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Garante per la protezione     dei dati personali Trattamento di dati personali nell'ambito della Anagrafe nazionale degli studenti PROVVEDIMENTO DEL 16 GIUGNO 2010 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale; Vista la richiesta di parere del Ministero dell'istruzione, dell'universit e della ricerca; Visto l'art. 154, commi 4 e 5, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196); Vista la documentazione in atti; Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; Relatore il dott. Mauro Paissan; PREMESSO Il Ministero dell'istruzione, dell'universit e della ricerca ha richiesto il parere del Garante in ordine a uno schema di decreto ministeriale volto a definire – come si legge nel preambolo - "finalit, obiettivi, campi di intervento, criteri, modalit e strumenti di attuazione" dell'Anagrafe nazionale degli studenti (infra: Anagrafe) di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, come modificato dai commi 1 e 2 dell'art. 1-quater del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167. Il parere reso su una versione del decreto che tiene conto degli ampi approfondimenti e delle indicazioni rese dall'Autorit ai competenti uffici di quel Dicastero nell'ambito di numerose riunioni, volte a garantire un pi elevato standard di tutela del diritto alla protezione dei dati personali, nell'ambito dei trattamenti effettuati tramite l'Anagrafe. Le osservazioni dell'Autorit hanno riguardato, in particolare, gli aspetti del decreto relativi alle finalit perseguite dall'Anagrafe; ai soggetti legittimati alla consultazione dei dati personali ivi presenti; alle tipologie di dati trattati; ai tempi di conservazione. RILEVATO Il provvedimento disciplina, all'articolo 1, le finalit e le modalit di funzionamento dell'Anagrafe e il termine di conservazione dei dati personali acquisiti, individuato fino alla fine dell'anno solare successivo alla conclusione di ogni ciclo scolastico. L'articolo 2 individua le tipologie di dati personali suscettibili di trattamento e conferisce ai soggetti tenuti a vigilare sull'adempimento dell'obbligo scolastico ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del citato decreto legislativo n. 76 del 2005, il compito di fornire all'Anagrafe specifici dati personali relativi agli studenti che si avvalgano dell'istruzione parentale. Inoltre, al comma 3, in conformit con quanto sancito dall'articolo 20 del Codice, si prevede che con un atto del Ministro, avente natura regolamentare, adottato su parere conforme del Garante – siano individuati i tipi di dati sensibili e giudiziari nonch le operazioni eseguibili nell'ambito dei trattamenti effettuati tramite l'Anagrafe per il perseguimento delle rilevanti finalit di interesse pubblico individuate dall'art. 95 del Codice. L'articolo 3, comma 1, disciplina l'utilizzo da parte del Ministero, esclusivamente in forma anonima, dei dati contenuti nell'Anagrafe per finalit di monitoraggio dell'evasione dell'obbligo scolastico, degli abbandoni scolastici e della irregolarit di frequenza e ogni altro fenomeno riconducibile alla dispersione scolastica. Al comma 2 si prevede che i soggetti tenuti a vigilare sull'adempimento dell'obbligo scolastico, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del citato decreto legislativo n. 76 del 2005, accedano ai dati personali contenuti nell'Anagrafe per lo svolgimento di tale funzione istituzionale. L'articolo 4 prevede che gli Uffici di statistica del Ministero utilizzino – nel rispetto del Codice e della specifica normativa di settore in materia statistica (d.lg. n. 322/1989 e "codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale")– le anagrafi nazionali degli studenti previste dalla legge per i singoli settori (istruzione, universit, alta formazione artistica, musicale e coreutica). L'articolo 5 dispone l'integrazione dell'Anagrafe con le anagrafi istituite presso gli enti ad autonomia territoriale di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 76 del 2005. L'allegato tecnico al decreto specifica, infine, le modalit di accesso ai dati presenti nell'Anagrafe da parte dei soggetti legittimati, nonch le misure idonee a garantire che la consultazione di tali dati da parte del Ministero, ai sensi dell'art. 3 dello schema di decreto, avvenga in forma anonima o comunque con modalit tali da impedire l'identificazione dell'interessato. Lo schema di decreto recepisce integralmente le indicazioni rese dall'Autorit e pertanto non vi sono ulteriori osservazioni da formulare. IL GARANTE esprime parere favorevole sullo schema di decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universit e della ricerca in materia di Anagrafe nazionale degli studenti di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, e successive modificazioni. Roma, 16 giugno 2010 Il presidente Il relatore Il segretario generale |