Garante per la protezione
    dei dati personali


Prescrizioni relativeall'implementazione del provvedimento del 1 aprile 2010 in materia ditrattamento dei dati personali degli abbonati ai servizi di telefonia fissa emobile in caso di number portability

PROVVEDIMENTO DEL 7LUGLIO 2011


(Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 177del 1° agosto 2011)

Registro dei provvedimenti
n. 287del 7luglio 2011

IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti,presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. MauroPaissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele DePaoli, segretario generale;

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30giugno 2003, n. 196, di seguito Codice);

VISTO il provvedimento del Garante del 15 luglio 2004 (in www.garanteprivacy.it,doc. web n. 1032381)in materia di elenchi telefonici alfabetici del servizio universale;

VISTO il provvedimento del Garante del 1° aprile 2010 (in www.garanteprivacy.it,doc. web n. 1711492)sul trattamento dei dati personali degli abbonati in caso di numberportability;

VISTO il provvedimento del Garante del 24 febbraio 2011 (in www.garanteprivacy.it,doc. web n. 1794638)sui modelli di informativa e di richiesta di consenso al trattamento dei datipersonali relativi agli abbonati ai servizi di telefonia fissa e mobile;

CONSIDERATO che, in base alle prescrizioni contenute nel provvedimentodel 24 febbraio 2011, gli operatori telefonici sono tenuti a somministrare ilnuovo modello di informativa e di consenso per la telefonia fissa e mobile dicui all'Allegato I al provvedimento, oltre che ai nuovi abbonati, anche acoloro che cambino operatore richiedendo la c.d. number portability;

CONSIDERATO, altresì, che, ferme restando le prescrizioni di cui alprovvedimento del 1° aprile 2010 sulla number portability, gli abbonatiche cambino operatore, oltre a ricevere il nuovo modello di informativa e diconsenso di cui sopra, nel caso in cui non rispondano o non riconsegnino talemodello, mantengono le scelte fatte con il precedente operatore relativamentealla presenza in elenco dei dati e delle informazioni già fornite, salvo ilcaso di diversa espressione di volontà da manifestarsi in qualunque momento;

VISTE le osservazioni di Assotelecomunicazioni-Asstel (di seguitoAsstel) del 16 febbraio 2011 nelle quali, con riguardo al trattamento dei datidegli abbonati in caso di portabilità del numero, si indicava un pianotemporale delle attività necessarie agli operatori per adeguare ilfunzionamento del data base unico degli abbonati (c.d. DBU) alle disposizionigià dettate dall'Autorità con il provvedimento del 1° aprile 2010;

VISTA la successiva nota dell'Autorità del 2 marzo 2011 ditrasmissione ad Asstel del testo del provvedimento del 24 febbraio 2011 e dicontestuale richiesta di chiarimenti sullo stato di attuazione delleprescrizioni di cui al citato provvedimento del 1° aprile 2010;

CONSIDERATO che il provvedimento del 1° aprile 2010, nello stabilireil principio del mantenimento del consenso già espresso e registrato in DBU daciascun abbonato anche nel caso di portabilità del numero, salvo diversa sceltacomunicata al nuovo operatore (c.d. recipient), ha comportato l'obbligo pertutti gli operatori di acquisire con continuità i consensi già rilasciati dagliabbonati di altri operatori in caso di number portability;

VISTE le osservazioni contenute nella nota di Asstel del 23 marzo 2011ed in quella successiva del 30 marzo nelle quali si evidenziavano le difficoltàdi natura tecnico-organizzativa incontrate dagli operatori telefonici ed emerseanche nel corso della specifica attività di un costituito "TavoloInteroperatori", nel dare compiuta attuazione alle misure prescrittedall'Autorità con il menzionato provvedimento sulla number portability;

VISTA la documentazione analitica, anche di natura tecnica, prodottada Asstel con riguardo alle cause del ritardo, da parte degli operatoriaderenti, nell'applicazione delle misure previste dal provvedimento del 1°aprile 2010;

