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Garante per la protezione     dei dati personali Tessera del tifoso e protezione dei dati personali PROVVEDIMENTO DEL 16 GIUGNO 2010 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale; Vista la richiesta di parere del Ministero dell'interno; Visto l'art. 154, commi 4 e 5, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196); Vista la documentazione in atti; Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; Relatore il prof. Francesco Pizzetti; PREMESSO Con nota del Capo della Segreteria del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, stato richiesto il parere del Garante in ordine a uno schema di Linee guida elaborato dal Gruppo di lavoro tecnico istituito presso il Ministero dell'interno, nell'ambito del programma denominato "Tessera del tifoso". Il parere reso su di una versione del documento che tiene conto di alcune delle indicazioni rese informalmente dall'Autorit ai competenti uffici di quel ministero, volte a garantire un pi elevato standard di tutela del diritto alla protezione dei dati personali, in particolare attraverso la precisazione delle informazioni suscettibili di trattamento e dei soggetti legittimati al trattamento medesimo, nonch delle modalit mediante le quali effettuare i controlli relativi all'eventuale sussistenza, in capo al soggetto richiedente la "Tessera del tifoso", di requisiti ostativi al rilascio. In questo quadro, il documento in esame chiarisce la qualificazione giuridica della Tessera ai fini della previsione della normativa applicabile, precisando che essa riconducibile alla categoria delle agevolazioni di cui all'articolo 8, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41 e che rilasciata nel rispetto delle procedure previste dal decreto del Ministro dell'interno del 15 agosto 2009, in materia di accertamento, da parte delle questure, "della sussistenza dei requisiti ostativi al rilascio di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive". RILEVATO 1. Procedura di rilascio. 2. Fase di richiesta della Tessera del
tifoso. 3. Fase di acquisto di un abbonamento presso la Societ che ha rilasciato la Tessera. 3.1 Il paragrafo "Fase di acquisto di un abbonamento presso la Societ che ha rilasciato la Tessera del tifoso" (p.9), disciplina la procedura di compravendita di un abbonamento presso la Societ sportiva che ha rilasciato all'acquirente la Tessera o presso l'associata "Societ emettitrice di biglietti". A tale riguardo, per maggiore chiarezza della procedura stessa, e per conformarla a quanto previsto dal decreto ministeriale, ai punti 2 e 3 – ove si fa riferimento genericamente alle "Societ", senza ulteriori specificazioni - deve essere precisato che le operazioni di verifica nei "propri" sistemi e di comunicazione dei dati al sistema informatico della questura sono effettuate dalla Societ sportiva e non anche dalla Societ emettitrice dei biglietti. 3.2 Il punto 3 del medesimo paragrafo impone alla Societ (rectius: Societ sportiva) di comunicare al sistema informatico delle questure dati quali: il numero della Tessera; la tipologia di autorizzazione; il nome dell'impianto sportivo; la numerazione del titolo di accesso; la lettera e il numero del varco di accesso; il posto assegnato; la data di scadenza del titolo di accesso. In tal caso il flusso informativo tra la Societ e la questura appare pi ampio di quanto sancito dall'articolo 3, comma 5, del decreto ministeriale. E' pertanto necessario adeguare anche il punto 3 del paragrafo in esame al disposto di cui al suddetto articolo 3, comma 5, espungendo il riferimento a dati diversi e ulteriori rispetto a quelli che devono essere trasmessi ai sensi del decreto ministeriale. 4. Fase di acquisto del titolo di accesso presso una Societ diversa da quella che ha rilasciato la Tessera. 4.1 Il punto 3 del sotto-paragrafo "Primo acquisto" del paragrafo relativo alla fase di acquisto del titolo di accesso presso una Societ diversa da quella che ha rilasciato la Tessera (p.10), autorizza tale Societ, presso la quale il titolare della Tessera abbia acquistato un titolo di accesso allo stadio, a conservare, da quel momento in poi, "gli stessi dati sulla Tessera del tifoso in possesso della Societ che l'ha originariamente rilasciata". Tale dizione induce a ritenere che anche la Societ diversa da quella che ha rilasciato la Tessera sia autorizzata a trattare (e segnatamente a conservare nei propri archivi) dati personali relativi al titolare della Tessera e alla tessera stessa; il che non appare legittimato dal combinato disposto degli articoli 2, comma 1, lettera b); 3, comma 5 e 4 del decreto ministeriale. Ove il significato della previsione sia diverso da quello appena descritto, esso deve essere comunque chiarito in maniera pi esplicita, in linea, ovviamente, con il dettato del decreto ministeriale; in caso contrario, necessario sopprimere il punto 3 del documento in esame. 4.2 Il punto 4 del citato sotto-paragrafo "Primo acquisto" prevede che, nell'ambito della procedura ivi descritta, "non sar effettuata alcuna interrogazione al sistema informatico delle questure". Dal momento che, per, tale interrogazione invece espressamente prevista dal punto 2, appare necessario chiarire tale aspetto o, in alternativa, sopprimere il punto 4 in esame. 4.3 Il punto 1 del sotto-paragrafo "Acquisti successivi al primo" dovr essere adeguato alle modifiche che saranno apportate al precedente sotto-paragrafo. 