Garante per la protezione     dei dati personali Allungamento dei tempi
di conservazione delle immagini registrate dall'impianto di videosorveglianza. Verifica preliminare richiesta da DNP
Photomask Europe S.p.A. PROVVEDIMENTO DEL 14 LUGLIO 2011 Registro
dei provvedimenti
n. 300 del 14 luglio 2011 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del
dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del
dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott.
Daniele De Paoli, segretario generale; Esaminata
la richiesta di verifica preliminare presentata da DNP Photomask Europe S.p.A.
ai sensi dell'art. 17 del d.lg.
30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali); Visto il provvedimento
generale in materia di videosorveglianza dell'8 aprile 2010 (doc.
web n. 1712680), con particolare riferimento al punto 3.4; Esaminata la
documentazione acquisita agli atti; Viste le osservazioni
formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del
regolamento del Garante n. 1/2000; Relatore il dott.
Giuseppe Fortunato; PREMESSO 1. L'istanza della societ.
In
data 17 giugno 2010, la societ DNP Photomask Europe S.p.A. (da ora in poi
DNP), ha formulato un'istanza di verifica preliminare, (art. 17 del Codice), al
fine di poter conservare per 90 giorni le immagini
registrate attraverso il sistema di videosorveglianza gi in uso presso il sito
produttivo di Agrate Brianza, ubicato in Via Camillo Olivetti 2/A. La societ ha dichiarato
di appartenere al Gruppo giapponese Dai Nippon Printing Co. Ltd e di occuparsi
della "produzione di fotomaschere destinate all'industria dei
semiconduttori ed alla microelettronica",
strumenti fondamentali per la "realizzazione dei dispositivi elettronici a
circuito integrato (componentistica elettronica,
chips, smart card, ecc.)". Secondo quanto attestato
dalla Direzione provinciale del lavoro con l'apposita
autorizzazione del 20 dicembre 2010, rilasciata a conclusione della specifica
procedura disciplinata dall'art. 4, comma 2 della
legge n. 300/1970, l'attivit di videosorveglianza -con registrazione delle
immagini- gi effettuata all'interno del sito volta a fini di tutela del
patrimonio aziendale e di sicurezza sul lavoro, nonch a costituire un
deterrente per eventuali furti o rapine. L'odierna richiesta di
autorizzazione a conservare le immagini per 90 giorni
stata motivata da DNP non solo con l'esigenza di rafforzare il livello di
tutela della propriet aziendale, in vista dell'accertamento di fatti che
possono determinare allarme all'interno del sito produttivo, ma anche con
quella di raggiungere uno standard di sicurezza pi elevato, che consentirebbe
alla societ di poter ottenere la qualifica di "fornitore" della
societ tedesca Infineon Technologies AG (con sede a Monaco di Baviera),
costituente "la realt pi importante e pi grande in Germania per quanto
concerne il settore dei semiconduttori e senza dubbio una delle pi
interessanti a livello mondiale".
