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Garante per la protezione     dei dati personali Banche: cassette sicure con le impronte digitali PROVVEDIMENTO DEL 15 APRILE 2010 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DE DATI PERSONALI Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale; Esaminata la richiesta di verifica preliminare presentata dalla Banca di Credito Cooperativo Agrobresciano (BCC) in Brescia, ai sensi dell'art. 17 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); Visti gli atti d'ufficio; Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; Relatore il dott. Giuseppe Chiaravalloti; PREMESSO 1. Trattamento di dati personali della clientela mediante sistemi di rilevazione delle impronte digitali per l'accesso alle cassette di sicurezza 1.1. Descrizione del progetto Con tale sistema l'accesso alla propria cassetta di sicurezza verrebbe assicurato ai clienti (al massimo un centinaio) ventiquattro ore al giorno per sette giorni la settimana, svincolando il servizio dagli orari di sportello. Tale soluzione, oltre a permettere un servizio continuato, impedirebbe l'utilizzo fraudolento della cassetta da parte di estranei, fornendo al cliente l'assoluta certezza circa l'accesso esclusivo alla propria cassetta di sicurezza. Con il sistema proposto verrebbe superata l'eventualit che il titolare del contratto possa permettere a terzi l'accesso alla cassetta di sicurezza attraverso l'utilizzo delle tradizionali tessere collegate a codici PIN, mentre tale possibilit non prevista contrattualmente. Tecnicamente viene prevista una prima fase, cosiddetta di enrollment: il cliente viene invitato a porre un dito della mano sull'apposito lettore che genera il template (modello matematico) dell'impronta rilevata che sar poi memorizzato sulla card rilasciata all'interessato. I dati biometrici cos rilevati non confluiranno in una banca dati centralizzata, atteso che "Nessun dato conservato dalla Banca ()", minimizzando cos il rischio di utilizzo degli stessi per finalit diverse da quelle previste per il trattamento proposto. Il progetto presentato si incentra sul trattamento di dati personali consistenti nel confronto tra il template dell'impronta memorizzato su un microchip della card in esclusivo possesso del cliente, con quello rilevato dal lettore allorquando si accede al servizio. Nella card viene memorizzato, oltre al template, un apposito codice personale (PIN) che funge da ulteriore elemento di sicurezza, senza alcun riferimento nominativo. La procedura d'accesso alla cassetta di sicurezza avverrebbe in questa maniera: 1) accesso al locale riservato al prelievo mediante inserimento del proprio bancomat nell'apposito lettore che abilita l'apertura della porta; 2) inserimento della card contenente il template dell'impronta digitale nel lettore di riconoscimento; 3) digitazione del PIN scelto dall'utente; 4) posizionamento del dito utilizzato per la rilevazione dell'impronta in fase di enrollment sul lettore, che procede al confronto con il template memorizzato sulla carta. Una volta operato correttamente il riconoscimento, un sistema elettro-meccanico preleva la cassetta dalla cassaforte e la mette a disposizione del cliente. A chi non intenda avvalersi di tale sistema, consentito ricorrere ad un sistema alternativo di accesso alle cassette di sicurezza mediante inserimento di una carta magnetica e digitazione del codice personale. La Banca ha precisato che nella filiale di Gussago non prevista l'installazione di alcun sistema di rilevazione di dati biometrici per l'accesso ai locali e che nel locale destinato al prelievo delle cassette di sicurezza non vengono effettuate videoriprese. 1.2. Misure di sicurezza
esclusione di qualsiasi forma di conservazione del template o dell'impronta in archivi centralizzati; memorizzazione del solo template cifrato dell'impronta su una card in esclusivo possesso del cliente; impossibilit di risalire dal template all'impronta originaria; nessuna indicazione nominativa sulla card riferibile al cliente; codice personale (PIN) a conoscenza del solo cliente che, al momento del rilascio della card, viene invitato a sostituire il PIN assegnato dalla Banca per il primo accesso; designazione degli incaricati del trattamento e di un responsabile; rilascio della card in unico esemplare; distruzione della card in caso di cessazione del rapporto contrattuale, alla presenza del cliente; rilascio di una nuova card in caso di smarrimento o sottrazione della card, previo blocco della precedente. 1.3. Informativa e consenso
