Garante per la protezione     dei dati personali Utilizzo di un sistema di videosorveglianza c.d. "intelligente" - Verifica preliminare presentata da Solar Invest I s.r.l. PROVVEDIMENTO DEL 29 SETTEMBRE 2011 Registro dei provvedimenti n. 358 del 29 settembre 2011 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale; Esaminata la richiesta di verifica preliminare presentata da Solar Invest I s.r.l. ai sensi dellĠart. 17 del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali); Visti gli atti dĠufficio; Esaminata la documentazione acquisita agli atti; Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dellĠart. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; Relatore il dott. Giuseppe Fortunato; PREMESSO 1. LĠistanza della societ. In data 22 settembre 2010, la societ Solar Invest I s.r.l., in ossequio a quanto prescritto nel provvedimento in materia di videosorveglianza dellĠ8 aprile 2010 (punto 3.2), ha presentato una richiesta di verifica preliminare (art. 17 del Codice) relativamente allĠistallazione di un sistema di videosorveglianza c.d. "intelligente" presso un impianto di produzione di energia fotovoltaica di nuova costruzione, situato nel Comune di Montererosso Almo (RG), costituito da numerosi pannelli fotovoltaici e attualmente protetto da un "sistema di videosorveglianza con telecamere fisse sullĠarea perimetrale". La Societ, che ha dichiarato di appartenere al Gruppo "Infrastrutture S.p.A." e di svolgere attivit di sviluppo e progettazione per la realizzazione di impianti e apparecchiature connessi alla produzione di energia da fonti rinnovabili, ha illustrato le peculiarit del sito in questione, evidenziando che: - il sito, trovandosi "in aperta campagna, in una zona isolata, lontana dai centri abitati (É) non presidiato in loco, non essendo presente neppure un custode"; - la gestione e manutenzione dellĠimpianto produttivo stata affidata alla Elettropiemme s.r.l., che vi provvede mediante sistemi che ne consentono un controllo a distanza, tra i quali anche lĠimpianto di videosorveglianza oggetto di verifica preliminare; - lĠincarico di svolgere un apposito servizio di sorveglianza sul sito produttivo, anchĠesso da espletarsi a distanza, stato affidato ad altra societ, la New Work Soc. Coop. a r.l., la quale vi provvede impiegando anchĠessa lĠimpianto di videosorveglianza in questione. Ci premesso, la Solar Invest I s.r.l. ha giustificato la scelta di adottare il sistema di videosorveglianza intelligente con la necessit di preservare il sito "da eventuali intrusioni o danneggiamenti da parte di terzi", (cfr. nota del 22 settembre 2010), evidenziando che il sistema prescelto garantirebbe anche la possibilit di accertare il corretto funzionamento e lĠefficienza dellĠintero complesso fotovoltaico, consentendo non solo di controllare lĠesatto allineamento dei pannelli rispetto "allĠinseguimento solare" -non verificabile con le sole telecamere fisse gi in uso sullĠarea perimetrale- ma anche di monitorare alcune importanti "opere accessorie, quali quelle di smaltimento delle acque meteoriche". Infine, la societ ha altres evidenziato che un sistema combinato, composto da telecamere perimetrali fisse dotate di "motion control" e da una telecamera "speed dome", consentirebbe di ridurre "notevolmente lĠintervento umano in loco", a cui si ricorrerebbe "solo nel caso in cui lĠevento anomalo" fosse "effettivamente causa di furto o di danneggiamento", nonch nelle ipotesi in cui si rendessero necessari specifici interventi di manutenzione per ripristinare lĠefficienza dellĠimpianto fotovoltaico. Nel corso del procedimento, lĠUfficio, nel prendere atto di quanto emerso nel corso dellĠistruttoria, ha rilevato che non solo la Solar Invest I s.r.l., ma anche le altre societ coinvolte (e quindi anche la Elettropiemme s.r.l. e la New Work Soc. Coop. a r.l., entrambe nominate "responsabili del trattamento"), di fatto, avrebbero la possibilit di accedere al sistema di videosorveglianza per compiere "interventi necessari" in vista –a seconda delle reciproche attribuzioni- della manutenzione dellĠimpianto fotovoltaico o del controllo sulla sicurezza del sito; pertanto, ha invitato la Solar Invest I s.r.l. a produrre copia degli accordi sindacali intercorsi tra ciascuna societ e le organizzazioni sindacali di riferimento dei propri dipendenti