Garante per la protezione     dei dati personali Trattamento di dati giudiziari riguardanti i candidati alle consultazioni elettorali regionali PROVVEDIMENTO DEL 3 FEBBRAIO 2011 Registro dei provvedimenti n. 044 del 3 febbraio 2011 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale; Vista la nota della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (prot. n. 12793/1.5.3 - Direzione centrale pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza, Servizio elettorale) con la quale stato trasmesso uno schema di disposizione legislativa concernente il trattamento di dati giudiziari riguardanti i candidati alle elezioni regionali; Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); Vista la documentazione in atti; Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; Relatore il prof. Francesco Pizzetti; PREMESSO La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (di seguito "Regione") ha sottoposto all'esame di questa Autorit uno schema di disposizione legislativa relativa al trattamento di dati giudiziari riguardanti i candidati alle consultazioni elettorali regionali. Al riguardo, la Regione ha rappresentato di avere competenza primaria "nel disciplinare il sistema e il procedimento elettorale per l'elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia (legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1)". Nell'esercizio di tale competenza, la Regione ha adottato la legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28, recante "Disciplina del procedimento elettorale per la elezione del Presidente della regione e del Consiglio regionale", la quale stabilisce che i candidati alle elezioni regionali autocertifichino, in sede di accettazione della candidatura, le eventuali sentenze definitive di condanna o di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per i delitti non colposi (art. 17, commi 11, lett. b) e 12, lett. b)). La questione sottoposta all'Autorit riguarda la possibilit di introdurre una modifica al predetto art. 17 della legge regionale n. 28/2007, al fine di consentire, in base ad una specifica manifestazione di volont del candidato, "l'accesso ai dati contenuti nella sua autodichiarazione a chiunque ne faccia richiesta". La Regione, infine, ha evidenziato che lo scopo della messa a disposizione dei predetti dati personali a chiunque ne faccia richiesta quello di consentire agli "elettori, nello scegliere il candidato da votare", la possibilit di "tenere in considerazione anche le eventuali condanne penali subite dallo stesso". A tal fine, la Regione ha ulteriormente precisato che la volont del candidato, di consentire la messa a disposizione dei dati che lo riguardano, verrebbe espressa "per iscritto all'atto della presentazione della candidatura alle elezioni regionali". OSSERVA Le informazioni riguardanti le eventuali sentenze definitive di condanna o di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per i delitti non colposi sono ricomprese nella nozione di dati giudiziari di cui all'art. 4, comma 1, lett. e) del Codice, per il cui trattamento i soggetti pubblici devono fare riferimento a una finalit di rilevante interesse pubblico (artt. 20 e 21 del Codice). Con riferimento al trattamento della predetta categoria di dati personali, il Codice considera di rilevante interesse pubblico la finalit di applicazione della disciplina in materia di elettorato attivo e passivo e di esercizio di altri diritti politici, nonch di accertamento delle cause di ineleggibilit, incompatibilit o di decadenza, o di rimozione o sospensione da cariche pubbliche, ovvero di sospensione o di scioglimento degli organi politici (art. 65, commi 1, lett. a), 2, lett. c)). In tale contesto, la Regione, tramite la proposta di modifica dell'art. 17 della legge regionale n. 28/2007 citata, intende mettere a disposizione di chiunque ne faccia richiesta i predetti dati giudiziari riguardanti i candidati alle elezioni regionali solo qualora essi abbiamo preventivamente manifestato per iscritto la propria volont. Lo schema di disposizione legislativa in questione prevede, per il perseguimento della finalit di rilevante interesse pubblico in materia di elettorato attivo e passivo e di esercizio di altri diritti politici, l'utilizzo dei suddetti dati giudiziari ritenuti, nel caso di specie, indispensabili per svolgere attivit istituzionali che non potrebbero essere adempiute mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa (art. 11, comma 1, lett. d), e 22, commi 3 e 5, 65, commi 1, lett. a), e 2, lett. c), del Codice). Al riguardo, pertanto, in relazione ai profili di competenza in materia di protezione dei dati personali, non si hanno osservazioni da formulare sullo schema di disposizione legislativa che modifica la legge regionale n. 28/2007 citata, a condizione che la Regione: 1) individui un congruo periodo di tempo, commisurato alla fase temporale di svolgimento delle consultazioni elettorali regionali e di conseguente proclamazione degli eletti, entro il quale mantenere accessibili, a chiunque ne faccia richiesta, i suddetti dati personali; 2) nell'informativa fornita agli interessati al momento della raccolta dei dati che li riguardano tramite l'autodichiarazione resa in sede di accettazione della candidatura, evidenzi che i dati giudiziari, sulla base della specifica manifestazione di volont degli interessati stessi, potranno essere comunicati a chiunque ne faccia richiesta (art. 13 del Codice). TUTTO CI PREMESSO IL GARANTE ai sensi degli articoli 20, 21 e 154, comma 1, lett. g), del Codice, non ha osservazioni da formulare sullo schema di disposizione legislativa della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia riguardante la modifica dell'art. 17 della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28, a condizione che la Regione: 1. individui un congruo periodo di tempo, commisurato alla fase temporale di svolgimento delle consultazioni elettorali regionali e di conseguente proclamazione degli eletti, entro il quale mantenere accessibili, a chiunque ne faccia richiesta, i suddetti dati personali riguardanti i candidati alle elezioni regionali; 2. nell'informativa fornita agli interessati al momento della raccolta dei dati che li riguardano tramite l'autodichiarazione resa in sede di accettazione della candidatura, evidenzi che i dati giudiziari, sulla base della specifica manifestazione di volont degli interessati stessi, potranno essere comunicati a chiunque ne faccia richiesta (art. 13 del Codice). Roma, 3 febbraio 2011 Il presidente Il relatore Il segretario generale |