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Garante per la protezione     dei dati personali vedi anche [provv. Elenchi telefonici: garanzie e modalità per il trattamento dei dati personali] PROVVEDIMENTO
1 aprile 2010 Trattamento dei dati
personali degli abbonati in caso di number portability. (Pubblicato sulla GU
n. 99 del 29-4-2010) IL GARANTE PER LA
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Nella riunione odierna, in presenza del
prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott.
Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del
dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato,
componenti e del dott. Daniele De
Paoli, segretario generale reggente;
Vista la direttiva 2002/58/Ce
del Parlamento europeo e del Consiglio
del 12 luglio 2002, relativa alla vita privata e
alle comunicazioni elettroniche;
Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, di seguito "Codice");
Visto il Codice delle
comunicazioni
elettroniche (decreto
legislativo 1¡ agosto 2003, n. 259);
Visto il provvedimento del
Garante del 15 luglio 2004 in materia di elenchi
telefonici "alfabetici" del servizio universale;
Viste le delibere dell'Autorita' per le
Garanzie nelle comunicazioni
n.78/08/CIR del 26 novembre 2008, n. 274/07/CONS del 6 giugno 2007 e sue successive modifiche e
integrazioni, n.41/09/CIR del
24 luglio 2009, n. 36/02/CONS del 6 febbraio 2002, n.180/02/CONS del 13 giugno 2002 e n. 664/06/CONS del 23
novembre 2006;
Sentita l'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni;
Vista la documentazione in atti;
Viste le osservazioni dell'Ufficio
formulate dal segretario generale ai sensi
dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 del 28 giugno 2000;
Relatore il dott. Giuseppe Chiaravalloti; Premesso:
Di seguito al provvedimento del Garante del 15 luglio 2004, di seguito, "Provvedimento"), nonche' sulla base di quanto stabilito dalla
delibera dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni
del 6 febbraio 2002, n.
36/02/CONS (in Gazzetta Ufficiale del 26 marzo 2002, n. 72), il regime attualmente in vigore
degli elenchi telefonici prevede che
"e' consentita la sola
formazione, distribuzione
e diffusione degli elenchi,
in qualunque forma realizzati, basati sulla
consultazione e accesso alla
base di dati unica, e che e' consentita la sola utilizzazione
di elenchi aggiornati"
(cosi' Allegato III, punto 1, del Provvedimento).
1. La base di dati unica (c.d. "DBU").
Come noto, la base di dati unica
alla quale fa riferimento il Provvedimento
(di seguito, indicata per brevita' "DBU"), e' quella prevista dalla delibera AGCom
sopra richiamata e consiste "nell'insieme dei dati
contenuti nelle base dati di tutti gli operatori titolari di licenze per servizi di
telecomunicazioni ai quali risultino assegnate
risorse di numerazione effettivamente utilizzate" (art. 2, paragrafo 1). Sono quindi i singoli operatori
telefonici, in qualita' di titolari del trattamento, che curano
l'inserimento dei dati dei propri clienti,
nonche' l'aggiornamento periodico degli stessi
nel DBU. La medesima delibera
AGCom stabilisce
che gli operatori sono "responsabili dell'esattezza, della veridicita', integrita',
conformita' alle manifestazioni di volonta' degli
interessati ed aggiornamento
dei dati trasmessi", come del resto
confermato dal Provvedimento
(All. II, punto 2), nonche' dal
"Protocollo d'intesa tra
operatori licenziatari di
rete fissa e
mobile relativo alla costituzione e operativita' della Base Dati Unica di cui alla delibera AGCOM 36/02/CONS" del 29
aprile 2005.
L'inserimento nel DBU dei dati
personali di abbonati e utenti telefonici
viene effettuato sulla base dei
consensi espressi dagli stessi in
risposta al questionario contenuto
nel modulo di informativa e
raccolta del consenso che ciascun operatore ha sottoposto ai propri clienti per consentire loro di
decidere se e con quali informazioni essere presenti negli elenchi telefonici
(v. All. IV del Provvedimento).
