Garante per la protezione     dei dati personali Società interessate daun'operazione di fusione per incorporazione: prescrizioni per l'informativa darendere agli interessati PROVVEDIMENTO DEL 1DICEMBRE 2011 Registro dei provvedimenti n. 461 del 1°dicembre 2011 IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti,presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. MauroPaissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Daniele DePaoli, segretario generale; VISTO il d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezionedei dati personali), con particolare riferimento agli artt. 2, 13, comma 5,lett. c), e 154; VISTA l'istanza formulata da RCS MediaGroup S.p.a. in data 24 ottobre2011, avente per oggetto: in via principale, la richiesta di esonerodall'obbligo di rendere l'informativa agli interessati (tra cui, inparticolare, gli abbonati e gli utenti dei siti Internet) in relazione aitrattamenti di dati personali conseguenti alle operazioni di fusione perincorporazione che interesseranno la società istante ed alcune società da essainteramente controllate, e precisamente RCS Quotidiani S.p.a., RCS PeriodiciS.p.a., RCS Digital S.p.a., Trovocasa s.r.l., RCS Pubblicità S.p.a., Editrice AbitareSegesta S.p.a., Pubblibaby s.r.l., Sfera Editore S.p.a., RCS Direct S.p.a. eRizzoli Publishing Italia s.r.l.; in via subordinata, la richiesta di poterrendere la predetta informativa con modalità semplificate; RILEVATO che le predette operazioni di fusione, secondo il calendarioapprovato dai consigli di amministrazione delle società interessate allavicenda, produrranno effetto solo a partire dal 1 gennaio 2012, e che RCSMediaGroup S.p.a. ha motivato la propria richiesta con il fatto che la complessaoperazione di fusione societaria riguarderà un numero elevatissimo diinteressati (i nominativi di oltre dieci milioni di clienti), sicchél'attuazione dell'obbligo di informativa secondo le modalità ordinariecomporterebbe l'impiego di mezzi manifestamente sproporzionati rispetto aidiritti tutelati (cfr. comunicazione del 24 ottobre 2011); CONSIDERATO che RCS MediaGroup S.p.a. ha rappresentato modalitàalternative rispetto a quelle individualizzate per rendere l'informativa agliinteressati, quali la pubblicazione della stessa su "vari periodici e/osul sito della azienda, nell'area riservata agli abbonati stessi"; CONSIDERATO altresì che, per effetto della fusione per incorporazione,la società incorporante assumerà i diritti e gli obblighi delle societàincorporate, proseguendo in tutti i rapporti (attivi e passivi) delle medesime(anche processuali) anteriori alla fusione (art. 2504-bis, comma 1, cod. civ.),e che anche i dati personali relativi a detti rapporti verranno trattati senzasoluzione di continuità dalla società incorporante, la quale diverrà unicotitolare del trattamento senza dover procedere ad una (nuova) raccolta di dati; RILEVATO che argomentando dalla modifica introdotta dal d.lg. n.6/2003 all'art. 2504-bis, comma 1, cod. civ., nel senso della "continuità"tra i soggetti interessati dalla fusione societaria si sono pronunciate sulpunto anche le Sezioni Unite della Corte di cassazione, affermando che "illegislatore ha [Š] (definitivamente) chiarito che la fusione tra società, previstadagli artt. 2501 c.c. e segg., non determina, nella ipotesi di fusione perincorporazione, l'estinzione della società incorporata, né crea un nuovosoggetto di diritto nell'ipotesi di fusione paritaria; ma attua l'unificazionemediante l'integrazione reciproca delle società partecipanti alla fusione. Ilfenomeno non comporta, dunque, l'estinzione di un soggetto e (correlativamente)la creazione di un diverso soggetto, risolvendosi [Š] in una vicenda meramenteevolutiva-modificativa dello stesso soggetto, che conserva la propria identità,pur in un nuovo assetto organizzativo" (Cass. Sez. un., 8 febbraio 2006,n. 2637); CONSIDERATO che analoghe valutazioni possono essere formulate nel casoin esame in riferimento al trattamento dei dati