Garante per la protezione
    dei dati personali


DELIBERA N. 518 -MODIFICHE AL REGOLAMENTO N. 3/2000 CONCERNENTE LA GESTIONE AMMINISTRATIVA E LACONTABILITà


(Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 19del 24 gennaio 2012)

Registro delle deliberazioni
n. 518 del 29dicembre 2011

 

IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti,presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott.Giuseppe Fortunato, componente e del dott. Daniele De Paoli, segretariogenerale;

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30giugno 2003, n. 196);

VISTO il regolamento del Garante 28 giugno 2000, n. 3,pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 13 luglio 2000,  n. 162,concernente la gestione amministrativa e la contabilità;

VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successivemodificazioni, recante codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizie forniture;

VISTA la propria precedente deliberazione n. 30 del 27 aprile 2010,pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 117 del 21maggio 2010

RILEVATA la necessità di adeguare il richiamato regolamento n. 3/2000alle ulteriori disposizioni legislative intervenute in materia di contrattipubblici e, più in generale, di operare il più ampio rinvio al decretolegislativo n. 163/2006;

RITENUTO che l'adeguamento delle disposizioni regolamentari consentedi disciplinare le procedure di acquisizione di beni, servizi e lavori infunzione delle effettive esigenze gestionali dell'Autorità nell'ambito deimargini di autonomia consentiti sul piano legislativo;

VISTI gli atti d'ufficio e, in particolare, la Relazione tecnica delsegretario generale;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale, ai sensidell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

Tutto ciò premesso ilGarante:

1. delibera di apportare al regolamento n. 3/2000, concernente lagestione amministrativa e la contabilità le modifiche e le integrazioniriportate nell'allegatoA.

2. dispone la trasmissione di copia del presente provvedimento alMinistero della giustizia – Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per lasua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 2011

Il presidente
Pizzetti

Il relatore
Fortunato

Il segretario generale
De Paoli

 

Allegato A

Modifiche al Regolamenton. 2/200 concernente la gestione amministrativa e la contabilità

Al regolamento n. 3/2000 del Garante per la protezione dei datipersonali, concernente la gestione amministrativa e la contabilità sonoapportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 19 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
"1-bis.L'attività negoziale dell'Ufficio si esplica conformemente a quanto previstodal codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture inattuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, di cui al decretolegislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, nonché dalRegolamento di esecuzione ed attuazione del suddetto codice, di cui al decretodel Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.";

2) al comma 2, le parole: ", alle locazioni, compresequelle finanziarie", sono soppresse;

3) i commi da 3 a 8 sono abrogati;

b) all'articolo 20 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, l'ultimo periodo è soppresso;

2) il comma 3, è sostituito dal seguente: "Salvo quantoprevisto dall'articolo 28, comma 1, i contratti sono stipulati dal Segretariogenerale o, se di importo inferiore a 100.000,00 euro, dal dirigenteresponsabile del Dipartimento contratti e risorse finanziarie. I contratti, neicasi stabiliti, sono rogati dal dirigente responsabile del Dipartimentocontratti e risorse finanziarie in qualità di ufficiale rogante.";

c) all'articolo 21 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. L'Autoritàsi avvale delle procedure di selezione del contraente previste dal codice deicontratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delledirettive 2004/17/CE e 2004/18/CE, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006,n. 163 e successive modificazioni.";

2) al comma 2, dopo la parola: "Dipartimento",sono inserite le seguenti: "contratti e risorse finanziarie d'intesacon il Dipartimento";

d) all'articolo 26, il comma 2 è abrogato;

e) all'articolo 27 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
"1. Leacquisizioni di beni, servizi e lavori in economia, che non superanosingolarmente l'importo di 10.000,00 euro, possono avvenire, senza l'adozionedella determinazione a contrarre, conservando documentazione delle indagini dimercato ed eventuali trattative svolte.

2. Le acquisizioni di beni, servizi e lavori in economia sonoeffettuate con le modalità previste all'articolo 125 del codice dei contrattipubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive2004/17/CE e 2004/18/CE, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 esuccessive modificazioni.

3. Il ricorso alle acquisizioni di beni, servizi e lavori in economia èconsentito nei casi e nei termini previsti all'articolo 125 del codice di cuial comma 2 e nell'apposita direttiva emanata dal Segretario generale, suproposta del dirigente del Dipartimento contratti e risorse finanziarie, aisensi dei commi 6 e 10 del medesimo articolo 125.";

2) il comma 4 è abrogato;

3) al comma 5 la parola: "determina" è sostituitadalla seguente: "determinazione" ed è aggiunto, in fine, ilseguente periodo: "Per importi inferiori a 100.000,00 euro ladeterminazione è adottata dal dirigente del Dipartimento contratti e risorsefinanziarie.";

f) all'articolo 28 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, le parole: "di importo superiore a euro50.000" e "generale", sono soppresse;

2) al comma 3, le parole: "delibera del Garante, suproposta", sono sostituite dalle seguenti: "determinazione";

g) all'articolo 31, il comma 2 è abrogato;

h) gli articoli da 22 a 24 e l'articolo 29 sonoabrogati.