Garante per la protezione     dei dati personali Trattamento di dati personali e sensibili nell'ambito del sistema informativo per il monitoraggio dell'assistenza erogata presso gli Hospice PROVVEDIMENTO DEL 11 OTTOBRE 2011 Registro dei provvedimenti n. 380 dell'11 ottobre 2011 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale; Vista la richiesta di parere del Ministero della salute; Visto l'art. 154, comma 4 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196); Vista la documentazione in atti; Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; Relatore il dott. Giuseppe Chiaravalloti; PREMESSO Il Ministero della salute ha richiesto il parere del Garante in ordine a uno schema di decreto recante "Istituzione del sistema informativo per il monitoraggio dell'assistenza erogata presso gli Hospice". L'odierno provvedimento mira a dare attuazione alle disposizioni di cui agli articoli 5, comma 1 e 9, comma 1 della legge 15 marzo 2010, n. 38, i quali prevedono l'attivazione, da parte del Ministero della salute, di una rilevazione sui presidi ospedalieri e territoriali e sulle prestazioni assicurati in ciascuna regione dalle strutture del Servizio sanitario nazionale nel campo delle cure palliative e della terapia del dolore, e, rispettivamente, l'esecuzione, da parte del medesimo Dicastero, di un monitoraggio per le cure palliative e per la terapia del dolore connesso alle malattie neoplastiche e a patologie croniche e degenerative. A tale ultimo fine, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono, da un lato, tenute a fornire tutte le informazioni e i dati utili all'attivit del Ministero e, dall'altro, sono autorizzate ad accedere al complesso dei dati e delle informazioni in possesso dello stesso Dicastero. Al fine di realizzare tali adempimenti, il Ministero della salute ha ritenuto quindi necessario – come si legge nel preambolo all'odierno provvedimento – "avviare l'acquisizione del flusso informativo relativo all'assistenza erogata presso gli Hospice per finalit riconducibili al monitoraggio dell'attivit dei servizi, con analisi del volume di prestazioni e valutazioni sulle caratteristiche dell'utenza e sui pattern di trattamento". RILEVATO Il provvedimento istituisce quindi– nell'ambito del Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS) presso il Ministero della salute – il sistema informativo per il monitoraggio dell'assistenza erogata presso gli Hospice (infra: Sistema), realizzato e gestito dal suddetto Ministero-Dipartimento della qualit-Direzione generale del sistema informativo (art. 2, comma 1). Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, l'istituzione di tale banca dati preordinata alla raccolta delle "informazioni relative all'assistenza sanitaria e socio-sanitaria erogata presso gli Hospice", definiti quali "strutture in possesso dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi definiti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2000", escludendo dunque dalla rilevazione gli interventi consistenti esclusivamente nel "sostegno sociale alla persona". Il Sistema rende peraltro possibili analisi aggregate utili per il calcolo degli indicatori impiegati nei monitoraggi relativi alle cure palliative, alla terapia del dolore, ai livelli essenziali e uniformi di assistenza di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, nonch per gli adempimenti necessari a "migliorare il monitoraggio della spesa nell'ambito del Nuovo Sistema Informativo Sanitario" previsti dall'articolo 3 dell'intesa conclusa in sede di Conferenza Stato-Regioni il 23 marzo 2005 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 7 maggio 2005 (art. 2, comma 3). Per le stesse finalit si autorizza l'interconnessione dei "contenuti informativi" del NSIS mediante il codice univoco dell'assistito di cui alla scheda 12 dello schema di Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari effettuato dalle regioni e province autonome, con modalit tali da garantire il rispetto del diritto alla protezione dei dati personali degli interessati. Per il monitoraggio relativo alle cure palliative e alla terapia del dolore, le competenti unit organizzative delle regioni e province autonome, nonch della Direzione generale della programmazione sanitaria, dei livelli essenziali di assistenza e dei principi etici di sistema e della Direzione generale del sistema informativo del Ministero della salute consultano i dati presenti nel Sistema in forma aggregata (art. 4). Deve quindi intendersi che le regioni non possano – per le finalit di cui al decreto in esame - correlare il codice univoco ai dati identificativi degli interessati. L'articolo 3 elenca i dati personali relativi a ciascun assistito e, tuttavia, non direttamente identificativi, raccolti (nel) e trasmessi al Sistema da parte delle regioni e delle province autonome che, attraverso gli Hospice presenti nel proprio territorio, abbiano prestato assistenza sanitaria o socio-sanitaria ai cittadini (ivi residenti o meno). La trasmissione dei suddetti dati al Sistema avviene alla stregua delle specifiche tecniche rese disponibili sul sito del Ministero della salute, nonch secondo modalit indicate dal disciplinare