Garante per la protezione     dei dati personali Disposizionicomplementari al codice di procedura civile in materia di riduzione esemplificazione dei procedimenti civili di cognizione PROVVEDIMENTO DEL 15GIUGNO 2011 Registro dei provvedimenti n. 231 del15 giugno 2011 IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti,presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. MauroPaissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli,segretario generale; Vista la richiesta di parere del Ministero della giustizia; Vista la documentazione in atti; Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generaleai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; PREMESSO Il Capo dell'Ufficio legislativo del Ministero della giustizia harichiesto il parere del Garante in ordine a uno schema di decreto legislativorecante "Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materiadi riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensidell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69". Il parere è reso su uno schema aggiornato di decreto che tiene contodi alcune indicazioni rese dall'Ufficio del Garante a rappresentanti di queldicastero nel corso di contatti informali a fini di collaborazione. Nel ricondurre – in ossequio al criterio di delega di cuiall'articolo 54, comma 4, lettera b), n. 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 –i procedimenti in cui sono prevalenti caratteri di "concentrazioneprocessuale, ovvero di officiosità dell'istruzione" al rito dellavoro, lo schema di decreto legislativo detta anche, all'articolo 9, talunenorme in ordine al procedimento relativo all'applicazione delle disposizionidel Codice in materia di protezione dei dati personali. In particolare,l'articolo 9 prevede, al comma 1, che, ove non diversamente disposto dallostesso articolo, le controversie di cui all'articolo 152 del Codice sianoregolate dal rito del lavoro. I commi successivi dell'articolo 9 recano norme proceduralispecifiche, in particolare in materia di: competenza territoriale; termine perla proposizione del ricorso avverso i provvedimenti del Garante; (assenza di)efficacia sospensiva del ricorso rispetto all'esecutività del provvedimentoimpugnato; eventuale estinzione del processo per mancata comparsa delricorrente che non adduca alcun impedimento legittimo; inappellabilità dellasentenza che definisce il giudizio e sua idoneità a prescrivere le misurenecessarie anche in deroga al divieto di cui all'articolo 4 della legge 20marzo 1865, n. 2248, allegato E). L'articolo 33, comma 9, dello schema di decreto abroga quindi i commida 2 a 14 dell'articolo 152 del Codice e vi inserisce invece un comma 1-bis chedetta una norma di rinvio all'articolo 9 dello schema stesso, quale fonte didisciplina della procedura giurisdizionale relativa alle controversie di cui alcomma 1 dell'articolo 152, e dunque a "tutte le controversie cheriguardano, comunque, l'applicazione delle disposizioni" del Codice, "compresequelle inerenti ai provvedimenti del Garante in materia di protezione dei datipersonali o alla loro mancata adozione", nonché alle "controversiepreviste dall'articolo 10, comma 5, della legge 1° aprile 1981, n. 121".Tale ultimo periodo è stato aggiunto dall'odierno decreto per confermare che lamedesima disciplina processuale prevista per le controversie inerentiall'applicazione delle norme del Codice si estende anche alle controversierelative al diritto di accesso a dati conservati nel C.E.D. interforze delDipartimento della pubblica sicurezza, ai sensi del vigente comma 14dell'articolo 152 del Codice. RILEVATO 1. Competenza territoriale del giudice.
Sul punto, sulla base dell'esperienza applicativa delle normeaccumulata dall'Autorità in questi anni, vanno evidenziati i limiti e leinsufficienze della disciplina vigente, che non prevede, quale ulteriore criterioregolativo della competenza territoriale del giudice, anche il luogo diresidenza del responsabile o dell'incaricato del trattamento ove risultinodestinatari del provvedimento. Pertanto, al fine di adeguare il dettatonormativo alle esigenze di efficienza della funzione giudiziaria e dirazionalizzare la procedura sulla base delle caratteristiche che lecontroversie in esame presentano, appare auspicabile, al comma 2 dell'articolo9, sostituire le parole "titolare del trattamento dei dati, come definito"con le seguenti: "titolare del trattamento dei dati, ovvero ilresponsabile o l'incaricato del trattamento dei dati ove destinatari delprovvedimento, come definiti". 2. Deroga alla disciplina comune dei poteridecisori del giudice ordinario in relazione all'atto amministrativo.
La disciplina vigente estende espressamente la possibilità di derogarea tale divieto in relazione "all'eventuale atto del soggetto pubblicotitolare o responsabile" oltre che, ovviamente, in relazione alprovvedimento del Garante oggetto di opposizione (art. 152, comma 12, delCodice). Sul punto l'odierno provvedimento non innova. Esso utilizza, tuttavia,una formulazione che può essere perfezionata riportandola esattamente a quellavigente. IL GARANTE esprime parere favorevole sullo schema di decreto legislativo recante "Disposizionicomplementari al codice di procedura civile in materia di riduzione esemplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo54 della legge 18 giugno 2009, n. 69", con le seguenti osservazioni: a) al comma 2 dell'articolo 9, si valuti l'opportunità disostituire le parole "titolare del trattamento dei dati, comedefinito" con le seguenti: "titolare del trattamento dei dati,ovvero il responsabile o l'incaricato del trattamento dei dati ove destinataridel provvedimento, come definiti" (punto 1); b) al comma 7 dell'articolo 9 si valuti di sopprimere le parole: "deidati" (punto 2).
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