o, quantomeno, copia della domanda presentata da ciascuna di esse per ottenere la prescritta autorizzazione da parte della Direzione provinciale del lavoro competente. Con nota del 14 settembre 2011, la Solar Invest I s.r.l., modificando in parte lĠoriginaria prospettazione, ha dichiarato di non aver "mai avuto nel passato" e di non avere "tuttora alcun personale alle proprie dipendenze", sicch gli eventuali sopralluoghi che si rendessero necessari presso lĠimpianto produttivo di Monterosso Almo sarebbero effettuati direttamente dallĠamministratore delegato. Invece, in riferimento alla posizione delle altre due societ, ha prodotto copia delle istanze da esse rispettivamente presentate presso le Direzioni provinciali del lavoro di Trento e di Ragusa ai fini del rilascio dellĠautorizzazione prevista dallĠart. 4, comma 2 dello Statuto dei lavoratori. 2. Il funzionamento del sistema LĠimpianto di videosorveglianza di cui la societ intende dotarsi costituito da un sistema combinato, composto da 17 telecamere perimetrali fisse dotate di motion control e da unĠunica telecamera speed dome posta al centro dellĠarea recintata, manovrabile, a distanza, "esclusivamente tramite controlli manuali". Le telecamere fisse gi presenti sulla zona perimetrale, tutte orientate verso lĠarea interna del parco fotovoltaico, di cui alcune in grado di riprendere anche una minima parte dellĠarea esterna al bordo di recinzione, tramite il sistema di motion control attiverebbero la registrazione di eventuali movimenti anomali rilevati allĠinterno del parco (nota del 22/09/2010 pag. 2); contemporaneamente, il sistema farebbe scattare una segnalazione sul video dellĠoperatore in quel momento in servizio che, da remoto, avrebbe la possibilit di avvalersi della telecamera speed dome per verificare pi accuratamente la situazione allĠinterno dellĠimpianto, direzionandola manualmente" verso il luogo dove si verificato lĠevento" (cfr. nota del 29 novembre 2010). Inoltre, secondo quanto prospettato, il sistema sarebbe configurato anche in modo da assicurare il controllo del corretto funzionamento dei pannelli fotovoltaici, non realizzabile con lĠimpiego delle sole telecamere fisse, nonch il monitoraggio di alcune importanti strutture accessorie. Le registrazioni delle immagini riferite agli "eventi anomali" confluirebbero automaticamente in un server custodito in un locale tecnico, a sua volta posizionato allĠinterno dellĠimpianto produttivo, protetto non solamente dal sistema di videosorveglianza ma anche da sistemi perimetrali antintrusione con barriere ad infrarosso, provvisti anche di un sensore di pressione differenziale per rilevare lĠeventuale calpestamento delle strade perimetrali interne. Inoltre, anche il locale tecnico sarebbe protetto da un sensore perimetrale di tipo magnetico per rilevare eventuali accessi e da un sensore ad infrarosso, di tipo volumetrico, per rilevare possibili movimenti. LĠaccesso alle immagini, la cui conservazione sarebbe limitata alle 48 ore, avverrebbe prevalentemente da remoto, e sarebbe consentito a ciascuna delle societ tramite un collegamento telematico provvisto di connessione sicura di tipo VPN, che richiederebbe lĠuso di username e di password. Invece, la sola NewWork Soc. Coop. a r.l., responsabile della sorveglianza, avrebbe lĠulteriore possibilit di accedere al personal computer interfacciato con la rete di telecamere mediante un programma di controllo remoto (Teamviewer), con cui sarebbe possibile "prendere il controllo del PC senza bisogno del collegamento VPN"( cfr. allegato tecnico alla nota del 29 novembre 2010). Quanto alla nomina dei responsabili del trattamento, la Solar Invest I s.r.l., titolare del trattamento, ha dimostrato di aver designato responsabili sia la Elettropiemme s.r.l. (societ che gestisce e conduce lĠimpianto produttivo, curandosi anche della relativa manutenzione), sia la New Work Soc. Coop. a r.l (societ incaricata della sorveglianza del sito e della manutenzione del sistema di videosorveglianza), le quali, ognuna ai fini dellĠespletamento dei propri compiti, avrebbero la facolt di visionare le immagini. LĠadozione del sistema di videosorveglianza intelligente costituir oggetto di specifica informativa da parte della societ, attraverso lĠapposizione di specifici cartelli sia in prossimit delle telecamere disposte lungo lĠarea perimetrale sia in prossimit della telecamera "speed dome". 