In particolare, DNP ha dichiarato
che Infineon Technologies AG, "leader mondiale"
nel settore della sicurezza e fornitore ufficiale di molti Governi (soprattutto
per quanto concerne "circuiti integrati nel progetto passaporti
elettronici USA e CINA"), opera "rispettando i criteri dettati dal
protocollo EAL5+ (ISO15408, ISO17799)", con la conseguenza che l'elevato
standard di sicurezza previsto da tale protocollo deve risultare rispettato non
solo presso i suoi stessi siti produttivi, ma anche dalla "intera catena
dei suoi fornitori". Sotto tale profilo, tra le varie misure di sicurezza
da osservare al fine di poter essere ammessi al novero dei
"fornitori", la Infineon Technologies AG
richiede espressamente che nei siti aziendali siano installati adeguati sistemi
di videosorveglianza e che le immagini registrate vengano conservate per 90
giorni. Nel corso del
procedimento, DNP, anche alla luce di nuove intese intercorse con Infineon
Technologies AG, ha modificato l'originaria richiesta, limitandola alla
conservazione, sempre per 90 giorni, delle sole
"immagini relative agli eventi che possono aver generato l'allarme
(esempio: incidente, porta di uscita emergenza aperta, porta o finestra
forzata, allarme sensori sui vetri ecc.)" (cfr. e-mail del 25 febbraio
2011). 2 Le modalit di funzionamento del sistema
Il
sistema di cui la societ gi si avvale costituito da un impianto di
videosorveglianza provvisto di 18 telecamere dislocate sia all'interno del sito
produttivo, sia perimetralmente, di cui 11 di tipo "dome camera dotate di
zoom" (cfr. nota DNP del 20/10/2010 e planimetria ad essa allegata). Dette
telecamere non sono orientate sulle postazioni lavorative. Allo stato, secondo
quanto espressamente stabilito dalla Direzione provinciale del lavoro, la
societ autorizzata a conservare le immagini registrate per un tempo non
superiore a 2 giorni, trascorso il quale le stesse
vengono automaticamente cancellate, "salvo eventuali periodi legati a
festivit o chiusura dell'esercizio o in ragione di specifiche richieste
investigative dell'Autorit Giudiziaria". Secondo gli intendimenti
manifestati dalla societ con l'odierna richiesta, invece, una volta che
l'Istituto di vigilanza operante all'interno dall'azienda –che, sulla
scorta di quanto indicato negli "Security Requirements for
sites involved with Security Products" della Infineon Technologies
AG, in caso di necessit tenuto ad intervenire immediatamente
("intervention time less than 5 min" – vedi punto 2.3,
concernente "Access control and guards")- dovesse rilevare un fatto
che abbia procurato allarme, allora le suddette immagini –allo stato
destinate ad essere conservate per soli due giorni- verrebbero subito visionate
dai soli soggetti abilitati e, di esse, verrebbero conservate per 90 giorni
solo quelle relative agli eventuali comportamenti illeciti rilevati, con
successiva loro cancellazione automatica. La Societ, che,
assumendo ogni responsabilit al riguardo (art. 168
del Codice), ha escluso la presenza nel sito di sistemi integrati consultabili
da "remoto", (cfr. pag. 2, risposta del 20/10/2010) o di sistemi di
videosorveglianza cd. intelligenti "dotati di
software che permettano l'associazione di immagini a dati biometrici, od il
riconoscimento della persona tramite collegamento o incrocio o confronto delle
immagini rilevate, ad esempio la morfologia del volto, con altri specifici dati
personali", ha pi volte ribadito che le informazioni raccolte non
verrebbero utilizzate per finalit diverse dalla prevenzione e dal controllo
degli eventi generatori di allarme, n sarebbero diffuse o comunicate a terzi,
"fatte salve esigenze di polizia o giustizia eventualmente richieste"
(da ultimo, vedi la mail del 18 maggio 2011). Quanto alle misure di
sicurezza minime, stato dichiarato che tutte "le registrazioni sono
effettuate su workstation dedicate, chiuse a chiave negli appositi
rack", e collocate all'interno della CPU Room. L'accesso al locale,
controllato con autentificazione "badge + Pin code" e oggetto di
annotazione su apposito registro, risulta consentito
ai soli dipendenti dell'Ufficio Information Technology ed al loro "diretto
responsabile di funzione", designati, rispettivamente, incaricati e
responsabile del trattamento. Per quanto concerne,
invece, l'accesso diretto al software e alle relative
