Garante per la protezione     dei dati personali Parere del Garante sulle modalit di esercizio del diritto di voto per corrispondenza da parte degli elettori iscritti nelle liste elettorali di un comune della Provincia di Bolzano PROVVEDIMENTO DEL 20 OTTOBRE 2011 Registro dei provvedimenti n. 395 del 20 ottobre 2011 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale; Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); Vista la richiesta di parere della Provincia autonoma di Bolzano del 9 settembre 2011 in ordine a uno schema di disegno di legge provinciale riguardante lĠintroduzione del voto per corrispondenza, cos come integrata con la nota del 13 ottobre 2011; Vista la documentazione in atti; Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; Relatore il dott. Mauro Paissan; PREMESSO La Provincia autonoma di Bolzano ha richiesto il parere del Garante in ordine a uno schema di disegno di legge provinciale riguardante lĠintroduzione del voto per corrispondenza con riferimento agli aspetti inerenti alla protezione dei dati personali. Lo schema in esame disciplina le modalit di esercizio del diritto di voto per corrispondenza da parte degli elettori iscritti nelle liste elettorali di un comune della Provincia di Bolzano residenti allĠestero, ovvero abitualmente o temporaneamente dimoranti fuori Provincia. In particolare, il predetto schema prevede che gli elettori interessati a tale modalit di esercizio del diritto di voto debbano farne apposita richiesta al comune di iscrizione. La richiesta pu essere consegnata personalmente, inoltrata tramite posta, via fax oppure posta elettronica certificata e deve contenere i dati anagrafici e il corretto indirizzo postale della persona richiedente. Il comune, quindi, provvede a trasmettere allĠindirizzo indicato dallĠelettore un plico contenente il materiale e la documentazione necessari allĠespressione del voto, tra i quali il tagliando elettorale (che reca i dati anagrafici dellĠelettore e lĠiscrizione nelle liste elettorali), la scheda di voto, una busta piccola in cui inserire la scheda di voto e una busta grande recante lĠindirizzo dellĠufficio elettorale centrale presso la Ripartizione provinciale Servizi centrali. Scaduto il termine per la presentazione delle richieste, il comune forma lĠelenco di tutti gli elettori che votano per corrispondenza, depennando tali soggetti dalle liste dei votanti della sezione, e lo trasmette allĠufficio elettorale centrale per la formazione dellĠapposita lista di cittadini che votano mediante mezzo postale. LĠelettore, espresso il proprio voto sulla scheda, provvede ad introdurla nella busta piccola che sigilla e inserisce -unitamente a una copia del tagliando elettorale- nella busta grande che viene inviata a mezzo raccomandata allĠufficio elettorale centrale; le schede e le buste piccole non devono recare alcun segno di riconoscimento. La suddetta Ripartizione provinciale servizi centrali, verificata la corrispondenza del tagliando elettorale con le indicazioni della lista di cittadini che votano mediante mezzo postale, introduce tutte le buste piccole pervenute in unĠapposita urna sigillata, rendendole cos anonime. La lista e lĠurna vengono consegnate, quindi, allĠufficio elettorale di sezione appositamente nominato dal sindaco del Comune di Bolzano per lo spoglio delle schede. Le buste pervenute allĠufficio elettorale oltre il venerd antecedente la data delle elezioni sono distrutte. Con la nota del 13 ottobre 2011, la Provincia ha precisato che l'informativa sul trattamento dei dati personali sar trasmessa dai comuni agli elettori ed alle elettrici all'interno del suddetto plico contenente il materiale elettorale e che la lista formata a cura dell'ufficio elettorale centrale, e consegnata dallo stesso all'apposito ufficio elettorale di sezione, sar conservata esclusivamente per la consultazione elettorale di riferimento e per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle operazioni elettorali di rito, venendo distrutta, non appena concluse le citate operazioni elettorali e decorsi i termini per la presentazione di eventuali ricorsi afferenti la lista stessa. RILEVATO In via preliminare si precisa che il presente parere reso dal Garante con esclusivo riferimento agli aspetti di competenza relativi alla protezione dei dati personali. Alla luce di quanto sopra illustrato, si rileva che lo schema di disegno di legge in esame, nel disciplinare lĠesercizio del diritto di voto per corrispondenza, individua adeguate misure e accorgimenti al fine di garantire la protezione dei dati personali degli elettori. Ci, in quanto, anche sulla base delle precisazioni fornite dalla Provincia in merito allĠinformativa fornita agli elettori e ai tempi e alle finalit di conservazione della lista formata a cura dell'ufficio elettorale centrale, risulta, in particolare, che i dati personali degli elettori che richiedono di esercitare il voto per corrispondenza (tra cui lĠindirizzo postale indicato nella richiesta) saranno trattati esclusivamente per le finalit connesse allĠespletamento della consultazione elettorale di riferimento. Le suddette previsioni, pertanto, appaiono conformi a quanto sancito dal Codice. Il Garante non ha, quindi, rilievi da formulare. Per questi motivi il GARANTE esprime parere favorevole sullo schema di disegno di legge provinciale della Provincia di Bolzano riguardante lĠintroduzione del voto per corrispondenza limitatamente agli aspetti di competenza relativi alla protezione dei dati personali. Roma, 20 ottobre 2011 Il presidente Il relatore Il segretario generale reggente |