3. Presupposti di liceit del trattamento Il sistema c.d. intelligente che Solar Invest I s.r.l. ha intenzione di adottare deve essere valutato alla luce dei principi di necessit, proporzionalit, finalit e correttezza posti dal Codice (artt. 3 e 11 del Codice), espressamente richiamati anche nel Provvedimento generale in materia di videosorveglianza dellĠ8 aprile 2010. In particolare, secondo tale provvedimento "in linea di massima tali sistemi devono considerarsi eccedenti rispetto alla normale attivit di videosorveglianza , in quanto possono determinare effetti particolarmente invasivi sulla sfera di autodeterminazione dellĠinteressato e, conseguentemente, sul suo comportamento. Il relativo utilizzo risulta comunque giustificato solo in casi particolari, tenendo conto delle finalit e del contesto in cui essi sono trattati, da verificare caso per caso sul piano della conformit ai principi" posti dagli artt. 3 e 11 del Codice. In ragione di ci, si ritiene che, in primo luogo, sia importante tenere in debito conto lĠubicazione del complesso fotovoltaico, il quale, come dichiarato, si trova in aperta campagna, in una zona del tutto isolata. Inoltre, per quanto concerne la finalit che indurrebbe allĠistallazione del sistema, stato acclarato che essa consisterebbe nellĠesigenza di tutela del patrimonio aziendale e, in particolare, di pannelli fotovoltaici ubicati allĠinterno di una struttura in cui lĠeventualit di un intervento da parte del personale del tutto residuale, perch limitata a sporadici "sopralluoghi eccezionali" da effettuarsi soltanto per manutenzione o in caso di furto o di danneggiamento. A ci, poi, aggiungasi il fatto che attraverso il sistema in questione sarebbe anche possibile –soprattutto per la Elettropiemme s.r.l., che ha assunto lĠincarico di gestire e manutenere il sito produttivo- verificare in tempo reale il corretto posizionamento dei pannelli solari, in modo tale da garantire un immediato ripristino della piena efficienza dellĠimpianto. Dal punto di vista tecnologico, emerso che si tratterebbe di un "sistema combinato", composto da varie telecamere perimetrali fisse dotate di motion control e da unĠunica telecamera speed dome posta al centro dellĠarea recintata. Le telecamere fisse apposte lungo la zona perimetrale del sito risultano orientate verso lĠarea interna del parco fotovoltaico e, solo alcune di esse, sono in grado di riprendere anche una minima parte dellĠarea esterna al bordo della recinzione; lĠeventuale compimento di movimenti anomali allĠinterno del parco determinerebbe lĠattivazione del sistema di motion control (tramite un software in grado di confrontare i pixel di fotogrammi in sequenza) e la conseguente registrazione delle immagini, facendo scattare una segnalazione sul video dellĠoperatore in quel momento in servizio che, da remoto, avvalendosi manualmente dellĠunica telecamera speed dome, avrebbe la possibilit di verificare pi accuratamente la situazione allĠinterno dellĠimpianto. La memorizzazione dei dati avverrebbe in un server posto allĠinterno di un locale tecnico e si protrarrebbe per un massimo di 48 ore, allo scadere delle quali le immagini verrebbero automaticamente cancellate mediante sovrascrittura. Ad avviso di questa Autorit, allĠesito dellĠistruttoria sono emersi elementi che inducono a ritenere che il trattamento dei dati personali che la societ intende effettuare attraverso lĠimpianto di videosorveglianza intelligente sia conforme ai principi posti dagli artt. 3 e 11 del Codice. In particolare, lĠubicazione isolata del sito, la sua estensione e la sostanziale inesistenza di un presidio umano "in loco", sono circostanze che valgono a giustificare lĠadozione di un sistema di sicurezza che, consentendo una rilevazione di possibili intrusioni in tempi estremamente brevi, risulti effettivamente in grado di prevenire danneggiamenti, furti o malfunzionamenti della struttura e, quindi, di scongiurare –o, quantomeno, di ridurre significativamente- il rischio di gravi disservizi. Inoltre, nel caso concreto, il campo di azione del sistema di videosorveglianza risulta limitato alla sola area interna al sito, ove, normalmente, non sono presenti lavoratori, ed volto esclusivamente a rilevare eventuali superamenti della recinzione; ridotta a poche ore, poi, risulta la conservazione delle immagini eventualmente riprese, oggetto, peraltro, di cancellazione automatica. Infine, in riferimento allĠosservanza degli obblighi previsti dallĠart. 