personali conseguente allafutura operazione di fusione per incorporazione, atteso che, come dichiarato daRCS MediaGroup S.p.a., la società incorporante continuerà l'attività dellesocietà incorporate "secondo le stesse modalità e per le medesime finalitàdi cui alle informative fornite dalle società precedenti titolari". (cfr.nota 24 ottobre 2011, p. 2); RILEVATO, quindi, che le operazioni di fusione per incorporazionetrovano una disciplina apposita e articolata nel codice civile -della quale ènecessario tener conto in ragione dei riflessi che la stessa può spiegarerispetto ai profili di protezione dei dati personali- che contiene misure attea consentire, snellendo gli adempimenti e preservando in pari tempo i legittimiinteressi dei soggetti in esse coinvolti, la prosecuzione dei rapportigiuridici oggetto delle operazioni societarie; VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30giugno 2003, n. 196), anche in riferimento agli artt. 2, comma 2, 11, comma 1,lett. a), 13, comma 5, lett. c) e 154; CONSIDERATO che la disciplina di protezione dei dati personali prevedeche i dati personali debbano essere trattati "secondo correttezza"(art. 11, comma 1, lett. a), del Codice), assicurando un livello elevato ditutela dei diritti e delle libertà fondamentali "nel rispetto dei princìpidi semplificazione, armonizzazione ed efficacia" (art. 2, comma 2, delCodice); RITENUTO che tali garanzie possono essere assicurate nel caso in esamefornendo agli interessati i necessari aggiornamenti delle informative originariamenterese dalle società partecipanti alle operazioni di fusione, evidenziando, inparticolare, la nuova denominazione del titolare del trattamento e gli estremiidentificativi dell'eventuale nuovo responsabile presso il quale esercitare ildiritto di accesso ai dati personali nonché gli altri diritti di cui all'art. 7del Codice, attraverso il sito web delle società interessate dalle operazionidi fusione, in corrispondenza del loro verificarsi, nonché con comunicazioneindividualizzata agli interessati in occasione della prima circostanza utile dicontatto verificatasi anche per altre finalità, anche successiva alcompletamento delle operazioni di fusione (ad esempio, per gli abbonati, insede di rinnovo dell'abbonamento e, per gli altri interessati, in occasione dicomunicazioni di tipo informativo e/o promozionale). Tali modalità comunicativecontribuiranno a dare una conoscenza compiuta e tempestiva degli elementi deltrattamento dei dati personali che possono subire modifiche per effetto delle operazionisocietarie considerate nel presente provvedimento, in conformità con ilprincipio di correttezza nel trattamento di cui all'art. 11, comma 1, lett. a),del Codice; VISTA la documentazione in atti; VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generaleai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; RELATORE il dott. Mauro Paissan; TUTTO CIÒ PREMESSO ILGARANTE: prescrive alle società interessate dall'operazione di fusione perincorporazione (e, precisamente, RCS MediaGroup S.p.a., RCS Quotidiani S.p.a.,RCS Periodici S.p.a., RCS Digital S.p.a., Trovocasa s.r.l., RCS PubblicitàS.p.a., Editrice Abitare Segesta S.p.a., Pubblibaby s.r.l., Sfera EditoreS.p.a., RCS Direct S.p.a. e Rizzoli Publishing Italia s.r.l.) di fornire agliinteressati i necessari aggiornamenti rispetto alle informative originariamenterese da ciascuna di esse, evidenziando, in particolare, la nuova denominazionedel titolare del trattamento e gli estremi identificativi dell'eventuale nuovoresponsabile presso il quale esercitare il diritto di accesso ai dati personalie gli altri diritti di cui all'art. 7 del Codice, secondo le seguenti modalità: € attraverso il sito web di ciascuna società interessata dalleoperazioni di fusione, in corrispondenza del loro verificarsi; € con comunicazione individualizzata agli interessati inoccasione della prima circostanza utile di contatto. Roma, 1° dicembre 2011
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