Viceversa, in relazione ai "vecchi" abbonati
alla telefonia fissa, i cui
nominativi erano gia' presenti negli elenchi
precedentemente pubblicati, il Provvedimento ha previsto una disciplina transitoria per la quale, in assenza di risposta
da parte degli stessi nel termine
di sessanta giorni dalla ricezione
del predetto modulo, sarebbero rimaste valide le
manifestazioni di volonta' eventualmente espresse in passato (cfr. All. I, punto 7.1 e
All. IV).
Come stabilito dal richiamato Protocollo d'intesa, il predetto DBU puo' essere inoltre ceduto ad aziende terze da parte degli
operatori, i quali hanno affidato tale servizio a Telecom Italia S.p.A., Eutelia S.p.A. e BT Italia S.p.A. In tali casi, naturalmente, i cessionari sono tenuti a
rispettare tutte le opzioni
manifestate dagli interessati
ai propri operatori e registrate nel
DBU dagli stessi, anche sulla base degli
aggiornamenti periodici che ricevono dagli operatori
cedenti.
2. Le richieste pervenute al Garante in merito ad alcune anomalie riscontrate nel funzionamento del DBU. In relazione al corretto
funzionamento del DBU, sono
pervenute al Garante le
richieste di tre societa' cessionarie dello stesso, che operano
nel settore dell'editoria di elenchi telefonici, nonche' in quello della fornitura di informazioni sugli elenchi medesimi (Seat Pagine Gialle S.p.A., Telextra
S.r.l. e Addressvitt S.r.l.).
Tali societa' hanno evidenziato come,
all'esito di alcune verifiche dalle stesse effettuate (sollecitate anche da
lamentele ricevute
dai propri consultatori/clienti) per la sistemazione
formale dei dati personali ricevuti in
aggiornamento del DBU, sono
state riscontrate numerose
anomalie in ordine alla numerosita' e alla completezza dei dati acquisiti.
Piu' precisamente, le societa'
segnalanti hanno rappresentato che, in un
arco di tempo relativamente
breve, si e' registrato un significativo decremento nelle
utenze presenti nel DBU,
che prescinderebbe
dalle manifestazioni di consenso
espresse dagli interessati.
Ad esempio, nel periodo tra marzo e ottobre 2008, il DBU si e'
ridotto di circa 500.000 unita',
mentre nell'ultimo periodo considerato (ottobre 2008 -
gennaio 2009), altre 250.000 utenze circa sono risultate mancanti.
Inoltre, sotto il profilo della congruita' dei dati presenti nel DBU, le segnalanti hanno comunicato di aver
riscontrato la mancanza degli indirizzi postali di
utenti che avrebbero dato il
consenso al trattamento dei
dati per invio di materiale pubblicitario al loro domicilio
postale; l'attribuzione ad alcune citta' di CAP,
prefissi e indicazione della provincia incongruenti; la
presenza di numerosi errori di digitazione.
2.1. L'inserimento dei dati nel DBU in caso di cambio del
gestore.
Il fenomeno, sul quale maggiormente si e' appuntata
l'attenzione delle societa' segnalanti, e'
stato quello della riduzione del numero degli abbonati inseriti nel DBU. Esso
e' stato ricondotto dalle segnalanti
stesse alla mancata compilazione
del modulo di cui all'Allegato
IV del Provvedimento da
parte degli abbonati, nell'ipotesi in cui
questi cambino operatore telefonico.