registrazioni, esso pu essere effettuato solo attraverso il sistema a
"doppia password" indicato nel provvedimento autorizzatorio
rilasciato dalla Direzione provinciale del lavoro, "di cui una in possesso
del responsabile aziendale e una assegnata ad un rappresentante dei lavoratori",
e senza possibilit di effettuare operazioni di backup. Per quanto riguarda
l'obbligo di rendere l'informativa, la DNP ha specificato che "gli
interessati verranno informati mediante supporti
informativi", posti "prima del raggio di azione delle telecamere e
anche nelle immediate vicinanze". 3. Presupposti di liceit del trattamento
Per
una corretta valutazione dell'istanza occorre
necessariamente tenere conto della peculiarit della fattispecie e, in
particolare, del fatto che la richiesta di allungamento dei termini di
conservazione delle immagini relative a eventi che abbiano suscitato allarme
all'interno dell'azienda determinata dall'esigenza di uniformarsi ai
parametri di sicurezza a cui la committente Infineon Technologies AG si
conforma, i quali trovano origine negli stringenti criteri dettati dagli
standard ISO/17799 (Codice di buona pratica per la gestione della sicurezza
dell'informazione) ed ISO/15408, che fissa i cosiddetti "Common
Criteria" (volti a verificare la sicurezza dei sistemi o dei prodotti
sulla base degli "obiettivi" cui essi sono preordinati, del contesto
del loro impiego e delle pregresse verifiche di sicurezza su di essi eseguite);
il maggiore o minore rispetto di tali standard di sicurezza incide sul conseguente
livello di valutazione EAL ("Evaluation Assurance Level"). Per ci che riguarda il
valore legale delle norme tecniche "ISO" (che sono definite dalla
International Organization for Standardization, di cui sono membri 157
organismi nazionali di standardizzazione, tra cui l'Ente Nazionale Italiano di
Unificazione-UNI), occorre rilevare che la Direttiva 98/34/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 22/06/1998 (che prevede "una procedura
d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni
tecniche e delle regole relative ai servizi della societ
dell'informazione"), all'art. 1, n. 6 definisce "norma" una
specificazione tecnica che, pur non essendo obbligatoria, sia stata approvata,
in vista di una sua applicazione ripetuta o continuativa,
da parte di un organismo "riconosciuto ad attivit normativa", e
precisamente da un'organizzazione internazionale, europea o nazionale di
normalizzazione che l'abbia posta "a disposizione del pubblico".
Pertanto, le norme ISO (cos come quelle EN a livello
europeo e quelle UNI per l'Italia) rappresentano "specificazioni
tecniche" che forniscono standard qualitativi contemplati da documenti
che, in ragione delle conoscenze tecniche di un determinato momento storico,
definiscono le caratteristiche (dimensionali, prestazionali, ambientali, di
sicurezza, di organizzazione, ecc.) di un prodotto, di un processo o di un
servizio. Ci premesso, bench
tali norme non siano giuridicamente vincolanti, non pu non tenersi conto del
fatto che esse si riferiscono a settori di rilevante interesse pubblico e, al
contempo, tecnologicamente assai complessi, tanto che spesso sono le stesse
autorit pubbliche a promuoverne l'osservanza o, addirittura, a fare diretto
riferimento ad esse ; inoltre, anche sul piano
privatistico, va sottolineata l'esistenza di una consolidata prassi al
loro inserimento all'interno degli schemi contrattuali nazionali ed esteri,
espressione di una progressiva trasformazione dei mercati e della connessa
evoluzione degli standard di sicurezza in senso sovranazionale. Ne deriva che
non pu disconoscersi che alle specifiche tecniche in esame, di fatto, venga
oramai generalmente attribuita una valenza di gran lunga
superiore rispetto a quella che dovrebbe loro spettare in ragione delle
modalit di adozione, sicch gli standard di sicurezza da esse fissati possono
ritenersi oramai considerati –sia in sede nazionale, sia in sede
internazionale- come un punto di riferimento ineludibile in occasione della
fornitura di opere o della prestazione di servizi ad alto contenuto tecnologico. Tutto ci premesso, nel
delicato settore in cui opera DNP trovano applicazione le specifiche tecniche
contenute nella ISO15408 e nella ISO17799, cui fa riferimento anche la
committente Infineon Technologies AG, volte a garantire rigorosi standard di
