Garante per la protezione
    dei dati personali


Nuovo regolamento digestione dell'INA

PROVVEDIMENTO DEL 24GIUGNO 2011

Registro dei provvedimenti
n. 250 del 24giugno 2011

IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente,del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan edel dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli,segretario generale;

Vista la richiesta di parere del Ministero dell'interno;

Visto l'art. 154, comma 1, lett. g), del Codice in materia diprotezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196);

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generaleai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Francesco Pizzetti;

PREMESSO

Il Ministero dell'interno ha richiesto il parere del Garante in ordinea uno schema di decreto ministeriale recante "Nuovo regolamento digestione dell'INA".

Il regolamento in esame è adottato ai sensi dell'articolo 50, comma 5,del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dallalegge 30 luglio 2010, n. 122, ed è volto "ad armonizzare il regolamentodi gestione dell'INA" con quanto previsto dal medesimo comma 5 inmateria di determinazione della popolazione legale e, in particolare, difunzioni dell'Indice nazionale delle anagrafi (infra: INA). Il citato articolo50, comma 5, ha peraltro novellato l'articolo 1, comma 6, della legge 24dicembre 1954, n. 1228, ai sensi del quale l'INA svolge la funzione dipromozione della circolarità delle informazioni anagrafiche essenziali al finedi consentire alle amministrazioni pubbliche centrali e locali collegate ladisponibilità, in tempo reale, dei dati relativi alle generalità, allacittadinanza, alla famiglia anagrafica nonché all'indirizzo anagrafico dellepersone residenti in Italia, certificati dai comuni e, limitatamente al codicefiscale, dall'Agenzia delle Entrate.

Il provvedimento in esame - che abroga espressamente il decretoministeriale 13 ottobre 2005, n. 240, recante "Regolamento di gestionedell'INA"- disciplina, in particolare, le finalità, lecaratteristiche, nonché le modalità di costituzione e aggiornamento dell'INA,definito espressamente "sistema incardinato"nell'infrastruttura tecnologica e di sicurezza del Centro nazionale per iservizi demografici, istituito presso il Dipartimento per gli Affari interni eterritoriali del Ministero dell'interno e volto segnatamente a garantire ladisponibilità, in tempo reale, dei dati relativi alle generalità, allacittadinanza, alla famiglia e all'indirizzo anagrafici delle persone iscrittenell'Anagrafe della popolazione residente e nell'Anagrafe degli italianiresidenti all'estero.

L'INA fornisce inoltre i servizi di interscambio e cooperazioneindividuati dallo stesso decreto (art. 6), anche al fine di garantire "l'allineamentoe la coerenza degli archivi degli enti collegati all'INA con le anagraficomunali".

La costituzione e l'aggiornamento dell'INA sono garantiti dallatrasmissione, da parte dei comuni, per via telematica, dei dati specificamenteelencati dall'articolo 3 e dalla loro eventuale rettifica, mentre l'accesso –secondo le modalità dettagliatamente indicate nell'Allegato tecnico al decreto,di quest'ultimo facente parte integrante – ai servizi d'interscambio ecooperazione e ai dati resi disponibili dall'INA è consentito unicamente aisoggetti descritti dall'articolo 5, comma 1, dell'odierno schema. 

Ai sensi dell'articolo 8, commi 6 e 7, le misure di sicurezza dell'INAsono disciplinate dal citato Allegato tecnico, aggiornato periodicamente –in relazione "all'evoluzione tecnica e all'esperienza maturata nelsettore" - mediante decreto dirigenziale, da emanarsi previo pareredel Garante.

Il comma 1 dell'articolo 8 individua infine il titolare deltrattamento dei dati contenuti nell'INA nel Ministero dell'interno - il qualedesigna il Direttore centrale dei servizi demografici come responsabile deltrattamento - mentre, ai sensi del comma 2, la titolarità del trattamento deidati anagrafici contenuti nell'anagrafe comunale – ivi incluse lecomunicazioni effettuate all'INA – spetta al relativo comune, laddove ilresponsabile dell'attuazione delle misure di sicurezza è individuato nelSindaco ovvero in un suo delegato.

RILEVATO

Il parere è reso su una versione aggiornata dello schema di decreto,che tiene conto degli approfondimenti e delle indicazioni rese dall'Ufficio delGarante ai competenti uffici del Ministero dell'interno nel corso di alcuneriunioni, volte a garantire un più elevato standard di tutela del diritto allaprotezione dei dati personali nell'ambito dei trattamenti disciplinati dalprovvedimento in esame.

Gli aspetti oggetto degli approfondimenti e delle indicazioni hannoriguardato, in particolare, le modalità di esercizio dei diritti di cuiall'articolo 7 del Codice, in relazione ai dati personali contenuti nell'INA(art. 4, comma 4); le misure volte ad assicurare la rettificazione e l'aggiornamentodei dati personali trattati, anche nei casi in cui l'errore non sia imputabileal comune che abbia trasmesso le informazioni (art. 4, commi 5 e 6); le modalitàdi espletamento e la disciplina della vigilanza sulla tenuta delle anagrafi(art. 7); le disposizioni – contenute nell'Allegato tecnico al decreto –relative alle misure idonee a garantire la tracciabilità delle attività svoltenell'ambito del sistema informativo in esame (cfr., in particolare, il punto22).

Le predette indicazioni formulate dall'Ufficio sono state recepite daltesto in esame e pertanto non vi sono osservazioni da formulare.

IL GARANTE

esprime parere favorevole sullo schema di decreto del Ministrodell'interno recante "Nuovo regolamento di gestione dell'INA".

Roma, 24 giugno 2011

Il presidente
Pizzetti

Il relatore
Pizzetti

Il segretario generale
De Paoli