Garante per la protezione
    dei dati personali


[Parere del 16 dicembre 2009]

Parere del Garante inordine a uno schema di ordinanza di necessità e urgenza del Ministro, relativaall'adozione di provvedimenti in materia di protesi mammarie cosiddette P.I.P.

PROVVEDIMENTO DEL 29DICEMBRE 2011

Registro dei provvedimenti
n. 507 del 29dicembre 2012

IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, con la partecipazione del prof. FrancescoPizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, deldott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott.Daniele De Paoli, segretario generale;

Vista la richiesta di parere del Ministero della salute;

Visto l'art. 154, comma 4, del Codice in materia di protezione deidati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196);

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generaleai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Francesco Pizzetti;

PREMESSO

Il Ministero della salute ha richiesto il parere del Garante in ordinea uno schema di ordinanza di necessità e urgenza del Ministro, relativaall'adozione di provvedimenti in materia di protesi mammarie cosiddetteP.I.P.., da emanarsi ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 23dicembre 1978, n. 833.

Il provvedimento, in particolare, sancisce, in capo alle struttureospedaliere e ambulatoriali pubbliche e private, l'obbligo di redigere- entroquindici giorni dalla data di pubblicazione dell'ordinanza stessa- un elenconominativo delle pazienti sottopostesi a interventi di applicazione di protesimammarie P.I.P. (Poly Implants Prothese)  nel periodo compreso tra il 1^gennaio 2001 e la data di pubblicazione del medesimo provvedimento. Ilsuddetto elenco deve restare, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, nellaesclusiva disponibilità delle suddette strutture, a fini assistenziali e disorveglianza sanitaria.

L'articolo 1, comma 1, prevede inoltre, in capo alle stesse strutturesanitarie, l'obbligo di notificare alla competente azienda unità sanitarialocale - entro il suddetto termine di quindici giorni – le informazionirelative alla data dell'intervento di mammoplastica effettuato ovverol'attestazione della mancata effettuazione di tali trattamenti. Ai fini dellanotifica, le strutture sanitarie dovranno avvalersi di un modulo resodisponibile sul sito istituzionale del Ministero e redatto secondo il modelloprevisto dall'Allegato 1 all'ordinanza, da trasmettere – una volta chesia stato compilato – all'azienda unità sanitaria locale competente. Siprecisa che resta peraltro ferma la facoltà delle regioni di disporre, perl'individuazione delle modalità di trasmissione all'autorità regionalecompetente- avvalendosi comunque dell'allegato 1- delle informazioni relativealla data dell'intervento d'impianto di protesi mammaria P.I.P. effettuato.

Il comma 2 dell'articolo 1 prevede inoltre che le aziende ospedaliere,i policlinici universitari, gli IRCCS e gli ospedali classificati notifichino,avvalendosi dell'Allegato 1, le informazioni relative alla data dell'interventodi mammoplastica effettuato, direttamente alla competente autorità regionale.

L'articolo 1, comma 3, sancisce  in capo alle competenti autoritàreigonali l'obbligo di comunicare i dati raccolti al Ministero, via PEC, pressola Direzione generale dei dispositivi medici, "garantendo la tuteladell'anonimato dei dati rilevati e comunque nel rispetto" di quantoprevisto dal Codice ed avvalendosi del modulo (riportato nell'Allegato 2) resodisponibile sul sito istituzionale del Ministero.

L'articolo 2 conferisce al Comando Carabinieri per la tutela dellasalute la funzione di effettuare "indagini e controlli" volti a"ricostruire i passaggi amministrativi per l'acquisizione delle protesimammarie cosiddette P.I.P., nonché i percorsi sanitari che hanno precedutol'impianto delle medesime protesi", nell'ambito delle struttureospedaliere e ambulatoriali, pubbliche e private, le quali, dal 1° gennaio2001, abbiano effettuato interventi di mammoplastica.

RILEVATO

Il parere è reso su di una versione dell'ordinanza che tiene conto delleindicazioni suggerite dall'Ufficio del Garante nel corso di contatti informalicon i competenti Uffici del Ministero, volti a rendere sotto ogni profiloeffettivo il diritto alla protezione dei dati personali degli interessatirispetto ai trattamenti in questione. Non vi sono pertanto ulterioriosservazioni da formulare.

IL GARANTE

esprime parere favorevole sullo schema di ordinanza di necessità eurgenza del Ministro della salute, relativa all'adozione di provvedimenti inmateria di protesi mammarie cosiddette P.I.P..

Roma, 29 dicembre 2011

Il presidente
Pizzetti

Il relatore
Pizzetti

Il segretario generale
De Paoli