Garante per la protezione
    dei dati personali


"FoglioAvvertenze"

relativo alle procedure per l'iscrizione aruolo delle somme relative alle sanzioni amministrative comminate dal Garante

(PROVVEDIMENTO N. 305 DEL21 LUGLIO 2011)

(Pubblicatosulla Gazzetta Ufficiale n. 185 del 10 agosto 2011)

Registro dei provvedimenti
n. 305 del21 luglio 2011

 

IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti,presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. MauroPaissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Daniele DePaoli, segretario generale;

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30giugno 2003, n. 196) e, in particolare, l'art. 166 concernente il procedimentodi applicazione delle sanzioni amministrative comminate dal Garante;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni;

VISTO l'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTO il regolamento del Garante n. 1/2000, e successive modificazionie integrazioni, concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'ufficiodel Garante;

VISTO il regolamento n. 1/2007, come modificato dalla deliberazionedel Garante n. 31 del 15 ottobre 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficialedella Repubblica Italiana n. 267 del 16 novembre 2009, e in particolare l'art.16 che prevede la procedura per l'iscrizione a ruolo delle sanzioniamministrative comminate dal Garante;

CONSIDERATA la necessità per il Garante di attivare la modalità diriscossione coattiva delle somme relative a violazioni amministrative di cuiagli articoli 161 e seguenti del Codice;

VISTO il provvedimento prot. n. 2010/46308 del 10 marzo 2010 deldirettore dell'Agenzia delle entrate con cui è stato approvato il nuovo modellodi cartella di pagamento;

RITENUTO necessario approvare il Foglio Avvertenze, le cuiinformazioni devono obbligatoriamente essere contenute nella cartella dipagamento in relazione alle somme da iscrivere a ruolo;

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generaleai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 del 28 giugno 2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

 

TUTTO CIO' PREMESSO ILGARANTE:

approva il "Foglio Avvertenze", allegato n. 1 alpresente provvedimento formandone parte integrante, relativo alle sommeiscritte a ruolo da parte del Garante per la protezione dei dati personali.

Si dispone la trasmissione di copia del presente provvedimento alMinistero della giustizia-Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la suapubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 21 luglio 2011

Il presidente
Pizzetti

Il relatore
Chiaravalloti

Il segretario generale
De Paoli

 

 

Allegato 1

RUOLI EMESSI DALGARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

AVVERTENZE

 

RICHIESTA DIINFORMAZIONI E DI RIESAME DEL RUOLO IN AUTOTUTELA

Per quanto riguarda gliaspetti relativi al procedimento sanzionatorio a cui si riferisce la cartelladi pagamento è possibile chiedere informazioni al Garante per la protezione deidati personali – Dipartimento attività ispettive e sanzioni –Piazza di Monte Citorio, n. 121 – 00186 Roma – tel 06.696771 – dais@garanteprivacy.it. A tale ufficio,inoltre, potrà essere presentata istanza di riesame per chiedere l'annullamentodel ruolo; l'istanza non interrompe né sospende i termini per proporrel'eventuale ricorso.

Il responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo è il dirigentedell'ufficio/dipartimento, o un suo delegato, indicato nella pagina relativa al"Dettaglio degli addebiti".

 

QUANDO E COMEPRESENTARE RICORSO

Se prima della notificadella cartella il destinatario ha ricevuto la notifica di un'ingiunzione dipagamento o di ogni altro atto per il quale la legge prevede l'autonomaimpugnabilità, è possibile presentare ricorso avverso il ruolo e/o la cartellasolo per vizi propri.

Eventuali ragioni di opposizione avverso il ruolo o la cartella dipagamento potranno essere proposte all'Autorità giudiziaria ordinaria:

        nelle forme previste dall'articolo 615 c.p.c.(opposizione all'esecuzione), nel caso si contesti la cartella di pagamento perfatti originari o sopravvenuti tali da incidere sul diritto di procedere adesecuzione forzata;

        nelle forme previste dall'articolo 617 c.p.c.(opposizione agli atti esecutivi), nel caso si contesti la cartella dipagamento per vizi formali (ad esempio, un errore evidente nell'indicare legeneralità del destinatario) o vizi di notifica.

         

SOSPENSIONE DELPAGAMENTO

In caso di impugnazione èpossibile presentare istanza in carta semplice al responsabile del procedimentoper chiedere la sospensione del pagamento.

Qualora intervenga lasospensione ma successivamente l'opposizione viene respinta, sono dovuti gliinteressi legali maturati durante il periodo di sospensione del pagamento.