Garante per la protezione     dei dati personali Ticket sanitari e privacy degli assistiti PROVVEDIMENTO DEL 26 OTTOBRE 2011 Registro dei provvedimenti n. 406 del 26 ottobre 2011 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale; Vista la richiesta di parere del Ministero dellĠeconomia e delle finanze; Visto lĠart. 154 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196); Vista la documentazione in atti; Viste le osservazioni dellĠUfficio formulate dal segretario generale ai sensi dellĠart. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; Relatore il dott. Mauro Paissan; PREMESSO Il Ministero dellĠeconomia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ha richiesto il parere del Garante in ordine a uno schema di linee di indirizzo in materia di misure regionali di compartecipazione alla spesa sanitaria per fasce di reddito. Tali linee di indirizzo sono funzionali allĠattuazione del disposto di cui allĠarticolo 17, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111, nella parte in cui ha ripristinato lĠefficacia dellĠarticolo 1, comma 796, lettere p) e p-bis) della legge finanziaria per il 2007 (legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni), contestualmente disponendo la cessazione dellĠefficacia delle vigenti disposizioni in materia (art. 61, comma 19, d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133). Le norme la cui efficacia stata ripristinata prevedono, da un lato, una quota di compartecipazione di dieci euro a carico degli assistiti non esentati sulle ricette per lĠassistenza specialistica ambulatoriale (art.1, comma 796, lettera p), primo periodo, l. n. 296/2006) e, dallĠaltra, la possibilit, per le regioni, di prevedere misure diverse dalla suddetta quota fissa di compartecipazione (art.1, comma 796, lettera p-bis, l. n. 296/2006) con le seguenti modalit alternative: a) le regioni possono adottare misure di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie diverse rispetto a quelle di cui al primo periodo della lettera p), purch ne sia certificata lĠequivalenza sotto il profilo dellĠequilibrio economico-finanziario e dellĠappropriatezza da parte del competente organismo (Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui allĠarticolo 12 dellĠintesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005) (art.1, comma 796, lettera p-bis), n. 1); b) le regioni possono, in alternativa, sottoscrivere un accordo con il Ministero dellĠeconomia e delle finanze e con il Ministero della salute, ai fini della definizione di misure di partecipazione equivalenti "sotto il profilo del mantenimento dellĠequilibrio economico-finanziario e del controllo dellĠappropriatezzaÓ (art. 1, comma 796, lettera p-bis), n. 2). RILEVATO Le linee di indirizzo saranno quindi utilizzate dallĠAmministrazione richiedente il parere, sia ai fini dellĠaccordo di cui alla lettera p-bis), n. 2, sia ai fini della valutazione che il Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti dovr effettuare ai sensi del numero 1) della medesima lettera p-bis). In entrambi i casi, infatti, nellĠambito della valutazione di equivalenza sotto il profilo economico-finanziario, si tiene conto anche dei procedimenti adottati in sede regionale al fine di realizzare le misure alternative proposte, tra i quali assumono particolare rilievo le procedure tese allĠaccertamento della condizione reddituale dellĠassistito. In proposito – anche sulla base di quanto riferito dallĠAmministrazione richiedente il parere - talune regioni che intendono introdurre misure alternative alla quota di compartecipazione fissa alla spesa sanitaria hanno previsto di applicare una pluralit di quote di compartecipazione, proporzionali alla fascia reddituale cui sia riconducibile lĠassistito. Pertanto, lĠAmministrazione intende prevedere lo specifico impegno delle regioni allĠattivazione dei "necessari procedimenti di verifica del diritto da parte dellĠassistito al pagamento del ticket in relazione alla fascia di reddito, in conformit con quanto previsto a livello nazionale dal decreto interministeriale 11 dicembre 2009Ó, in materia di verifica delle esenzioni, in base al reddito, dalla compartecipazione alla spesa sanitaria, tramite il supporto del Sistema tessera sanitaria, sul quale il Garante ha, a suo tempo, reso parere (parere dellĠ8 aprile 2009). Il Sistema tessera sanitaria provveder pertanto – secondo le modalit descritte dallĠarticolo 1, comma 3, del citato decreto interministeriale – a rendere disponibili alle aziende sanitarie locali e ai medici prescrittori del Servizio sanitario nazionale il codice regionale teso a identificare (non in chiaro) la fascia di reddito di appartenenza di ogni assistito, alla stregua di quanto previsto dallĠarticolo 50 della legge 24 novembre 2003, n. 326 e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 marzo 2008. Ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta che non dispongano di collegamenti telematici, lĠazienda sanitaria locale competente fornir – secondo quanto previsto dallĠarticolo 1, comma 4, del citato decreto 11 dicembre 2009 e in via transitoria – su supporto cartaceo o magnetico il suddetto codice regionale. In conformit a quanto previsto dallĠarticolo 1, commi 5 e 8 del citato decreto interministeriale, il medico, nel compilare la prescrizione medica, vi riporter lĠeventuale codice regionale indicativo della fascia di reddito ai fini del pagamento del ticket regionale, annullando invece la casella contrassegnata con la lettera "NÓ – riportata sulla medesima prescrizione - nel caso in cui lĠinteressato abbia diritto allĠesenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria. Gli assistiti che intendano, invece, avvalersi della possibilit di pagare i ticket regionali con modalit difformi da quelle sinora descritte richiederanno allĠazienda sanitaria locale di competenza il certificato nominativo provvisorio che riporta il codice regionale da apporre sulla prescrizione (art. 1, comma 6, del citato decreto del 2009). In conclusione, ai sensi dellĠarticolo 1, comma 9, del medesimo decreto, le strutture erogatrici prestazioni sanitarie applicheranno il ticket previsto unicamente sulla base del codice regionale indicato sulla ricetta e non, invece, sulla base della dichiarazione dellĠinteressato o di un suo familiare (prevista invece dallĠarticolo 8, comma 16, della legge 1993, n. 537). CONSIDERATO Il parere reso su di una versione delle linee di indirizzo che tiene conto degli approfondimenti e delle indicazioni suggeriti dallĠUfficio del Garante ai competenti uffici dei Ministeri dellĠEconomia e della finanze e della Salute, nonch di alcune regioni, nel corso di riunioni e contatti informali, volti a rendere sotto ogni profilo effettivo il diritto alla protezione dei dati personali degli interessati rispetto ai trattamenti in questione. Va infatti considerato che sono pervenute numerose segnalazioni al Garante con le quali stato lamentato che alcune regioni, per accertare la condizione reddituale o comunque di esenzione dei cittadini, richiedono agli utenti apposite autocertificazioni sulla fascia di reddito di appartenenza, ai fini dellĠapplicazione del ticket, con modalit tali da non garantire la riservatezza degli interessati. Le linee di indirizzo prospettate dal Ministero, invece, recependo le indicazioni rese dallĠUfficio, appaiono conformi alla disciplina in materia di protezione dei dati personali, come pu evincersi dalle considerazioni che seguono. In primo luogo e sotto il profilo metodologico, le linee di indirizzo che lĠAmministrazione adotter rappresenteranno uno specifico parametro valutativo ai fini dellĠaccertamento di equivalenza economico-finanziaria delle misure regionali proposte. Accertamento che, quindi, terr conto anche delle implicazioni che le procedure di rilevazione della condizione reddituale dellĠassistito hanno in ordine al diritto alla protezione dei dati personali degli interessati. Inserendo allĠinterno della valutazione di ordine economico-finanziario anche la dimensione inerente la protezione dei dati personali degli assititi, si garantisce pertanto uno standard omogeneo di tutela di tale diritto fondamentale ai cittadini di ciascuna regione. In secondo luogo e con riferimento ai profili di merito, lĠodierno provvedimento prevede le medesime garanzie per il diritto alla protezione dei dati personali degli assistiti gi sancite dal citato decreto 11 dicembre 2009, connesse essenzialmente allĠindicazione sulla ricetta di un codice idoneo a non rivelare la condizione reddituale (o comunque di esenzione) dellĠassistito. La sola differenza sostanziale rispetto al sistema disciplinato dal citato decreto del 2009 consiste nella previsione di pi categorie di assistiti, rispetto alle sole due oggi previste, determinate in ragione delle fasce reddituali di appartenenza individuate da ciascuna regione e corrispondenti ciascuna a un diverso contributo dovuto dallĠassistito a titolo di pagamento della prestazione sanitaria. Il Garante non ha pertanto osservazioni da formulare in ordine ai profili di propria competenza. IL GARANTE esprime parere favorevole sullo schema di linee di indirizzo del Ministero dellĠeconomia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, in materia di misure regionali di compartecipazione alla spesa sanitaria per fasce di reddito. Roma, 26 ottobre 2011 Il presidente Il relatore Il segretario generale reggente |