1.4. Notificazione
2. Necessit, liceit, finalit e correttezza nel trattamento di dati biometrici per l'accesso alle cassette di sicurezza della banca La raccolta e la registrazione di impronte digitali e dei dati biometrici ricavati e successivamente utilizzati per verifiche e raffronti nelle procedure di autenticazione o di identificazione, sono operazioni di trattamento di dati personali riconducibili ai singoli interessati (art. 4, comma 1, lett. b) del Codice), operazioni alle quali trova applicazione la normativa contenuta nel Codice. La liceit del sistema deve essere pertanto valutata sul piano della conformit ai princpi di necessit, proporzionalit, finalit e correttezza (artt. 3 e 11 del Codice), anche in relazione ai tempi di conservazione dei dati. Il trattamento di tali dati personali consentito, con l'osservanza di adeguate garanzie, soltanto quando debba essere perseguita l'esclusiva finalit di elevare il grado di sicurezza di beni e persone. A tal fine necessaria la ricorrenza di specifici elementi riconducibili a circostanze obiettive che devono evidenziare una concreta situazione di elevato rischio e che la societ deve valutare con particolare cautela. Con riguardo alla necessit del trattamento dei dati biometrici finalizzato a memorizzare temporaneamente l'impronta digitale di chi deve accedere alla propria cassetta di sicurezza, deve rilevarsi che la custodia di beni e valori rappresenta una concreta situazione di elevato rischio che comporta necessariamente l'adozione di elevate misure di sicurezza. Nel caso di specie, la volont dell'istituto di credito di mettere a disposizione della clientela un servizio continuativo, in maniera tale da garantirne la fruizione nell'arco delle ventiquattro ore (anche al di fuori dell'orario di sportello della banca), giustifica l'utilizzo di tale sistema. Inoltre lo stesso, per le modalit con le quali configurato, pu scongiurare l'accesso fraudolento alle cassette di sicurezza. Le suddette esigenze rendono il trattamento conforme ai principi di liceit e necessit. L'esclusione di qualsiasi forma di conservazione del template o dell'impronta in archivi centralizzati, limitando la memorizzazione dei dati e del PIN sulla sola card in possesso del cliente, senza duplicazioni di sorta, risponde a concrete esigenze di minimizzare il trattamento dei dati personali, in ossequio ai principi di necessit e proporzionalit (artt. 3 e 11 del Codice). Sulla base delle attestazioni della banca, le misure di sicurezza adottate appaiono adeguate anche con riferimento ai numerosi pronunciamenti di questa Autorit in relazione all'utilizzo delle impronte digitali contenute su carte in esclusivo possesso dell'utilizzatore. TUTTO CI PREMESSO IL GARANTE esaminata la richiesta di verifica preliminare presentata dalla Banca di Credito Cooperativo Agrobresciano ai sensi dell'art. 17 del Codice, relativa al trattamento di dati personali biometrici per l'utilizzo delle cassette di sicurezza da parte dei propri clienti della filiale di Gussago e in relazione alle rappresentate esigenze di sicurezza dell'accesso al servizio, prescrive alla Banca di Credito Cooperativo Agrobresciano ai sensi degli art. 17 e 154, comma 1, lett. c) del Codice, di adottare le misure e gli accorgimenti a garanzia degli interessati nei termini di cui in motivazione e, in particolare: 1. designare per iscritto tutti i soggetti che effettuino operazioni di trattamento dei dati quali incaricati o, eventualmente, responsabili delle operazioni di trattamento, impartendo loro idonee istruzioni alle quali attenersi (artt. 29 e 30 del Codice); 2. nell'ambito dell'adozione delle richieste misure minime di sicurezza acquisire, in particolare, il rilascio dell'attestato da parte dell'installatore previsto dalla regola n. 25 del disciplinare tecnico Allegato "B" al Codice, recante la dichiarazione di conformit del sistema che si intende utilizzare. Roma, 15 aprile 2010 Il presidente Il relatore Il segretario generale |