tecnico allegato allo schema di decreto, conformemente alle regole tecniche del Sistema pubblico di connettivit (SPC) di cui agli articoli 72 e seguenti del Codice dell'amministrazione digitale (infra: CAD), ricorrendo, in particolare, a un protocollo sicuro e all'autenticazione bilaterale fra sistemi (art. 5). L'articolo 8, infine, rubricato "Trattamento dei dati", allo scopo di garantire la protezione dei dati personali trattati nell'ambito del Sistema, impone il ricorso alle procedure di sicurezza relative al software e ai servizi telematici, conformi alle regole tecniche previste dall'articolo 71 del CAD. Inoltre, il comma 2 dell'articolo 8 precisa che nel Sistema sono raccolti e trattati unicamente i dati indispensabili in rapporto alle finalit cui preordinato il decreto, con modalit e funzioni applicative tali da fornire soltanto rappresentazioni aggregate dei dati. Gli stessi incaricati del trattamento accedono ai dati presenti nel Sistema mediante chiavi di ricerca che non consentono di consultare dati riferibili a singoli individui. Il comma 3 dell'articolo 8 impone l'assegnazione di un codice univoco a ciascun soggetto, conformemente a quanto previsto dalla scheda 12 del citato schema di Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari effettuato dalle regioni e province autonome. Si prevede peraltro che, qualora le regioni e le province autonome non dispongano di sistemi di codifica, coerenti con quanto stabilito dallo schema tipo di regolamento, i dati siano inviati in forma anonima. Tale ultima disposizione va intesa con riferimento all'invio di dati – in forma anonima – dalle strutture sanitarie alle regioni o alle province autonome, analogamente a quanto disposto dalla scheda 12 dell'Allegato A) del suddetto schema di Regolamento. Ai sensi del comma 4, i dati trasmessi dalle regioni e dalle province autonome – gi privati degli elementi identificativi diretti - sono archiviati previa separazione dei dati sanitari dalle altre informazioni, precisandosi che i primi sono trattati con tecniche crittografiche. Le medesime tecniche sono utilizzate al fine di rendere i dati relativi alla patologia da cui affetto l'interessato temporaneamente inintelligibili anche a chi autorizzato ad accedervi (art. 8, comma 5). RITENUTO Il parere reso su di una versione aggiornata dello schema di decreto, che tiene conto di gran parte delle osservazioni formulate, in via collaborativa, dall'Ufficio del Garante all'Amministrazione interessata, all'esito di riunioni e contatti informali. Le osservazioni hanno riguardato, in particolare, le parti del decreto (e del relativo allegato) inerenti i seguenti aspetti: la precisazione delle finalit del monitoraggio attivato presso il Ministero della salute, indicate dall'articolo 9, comma 1, alinea, della legge n. 38 del 2010; i parametri ai quali le trasmissioni telematiche dei dati al Sistema devono conformarsi; l'autenticazione dei soggetti abilitati all'accesso; il rispetto del principio di proporzionalit nel trattamento dei dati personali, con particolare riguardo alle informazioni relative alle patologie da cui affetto l'interessato; l'esigenza di utilizzare tecniche di cifratura al fine di rendere i suddetti dati temporaneamente inintelligibili anche a chi autorizzato ad accedervi; i presupposti della rilevazione. L'Amministrazione, peraltro, ha individuato nel "comune di residenza" dell'assistito (cfr. Allegato 1- Disciplinare tecnico, 6.1, Tracciato 1) l'unit territoriale di rilevazione di riferimento. Tale scelta stata motivata con riferimento all'esigenza, in primo luogo, di correlare i bacini di utenza potenziali delle strutture sanitarie ai bacini di utenza effettivi degli assistiti, al fine di monitorare la rete delle strutture sanitarie "affinch l'offerta di servizi sia coerente rispetto al fabbisogno assistenziale dei cittadini". In tale prospettiva, ad avviso dell'Amministrazione "indispensabile poter ricondurre anche la domanda soddisfatta al comune di residenza degli assistiti cui sono stati prestati i servizi sanitari". In secondo luogo, al fine di contrastare le diseguaglianze nell'esercizio del diritto alla salute, necessario – ad avviso dell'Amministrazione – "conoscere da parte del Sistema informativo sanitario nazionale le prestazioni sanitarie erogate in funzione dell'unit territoriale corrispondente almeno a quello del comune", in quanto ambiti territoriali pi ampi non consentirebbero di effettuare "analisi integrate tra lo stato di salute dei cittadini e gli indicatori di posizione sociale", che avrebbero invece un'efficacia non trascurabile nella determinazione delle diseguaglianze nell'esercizio del diritto alla salute. Il Garante prende atto delle descritte esigenze dell'Amministrazione - che risultano, attinenti a profili strettamente connessi al perseguimento delle finalit istituzionali del Ministero – e non ha pertanto osservazioni da formulare. IL GARANTE esprime parere favorevole sullo schema di decreto del Ministro della salute recante "Istituzione del sistema informativo per il monitoraggio dell'assistenza erogata presso gli Hospice". Roma, 11 ottobre 2011 Il presidente Il relatore Il segretario generale reggente |