Cio', anche in
relazione a quanto previsto
dalla delibera dell'AGCom del 23 novembre
2006, n. 664/06/CONS (in
Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 2006, n. 299), che ha semplificato i
flussi di migrazione tra operatori, rendendo loro possibile
l'acquisizione di nuovi
clienti anche attraverso il mero contatto telefonico, seguito
poi da una conferma
scritta del contratto tramite compilazione, da parte
del nuovo cliente, di un apposito modulo,
che deve essere inviato al cliente "prima o al piu'
tardi al momento dell'inizio dell'esecuzione del
contratto (...) concluso a
distanza" (cfr. art. 2, comma 6, Allegato A,
della delibera sopra citata). In modo analogo, deve essere inviato ai
nuovi clienti anche il modulo di cui all'All. IV del Provvedimento, per l'acquisizione del consenso all'inserimento dei dati del cliente
nel DBU e
negli elenchi telefonici.
Nel corso dell'istruttoria e' emerso che il
ritorno di tali moduli e' di norma
molto esiguo, anche in ragione del fatto che mentre alcuni operatori lo inviano ai nuovi clienti
contestualmente al contratto,
altri si limitano a renderlo disponibile sul proprio sito web o ne demandano la consegna agli interessati al
rivenditore di telefonia (c.d. dealer). Cio' contribuirebbe
a determinare le anomalie nel funzionamento del
DBU sopra delineate.
2.2. Il trattamento dei dati personali in caso di number portability
(NP).
Le segnalanti (Seat in
particolare) hanno rappresentato all'Autorita' che le difficolta'
sopra descritte nella
raccolta dei moduli
per l'acquisizione dei consensi al trattamento dei dati personali
e, in particolare, alla pubblicazione dei dati stessi nel DBU
potrebbero essere superate quantomeno
nell'ambito dei casi di cambio del gestore telefonico da parte del cliente con contestuale
richiesta di mantenere in uso il precedente numero telefonico (number portability - NP).
Esse hanno pertanto proposto una "interpretazione aggiornata delle norme
sulla privacy", basata sulla considerazione che di norma il cambio di gestore telefonico e' motivato da ragioni diverse dalla volonta'
di modificare le opzioni espresse in passato in merito all'inserimento dei dati nel DBU e negli elenchi, ma che vanno ricondotte ad offerte
economiche, qualita' del servizio
prestato, ecc.
Secondo tale interpretazione, dovrebbe essere
consentito "il mantenimento
del consenso gia' espresso e registrato in DBU
anche in caso di NP", pur
ribadendo contemporaneamente "la garanzia del pieno diritto
dell'abbonato di modificare in
qualunque
momento e gratuitamente
il consenso precedentemente espresso". A supporto della stessa, le segnalanti -
Seat in particolare ‑
hanno messo in evidenza il fatto che, contrariamente
a quanto ritenuto dagli operatori
telefonici, nei provvedimenti del Garante non vi sarebbe l'esplicita previsione di un obbligo
per il nuovo gestore
telefonico, che acquisisce
un cliente con NP da un gestore precedente, di richiedere una
nuova esplicita manifestazione di consenso
dello stesso all'inserimento
dei suoi dati nel DBU.
3. I clienti che cambiano con number portability assimilabili ai "vecchi" clienti del Provvedimento.
In merito a quanto sopra evidenziato, si rappresenta che, nel caso in cui un
soggetto attivi una nuova utenza telefonica, fissa o mobile,
con un operatore diverso dal precedente ‑indipendentemente
dal fatto che il "vecchio" contratto di fornitura sia
mantenuto in vita o meno‑
il nuovo operatore, in qualita'
di titolare del trattamento, e' tenuto a sottoporre al cliente il modulo di
informativa e raccolta del
consenso, di cui all'Allegato
IV del Provvedimento.
In tale ipotesi, infatti,
si instaura un nuovo
rapporto di fornitura di
servizi telefonici e il cliente
deve essere messo in condizione
di scegliere liberamente e
consapevolmente in quali termini disciplinare il
trattamento dei propri dati personali nei confronti del nuovo
titolare, con particolare riferimento all'inserimento degli
stessi nel DBU e alla conseguente pubblicazione negli elenchi telefonici.
Come
noto, pero',
l'interessato/cliente,
al
momento dell'attivazione di una nuova utenza con un operatore diverso da quello
precedente, puo' anche decidere
di conservare il numero telefonico che gli era stato in precedenza assegnato, chiedendo la number portability (NP), ossia
l'attribuzione del vecchio numero alla nuova utenza.