4, comma 2 della legge n. 300/1970 (espressamente richiamato dallĠart. 114 del Codice), la Solar Invest I s.r.l., sotto la propria responsabilit, ha dichiarato di non avere personale alle proprie dipendenze, sicch eventuali sopralluoghi che si rendessero necessari presso il sito di Monterosso Almo sarebbero effettuati in prima persona dallĠamministratore delegato (cfr. all. 1 della nota del 14 settembre 2011). Inoltre, in riferimento alla posizione della Elettropiemme S.r.l. e della New Work Soc. Coop a r.l., stata prodotta copia delle rispettive richieste di autorizzazione presentate presso le competenti Direzioni provinciali del lavoro (all. 2 e 3 della nota del 14 settembre 2011), nonch copia dei rispettivi contratti di incarico intercorsi con Solar Invest I s.r.l., dai quali si ricava che, abitualmente, presso il sito in questione non sono presenti loro dipendenti, i quali potrebbero essere inviati presso lĠimpianto soltanto in casi del tutto eccezionali, determinati, rispettivamente, da malfunzionamenti dellĠimpianto o da segnalazioni di allarme. Pertanto, alla luce delle dichiarazioni rese (della cui veridicit la Solar Invest I s.r.l. ha assunto ogni responsabilit - anche penale - ai sensi dellĠart. 168 del Codice) e, segnatamente, delle illustrate modalit di funzionamento dellĠimpianto, volto a tutelare il patrimonio aziendale, questa Autorit ritiene che la richiesta di verifica preliminare possa essere accolta, a condizione che: a) le Direzioni provinciali del lavoro competenti valutino lĠesistenza dei presupposti per rilasciare le autorizzazioni ex art. 4, comma 2 della legge n. 300/1970, richieste da Elettropiemme s.r.l. e New Work Sooc. Coop. a r.l.; b) il trattamento delle immagini si mantenga aderente alle finalit di tutela del patrimonio aziendale e si svolga nel rispetto delle modalit indicate da Solar Invest I s.r.l. con nota del 29 novembre 2010; c) la trasmissione delle immagini, effettuata tramite rete pubblica, avvenga sempre con tecniche crittografiche che garantiscano la riservatezza dei dati e, in particolare, che la connessione VPN (gi configurata per gli addetti alla visione delle immagini) sia utilizzata per ogni tipo di accesso, ivi incluso quello compiuto da New Work Soc. Coop. a r.l. (cfr. par. 3.3.1. Provvedimento 8 aprile 2010); d) le utenze per lĠaccesso alle immagini in modalit VPN siano sempre individualmente assegnate attraverso la designazione di specifici incaricati (cfr. - Disciplinare tecnico in materia di misure di sicurezza, punto 3 all.B) del Codice). TUTTO CIñ PREMESSO IL GARANTE ai sensi dellĠart. 17 del Codice, a conclusione della verifica preliminare relativa allĠutilizzo del sistema di videosorveglianza c.d. "intelligente" che Solar Invest I s.r.l. intende adottare, per finalit connesse alla tutela del patrimonio aziendale, presso il sito di Monterosso Almo (RG), prende atto del trattamento dei dati personali oggetto delle dichiarazioni rese, prescrivendo che: a) le Direzioni provinciali del lavoro competenti valutino lĠesistenza dei presupposti per rilasciare le autorizzazioni ex art. 4, comma 2 della legge n. 300/1970, richieste da Elettropiemme s.r.l. e New Work Sooc. Coop. a r.l.; b) il trattamento delle immagini si mantenga aderente alle finalit di tutela del patrimonio aziendale e si svolga nel rispetto delle modalit indicate da Solar Invest I s.r.l. con nota del 29 novembre 2010; c) la trasmissione delle immagini, effettuata tramite rete pubblica, avvenga sempre con tecniche crittografiche che garantiscano la riservatezza dei dati e, in particolare, che la connessione VPN (gi configurata per gli addetti alla visione delle immagini) sia utilizzata per ogni tipo di accesso, ivi incluso quello compiuto da New Work Soc. Coop. a r.l. (cfr. par. 3.3.1. Provvedimento 8 aprile 2010); d) le utenze per lĠaccesso alle immagini in modalit VPN siano sempre individualmente assegnate attraverso la designazione di specifici incaricati (cfr. - Disciplinare tecnico in materia di misure di sicurezza, punto 3, all.B) del Codice). Roma, 29 settembre 2011 Il presidente Il relatore Il segretario generale reggente |