4.4 Da ultimo, nell'intero paragrafo dovranno essere chiaramente distinte le operazioni effettuabili dalle societ sportive e dalle societ emettitrici di biglietti. 5. Insorgenza di un requisito ostativo. CONSIDERATO 6. Chi pu avere la Tessera. 7. I possibili tipi di Tessera. 8. Altri rilievi formali. 8.1 Il punto 1 del paragrafo "Fase di acquisto di un biglietto presso la Societ che ha rilasciato la Tessera del tifoso" (p. 10) disciplina tale procedura mediante rinvio a quanto previsto dal titolo precedente, limitando tuttavia il riferimento al solo punto 1. Dal momento che invece alla procedura in esame sembrerebbero applicabili anche le disposizioni di cui ai punti 2 e 3 del titolo richiamato, opportuno sostituire le parole: "punto 1" con le seguenti: "punti 1, 2 e 3". 8.2 Nell'ambito del modulo di richiesta di adesione al programma "Tessera del tifoso" allegato alle Linee guida, nel primo riquadro, il Codice viene definito "Codice in materia di protezione dei dati sensibili". Tale dizione, formalmente non corretta, deve essere sostituita dalla seguente: "Codice in materia di protezione dei dati personali". 8.3 Nell'ambito del suddetto modulo, il primo capoverso del paragrafo "Caratteristiche minime dei privilegi, offerte speciali e servizi dedicati ai partecipanti all'iniziativa", definisce la Tessera quale facilitazione ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge n. 8 del 2007. Tuttavia, per mero errore materiale, la Tessera stessa indicata quale (il) "Programma". Tale dizione va quindi sostituita con la seguente: (la) "Tessera del tifoso". IL GARANTE esprime parere favorevole sullo schema di Linee guida elaborato dal Gruppo di lavoro tecnico istituito presso il Ministero dell'interno, nell'ambito del programma denominato "Tessera del tifoso", con le seguenti condizioni: a) il riferimento al consenso al trattamento dei dati personali sia riportato nelle Linee guida nei termini, corretti, descritti al punto 1; b) il punto 2 del paragrafo "Fase di richiesta della Tessera del tifoso" (p. 9) sia modificato in senso conforme a quanto sancito dall'articolo 3, comma 5, del decreto ministeriale (punto 2); c) ai punti 2 e 3 del paragrafo "Fase di acquisto di un abbonamento presso la Societ che ha rilasciato la Tessera del tifoso" (p. 9), sia chiarito che con il termine "Societ", ivi richiamato, si intende esclusivamente la Societ sportiva che abbia rilasciato la Tessera (punto 3.1); d) il punto 3 del medesimo paragrafo "Fase di acquisto di un abbonamento presso la Societ che ha rilasciato la Tessera del tifoso" sia modificato in senso conforme a quanto sancito dall'articolo 3, comma 5, del decreto ministeriale, espungendo il riferimento a dati diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti dal decreto (punto 3.2); e) sia chiarito il disposto del punto 3 del sotto-paragrafo "Primo acquisto" del paragrafo relativo alla fase di acquisto del titolo di accesso presso una Societ diversa da quella che ha rilasciato la Tessera, in senso conforme al decreto o, in mancanza, sia soppresso il punto (p.10) (punto 4.1); f) sia chiarito il disposto del punto 4 del citato sotto-paragrafo "Primo acquisto", in senso conforme al decreto o, in mancanza, sia soppresso il punto (punto 4.2); g) il punto 1 del sotto-paragrafo "Acquisti successivi al primo" sia adeguato alle modifiche da apportare al sotto-paragrafo precedente (punto 4.3); h) nel paragrafo relativo alla fase di acquisto del titolo di accesso presso una Societ diversa da quella che ha rilasciato la Tessera, siano chiaramente distinte le operazioni effettuabili dalle societ sportive e dalle societ emettitrici di biglietti (punto 4.4); i) al paragrafo "Insorgenza di un requisito ostativo" (cpv. secondo), le parole "a tutte le Societ sportive che avevano effettuato, in precedenza, un'interrogazione su tale/i Tessera/e", siano sostituite dalle seguenti "alle Societ sportive che avevano rilasciato tale/i Tessera/e" (p. 11) (punto 5); e con le seguenti osservazioni: j) al quarto capoverso del paragrafo "Chi pu averla" (p. 4), valuti l'Amministrazione l'opportunit di sostituire le parole: "comprese le misure di sicurezza per la protezione dei dati personali" con le seguenti: ", comprese le disposizioni in materia di tutela del diritto alla protezione dei dati personali" (punto 6); k) al paragrafo "I possibili tipi di Tessera" (p. 7), valuti l'Amministrazione l'opportunit di precisare le specifiche finalit cui preordinata la Tessera rilasciata a soggetti infraquattordicenni (punto 7); l) al punto 1 del paragrafo "Fase di acquisto di un biglietto presso la Societ che ha rilasciato la Tessera del tifoso" (p. 10), valuti l'Amministrazione l'opportunit di sostituire le parole: "punto 1" con le seguenti: "punti 1, 2 e 3" (punto 8.1); m) nell'ambito del modulo di richiesta di adesione al programma "Tessera del tifoso", nel primo riquadro, i riferimenti al Codice siano effettuati con la seguente dizione: "Codice in materia di protezione dei dati personali" (punto 8.2); n) nell'ambito del suddetto modulo, al primo capoverso del paragrafo "Caratteristiche minime dei privilegi, offerte speciali e servizi dedicati ai partecipanti all'iniziativa", valuti l'Amministrazione l'opportunit di sostituire le parole: "Il Programma" con le seguenti: "La Tessera del tifoso" (punto 8.3). Roma, 16 giugno 2010 Il presidente Il relatore Il segretario generale |