticomunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali; inquest'ultimo caso, il titolare deve effettuare una preventiva comunicazione alGarante (artt. 19, comma 2, e 39 del Codice). 5. Dall'esame della normativa applicabile, richiamata nel menzionatoD.M. 27 ottobre 2004 (ed indicata dagli Enti sopra indicati), risulta quantosegue: a. i lavoratori che (sussistendo i requisiti previsti dalladisciplina di settore) siano stati adibiti ad attività lavorative checomportano l'esposizione all'amianto (la cui sussistenza e durata è accertatadall'INAIL) hanno diritto a benefici previdenziali, previa presentazione diapposita istanza redatta in conformità ai modelli allegati al citato decreto ecorredata dal curriculum professionale rilasciato (di regola) dai datori dilavoro presso i quali il richiedente ha prestato la propria attività lavorativa(art. 3, comma 3, decreto cit.); b. il curriculum professionale, predisposto anch'esso secondo unoschema contenuto nel menzionato decreto, deve contenere gli estremi del datoredi lavoro nonché l'indicazione, per ogni periodo lavorativo, dei reparti edelle mansioni effettivamente svolte dal lavoratore; c. "nel caso di aziende cessate o fallite, qualora ildatore di lavoro risulti irreperibile" il curriculum è rilasciatodalla direzione provinciale del lavoro, "previe apposite indagini"(art. 3, comma 5, decreto cit.). Nessuna ulteriore indicazione è fornita quantoalle modalità di svolgimento delle menzionate indagini. 6. All'interno di tale cornice normativa, pertanto, ai sensi degliartt. 19, comma 2 e 39 comma 2 del Codice, considerata la mancanza diun'espressa previsione di legge o di regolamento che in via diretta ammetta lacomunicazione di dati dall'INPS al Ministero, deve tuttavia rilevarsi che, aisensi dell'art. 3, comma 5 del D.M. 27 ottobre 2004, il Ministero puòlecitamente porre in essere le necessarie operazioni di trattamento finalizzateallo svolgimento delle necessarie indagini, acquisendo le informazioni dicarattere personale che risultino comunque pertinenti e non eccedenti in vistadella redazione del curriculum professionale da trasmettere successivamenteall'INAIL (art. 11, comma 1, lett. d) del Codice). In tale prospettiva, tuttavia, l'estratto conto previdenzialepredisposto dall'INPS secondo procedure dallo stesso Ente predefinite nelperseguimento delle proprie finalità istituzionali, contiene dati personali cherisultano eccedenti rispetto alla diversa, ancorché legittima finalitàperseguita dal Ministero: in particolare, non risulta pertinente la prospettatacomunicazione dei dati personali relativi alla retribuzione o al redditopercepito dal lavoratore, nonché l'ammontare dei contributi utili alconseguimento del trattamento pensionistico. Potranno invece pertanto formare oggetto di comunicazione da partedell'INPS, anche mediante la prospettata comunicazione cartacea in plicochiuso, i soli dati richiesti dall'allegato 2 al D.M. 27 ottobre 2004 ovvero,in particolare, quelli relativi a: a. denominazione del datore di lavoro, con l'eventualeindicazione dello stabilimento presso il quale l'attività lavorativa è stataprestata da ciascun lavoratore; b. periodo lavorativo; c. mansioni cui il lavoratore è stato adibito, con l'eventualeindicazione del reparto. TUTTO CIÒ PREMESSO ILGARANTE ai sensi dell'art. 39, comma 2, del Codice, determina che l'INPS diAncona possa comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - giàDirezione provinciale del lavoro di Ancona, alle condizioni richiamate, i datipersonali ricavati dall'estratto conto previdenziale relativi a ciascunlavoratore indicato dal Ministero, limitatamente a a. denominazione del datore di lavoro, con l'eventualeindicazione dello stabilimento presso il quale l'attività lavorativa è stataprestata da ciascun lavoratore; b. periodo lavorativo; c. mansioni cui il lavoratore è stato adibito, con l'eventualeindicazione del reparto, ritenendo che, pur in assenza di un'espressa previsione di legge o diregolamento che lo preveda espressamente, tale comunicazione sia necessaria alfine della redazione del curriculum professionale per ciascuno di essi previstodall'art. 3, comma 5, D.M. 27 ottobre 2004. Roma, 21 marzo 2012
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