Anche in questo caso si verifica un'importante
modifica nel rapporto di
fornitura del servizio, poiche' cambia il titolare del trattamento.
Pertanto, anche in tale evenienza
gli operatori sono tenuti a sottoporre all'attenzione
dei propri clienti il modello di informativa e richiesta di consenso
di cui all'Allegato IV del Provvedimento,
come del resto stabilito anche dall'art. 1, comma 4, della delibera 36/02/CONS dell'AGCom,
nonche' dall'art. 2, comma 2 e art. 4, comma 2,
della delibera n. 180/02/CONS, citate.
Tuttavia, in ragione del fatto che nella predetta ipotesi il numero telefonico
non cambia e che,
quindi, restano invariati tutti gli elementi
oggetto di pubblicazione negli elenchi,
si ritiene che i clienti che cambiano operatore con number
portability, possano essere assimilati ai "vecchi"
clienti presi in considerazione dal Provvedimento, ossia quei
soggetti i cui nominativi
erano gia'
presenti negli elenchi pubblicati prima dell'entrata in vigore del nuovo regime degli elenchi
telefonici.
Infatti, anche i predetti soggetti hanno gia'
espresso in passato al proprio
operatore le manifestazioni di volonta' in merito
all'inserimento nel DBU e, conseguentemente, negli elenchi, dei dati personali che li riguardano. Si ritiene, pertanto, che per tali soggetti il nuovo operatore
telefonico possa mantenere
invariate le opzioni scelte
in passato, in assenza di risposta al suindicato questionario nel termine di sessanta giorni dalla
ricezione dello stesso.
Resta ferma, naturalmente, la possibilita' per i medesimi soggetti
di manifestare in qualunque momento
una diversa volonta', rivolgendosi
anche successivamente al nuovo operatore.
Quanto alla concreta operativita' del sistema
sopra delineato, si ricorda che, in caso di passaggio di
un cliente ad un nuovo operatore con
number
portability (c.d.
operatore "recipient")
‑essendo
quest'ultimo a ricevere la relativa
richiesta
contestualmente alla richiesta
di attivazione del nuovo servizio telefonico (abbonamento o scheda prepagata
che sia), in qualita' di
"esclusivo titolare del trattamento dei dati personali conferiti dagli
abbonati "portati"
sulla propria rete" (cfr. art. 1, comma 2, delibera
n. 180/02/CONS)‑ lo stesso e' tenuto a
comunicare l'avvenuta
richiesta all'operatore originario
(c.d. donor o donating). Solo dopo aver
ricevuto tale comunicazione, il donor provvede
alla cancellazione dell'utente "portato" dalla propria base di dati relativa
agli elenchi di abbonati (cfr. art. 10,
comma 2, delibera AGCom n. 78/08/CIR, delibera
AGCom n. 274/07/CONS e s.m.i.
e art. 7,
delibera AGCom n. 41/09/CIR).
Tutto cio'
premesso il garante
A. ai sensi degli articoli 143, comma 1. lettera b) e 154, comma 1, lettera c) del Codice dispone che gli abbonati che
cambiano operatore telefonico richiedendo la conservazione del loro numero
(c.d. number
portability),
i quali non rispondano al questionario di
cui all'Allegato IV del provvedimento del Garante
del 15 luglio 2004 entro sessanta giorni dalla ricezione dello stesso,
conservino le opzioni
relative all'inserimento dei loro dati
nella base di dati unica di cui alla
delibera AGCom n. 36/02/CONS e negli elenchi manifestate al precedente
operatore;
B. dispone la trasmissione di copia del presente provvedimento al Ministero della giustizia-Ufficio
pubblicazione leggi e decreti, per
la sua pubblicazione
sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. Roma, 1¡ aprile 2010 Il presidente Il relatore Il segretario generale reggente |