sicurezza in vista della realizzazione di sistemi o
prodotti ITC. Nell'ambito di tali
standard pu essere ricondotta la scelta –gi adottata da DNP- di
installare all'interno dei siti produttivi adeguati sistemi di
videosorveglianza, al fine di prevenire accessi non autorizzati o
danneggiamenti al patrimonio aziendale, comprendente
informazioni, strutture e materiali. Per quanto riguarda,
invece, la richiesta di poter allungare il termine di conservazione delle
immagini videoregistrate, essa deve essere valutata alla luce dei principi di
necessit, proporzionalit, finalit e correttezza posti dal Codice (artt. 3 e
11 del Codice), espressamente richiamati anche nel Provvedimento generale in
materia di videosorveglianza dell'8 aprile 2010. In particolare, secondo tale
provvedimento l'allungamento dei tempi di conservazione dei dati oltre i sette
giorni, giustificabile solo in casi eccezionali, deve essere adeguatamente
motivato "con riferimento ad una specifica esigenza di sicurezza
perseguita, in relazione a concrete situazioni di
rischio riguardanti eventi realmente incombenti e per il periodo di tempo in
cui venga confermata tale eccezionale necessit. Sotto tale profilo, si
ritiene che, innanzitutto, sia importante tenere in debito conto l'ubicazione
del sito di DNP, il quale, come dimostrato anche dalla "mappa"
prodotta dalla societ, si trova in una zona isolata e adiacente a vie di fuga
facilmente raggiungibili. In secondo luogo, fermo il fatto che la necessit di procedere
all'istallazione del sistema di videosorveglianza per esigenze di tutela del
patrimonio aziendale gi stata acclarata dalla Direzione provinciale del
lavoro, sul piano dell'allungamento dei tempi di conservazione delle sole
immagini relative a fatti che abbiano suscitato allarme all'interno
dell'azienda, si deve rilevare che i delicati componenti elettronici prodotti
nello stabilimento di Agrate Brianza (c.d. fotomaschere), oltre ad essere
impiegati nel settore delle automotive, delle telecomunicazioni e
dell'informatica, si pongono come elementi fondamentali per la realizzazione
dei circuiti integrati utilizzati "nel progetto passaporti elettronici USA
e Cina", cui sono connesse forti esigenze di salvaguardia. Ad avviso di questa Autorit, all'esito dell'istruttoria sono emersi
elementi che inducono a ritenere che la richiesta della societ possa essere
accolta perch conforme ai principi posti dagli artt. 3 e 11 del Codice, limitatamente
alle immagini relative a eventi generatori di allarme da utilizzare per soli
fini di indagine giudiziaria. In particolare,
l'ubicazione isolata del sito, il delicato settore produttivo in cui opera DNP
e la specifica attenzione posta non solo a livello internazionale ed europeo,
ma anche a livello nazionale rispetto alla fissazione e alla comune osservanza
di elevati standard di sicurezza nella produzione di beni e servizi relativi al settore elettronico ed informatico, valgono a
giustificare la pretesa di procedere ad una conservazione dei soli dati
relativi ad accadimenti generatori di allarme che si estenda sino a 90 giorni,
al fine esclusivo del loro accertamento e dell'individuazione, da parte
dell'Autorit giudiziaria competente, degli eventuali responsabili. Resta inteso che
l'accesso alle immagini in questione dovr avvenire nel rispetto di quanto
stabilito dall'autorizzazione rilasciata dalla Direzione provinciale del lavoro
in data 20 dicembre 2010, con conseguente divieto di loro comunicazione a terzi
(fatte salve le esigenze dell'Autorit giudiziaria) o di diffusione. TUTTO CI PREMESSO IL GARANTE ai sensi dell'art. 17
del Codice, a conclusione della verifica preliminare concernente l'allungamento
dei tempi di conservazione delle immagini registrate dall'impianto di
videosorveglianza di DNP Photomask Europe S.p.A., gi in uso all'interno del
sito di Agrate Brianza, ammette la conservazione, per un periodo massimo di 90 giorni, delle sole immagini relative a eventi generatori
di allarme, che potranno essere utilizzate soltanto a fini di accertamento
giudiziario, rammentando, per quanto attiene l'accesso alle medesime, l'obbligo
di osservare le modalit tecniche indicate nel provvedimento della Direzione
provinciale del lavoro del 20 dicembre 2010. Roma, 14 luglio 2011 Il presidente Il relatore Il segretario generale |