CONSIDERATE, in particolare, le difficoltà emerse in ragione dellacircostanza che, alla data del 1° aprile 2010, i sistemi tecnici dialimentazione e di lettura del DBU non risultavano idonei a garantire, in casodi portabilità del numero di telefonia fissa o mobile, il mantenimento nel database unico dei consensi manifestati in precedenza dal cliente, posta larelativa predisposizione alla cancellazione automatica dei consensi in caso dicessazione del contratto con l'operatore originario (c.d. donating);

CONSIDERATA, pertanto, la rappresentata necessità di ricercare unasoluzione tecnica idonea ad evitare la suddetta cancellazione e ad individuarela possibilità per il nuovo operatore recipient di leggere il DBU in modo daacquisire le informazioni necessarie a garantire il rispetto delle scelteespresse dal cliente all'operatore donating in caso di portabilità del numero;

VALUTATE, altresì, ai fini dell'adeguamento alle prescrizionidell'Autorità, le rappresentate difficoltà di interoperabilità di tutti glioperatori del mercato, soprattutto di quelli di minori dimensioni che nonriescono "a leggere il DBU", essendo in esso configurati con il soloprofilo di fornitore e non anche con quello di fruitore;

VALUTATA la prospettata soluzione di incaricare un soggetto terzodella raccolta dei consensi di tutti i numeri in number portability deidiversi operatori di telefonia fissa e mobile e dell'elaborazione di un elencocompleto di abbonati, oggetto di "cessione in modalità numberportability", disponibile anche per gli operatori che non leggono ilDBU, evitando a questi ultimi la realizzazione di costose interfacce dicomunicazione con tutti gli altri operatori e consentendo un efficaceadeguamento alle prescrizioni dell'Autorità attraverso il ricorso ad un'unicainterfaccia verso tale soggetto;

RILEVATA, pertanto, l'individuazione del predetto soggetto nell'ISCOM-Istituto Superiore delle Comunicazioni e delle Tecnologie dell'Informazione(organismo tecnico-scientifico che opera nell'ambito del Ministero delloSviluppo Economico - Dipartimento Comunicazioni);

CONSIDERATI, inoltre, i tempi necessari per bandire la gara pubblica relativaall'individuazione, da parte dell'ISCOM, del soggetto fornitore dell'appositosoftware e della piattaforma tecnica necessari alla realizzazione dei suddettiservizi;

VALUTATA la congruità del termine del 1° novembre 2011 indicato daAsstel per la realizzazione delle misure necessarie "affinché ilsistema del DBU possa essere in grado di gestire la number portability";

VISTA l'audizione tenutasi, presso l'Autorità, con Asstel ed irappresentanti dei maggiori operatori telefonici nazionali in data  20maggio 2011, nel corso della quale sono state evidenziate le richiamatedifficoltà e ribadita la volontà di un celere adeguamento alle prescrizioniimpartite dall'Autorità;

VISTA la  nota del 21 giugno 2011 con la quale  Asstel, nelribadire la sussistenza dei predetti vincoli e delle individuate soluzionitecniche, ha richiesto all'Autorità "una sospensione dell'efficacia delprovvedimento del 1° aprile 2010" sino alla data del 1° novembre 2011,al fine di pervenire alla definitiva implementazione, da parte di tutti glioperatori, delle nuove funzionalità idonee a consentire l'adeguamento del DBUal menzionato provvedimento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generaleai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 del 28 giugno 2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan

TUTTO CIO' PREMESSO ILGARANTE:

accoglie l'istanza presentata da Assotelecomunicazioni-Asstel in data21 giugno 2011 e prescrive, ai sensi degli artt. 143 lett. b) e 154 lett. c)del Codice, a tutti gli operatori telefonici, l'adozione, entro e non oltre iltermine del 1° novembre 2011, di tutte le misure necessarie per adempiere aquanto indicato nel provvedimento dell'Autorità del 1° aprile 2010 sultrattamento dei dati degli abbonati in caso di number portability.

Il mancato rispetto del presente provvedimento comporteràl'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 162, comma 2-ter del Codice.

Si dispone la trasmissione di copia del presente provvedimento alMinistero della giustizia-Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la suapubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 7 luglio 2011

Il presidente
Pizzetti

Il relatore
Paissan

Il segretario generale
De Paoli