Garante per la protezione     dei dati personali Bozza di ordinanza delPresidente del Consiglio dei Ministri, recante "ulteriori disposizioniurgenti dirette a fronteggiare lo stato di emergenza umanitaria nel territorionazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti aipaesi del Nord Africa" PROVVEDIMENTO DEL 14LUGLIO 2011 Registro dei provvedimenti n. 297 del14 luglio 2011 IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti,presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. MauroPaissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele DePaoli, segretario generale; Vista la richiesta di parere della Presidenza del Consiglio deiMinistri-Dipartimento della protezione civile; Visto l'articolo 154, commi 4 e 5, del Codice in materia di protezionedei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196); Vista la documentazione in atti; Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generaleai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; Relatore il prof. Francesco Pizzetti; PREMESSO Con nota del Capo del Dipartimento della protezione civile è statorichiesto il parere del Garante in ordine a una bozza di ordinanza delPresidente del Consiglio dei Ministri - da emanarsi ai sensi dell'articolo 5della legge 24 febbraio 1992, n. 225, - recante "ulteriori disposizioniurgenti dirette a fronteggiare lo stato di emergenza umanitaria nel territorionazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti aipaesi del Nord Africa" e concernente, in particolare, le modalità daosservare per il trattamento dei dati personali nell'ambito delle attività diprotezione civile volte ad affrontare la suddetta emergenza. La bozza di ordinanza sancisce – all'articolo 1, comma 1 - che isoggetti operanti nell'ambito del Servizio nazionale di protezione civile dicui agli articoli 6 e 11 della suddetta legge n. 225 del 1992 (fra i quali sonocompresi anche soggetti privati, come, ad esempio, le associazioni divolontariato) sono equiparati in ogni caso ai soggetti pubblici, ai finidell'applicazione delle pertinenti disposizioni previste dal Codice per itrattamenti effettuati da tale categoria di soggetti (artt. 18 ss. del Codice). Ciò, allo scopo di assicurare "la più efficace gestione deiflussi e dell'interscambio di dati personali, anche sensibili egiudiziari", negli ambiti territoriali oggetto dello stato diemergenza umanitaria deliberato, in relazione all'eccezionale afflusso dicittadini appartenenti ai Paesi nordafricani, dal decreto del Presidente delConsiglio dei Ministri del 12 febbraio 2011. Al fine di bilanciare gli interessi connessi all'efficacia eall'efficienza della funzione di soccorso con i diritti individuali allariservatezza e alla protezione dei dati personali, la bozza di ordinanzaautorizza i predetti soggetti, contitolari del trattamento dei dati, a trattaredati personali, anche sensibili e giudiziari, a prescindere dal consensodell'interessato e in deroga alle norme di cui agli articoli 19, commi 2 e 3,20 e 21 del Codice, comunque nel rispetto dei principi di pertinenza, noneccedenza e indispensabilità (art. 1, commi 2, 3 e 4 della bozza di ordinanza).Si dispone inoltre che la comunicazione di dati personali, anche sensibili egiudiziari, a soggetti pubblici e privati diversi da quelli di cui ai citatiarticoli 6 e 11 della legge n. 225 è effettuata nel rispetto dei richiamatiprincipi di pertinenza, non eccedenza e indispensabilità, ai soli fini dellosvolgimento delle operazioni relative all'eccezionale afflusso di cittadininordafricani (art.1, comma 4). RILEVATO 1. Durata della sospensionedell'efficacia di talune norme del Codice. La bozza di ordinanzadispone in particolare, ai commi 5, 8 e 9 dell'articolo 1, sempre per i citatisoggetti e fino al "termine dello stato di emergenza", lasospensione dell'adempimento di taluni obblighi previsti dal Codice, comequello di rendere l'informativa all'interessato (art. 13), di designazionedegli incaricati del trattamento (art. 30), nonché dell'applicazione dellenorme in materia di misure minime di sicurezza (art. 33 e ss. e relativoAllegato B). Il comma 6 dell'articolo 1 dispone che "alla scadenza deltermine di cui al comma 5", i soggetti operanti nel Servizio nazionale diprotezione civile forniranno un'informativa semplificata. Al fine di non rendere indeterminata la durata della sospensionedell'efficacia delle suddette norme del Codice, è opportuno indicare- ai commi5, 8 e 9 dell'articolo 1 – una data precisa quale dies ad quem dellasuddetta sospensione. In particolare, tale termine potrebbe essere individuato- in analogia con quanto previsto in relazione a un caso analogo dall'ordinanzadel Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3781 del 17 giugno 2009 - nelladata del 31 dicembre 2011, indicata come termine di efficacia delladichiarazione dello stato di emergenza nel territorio nazionale dal citatodecreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 febbraio 2011. Pertanto, ai suddetti commi 5, 8 e 9, è opportuno sostituire ilriferimento alla "durata" (o al "termine") "dellostato d'emergenza" con il riferimento alla data del 31 dicembre 2011. Tale modifica consentirebbe peraltro di conferire maggioredeterminatezza anche al comma 6 dell'articolo 1, che, nell'indicare il dies aquo da cui decorre l'obbligo di fornire un'informativa semplificata, richiama,appunto, il "termine di cui al comma 5". 2. Proroga di termini relativi adadempimenti previsti in capo al titolare o al responsabile del trattamento.
3. Modalità semplificate per l'adozionedi misure minime di sicurezza. Il comma 10dell'articolo 1 della citata ordinanza del Presidente del Consiglio deiMinistri n. 3781 del 17 giugno 2009 prevedeva che con "successivoprovvedimento" emanato da questa Autorità, d'intesa conl'Amministrazione interessata, sarebbero state definite modalità semplificateper l'adozione, da parte dei soggetti operanti nell'ambito del Servizionazionale di protezione civile, di misure minime di sicurezza semplificate,tali da contemperare gli interessi connessi alla salvaguardia e al soccorsodella popolazione con il diritto alla protezione dei dati personali trattati. In ragione della rilevanza di tale previsione – strettamenteconnessa alla temporanea sospensione dell'efficacia delle norme previste in materiadi misure di sicurezza dal Codice, disposta dal comma 9 dell'articolo 1dell'odierno provvedimento – è opportuno che una norma di analogo tenoresia inserita anche nella bozza di ordinanza in esame, al fine di garantire unequo bilanciamento degli interessi correlati all'efficacia e all'efficienzadelle operazioni di soccorso, da un lato, e il diritto alla protezione dei datipersonali degli interessati, dall'altro. IL GARANTE esprime parere favorevole sulla bozza di ordinanza del Presidente delConsiglio dei Ministri, recante "ulteriori disposizioni urgenti dirette afronteggiare lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale inrelazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del NordAfrica", con le seguenti osservazioni, riconducibili all'esigenza chel'Amministrazione: a) valuti l'opportunità di sostituire, ai commi 5, 8 e 9dell'articolo 1, il riferimento alla "durata" (o al"termine") "dello stato d'emergenza" con l'indicazione diuna data precisa, eventualmente individuata nel 31 dicembre 2011 (punto 1); b) sostituisca, al comma 7 dell'articolo 1, le date del 6 aprile2009 e del 31 luglio 2009 con altre più congrue, e in particolare con quelledel 12 febbraio 2011 e, rispettivamente, del 31 gennaio 2012 (punto2); c) valuti l'opportunità di inserire, nella bozza di ordinanza inesame, una norma di tenore analogo a quella di cui al comma 10 dell'articolo 1dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3781 del 17 giugno2009, con riferimento alle misure minime di sicurezza (punto 3). Roma, 14 luglio 2011
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